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Discussione del disegno di legge: S. 1585 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002 (Approvato dal Senato) (A.C. 2932) (ore 16,33).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 2932)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento. Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, deputato Leoluca Orlando, ha facoltà di svolgere la relazione.
LEOLUCA ORLANDO, Relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo sono chiamato a svolgere la relazione sul parere espresso dalla III Commissione (Affari esteri) sulla ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Armenia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale con protocollo aggiuntivo. Il Senato ha concluso l'esame ed è stato espresso il parere favorevole delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), VI (Finanze), VII (Cultura), X (Attività produttive), XI ( Lavoro), il nulla osta della Commissione V (Bilancio), nonché il parere favorevole della Commissione per le questioni regionali.
L'accordo affronta il tema della problematica della doppia imposizione e del trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi di soggetti non residenti, tanto per le persone fisiche quanto per enti soggetti all'IRES ossia all'imposta sul reddito delle società. Si parla anche delle persone fisiche o giuridiche fiscalmente residenti in Italia; si applica il principio della tassazione del reddito mondiale per tali soggetti che sono residenti in Italia.
Il testo della Convenzione riprende sostanzialmente quello della convenzione tipo dell'OCSE e non aggiunge altro, salvo la specificazione armena, con riferimento alle peculiari imposte oggetto di quella legislazione.
Come è noto la convenzione tipo dell'OCSE del 1963 ha ricevuto numerose integrazioni sino all'ultima del 2005.
Tale accordo si compone di 31 articoli, contiene anche un protocollo aggiuntivo, e mantiene - come dicevo - la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE.
Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo di applicazione della Convenzione e la definizione dei soggetti residenti o di attività prevalente. Gli articoli da 3 a 5 forniscono la definizione di chi si intende residente inPag. 15uno Stato contraente. Gli articoli da 6 a 12 trattano dell'imposizione dei redditi e recano una serie di specifiche ipotesi, in particolare con riferimento ai beni immobili, di pertinenza dell'impresa, che vengono considerati come imponibile nello Stato di residenza dell'impresa stessa.
Ai sensi dell'articolo 8 gli utili da esercizio della navigazione aeromarittima internazionale sono imponibili nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa.
All'articolo 10 vi è una normativa con riferimento ai dividendi societari, così come per gli interessi e le royalties, con una serie di possibili prelievi rimessi allo Stato in cui tali redditi sono prodotti, che, come è noto, non può essere superiore al 5 e non inferiore al 10 per cento; nel caso delle royalties, invece, vige il limite massimo del 7 per cento.
Si stabilisce, ancora, che cosa si intenda per redditi da professione indipendente e da lavoro subordinato e si individuano i criteri per l'imputazione della loro tassazione nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto sia nello Stato di residenza sia in altro Stato.
Una specifica normativa è contenuta per i compensi per artisti e sportivi, che sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Una normativa specifica viene ancora mantenuta per quanto riguarda le pensioni, per cui vige il principio generale per cui sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario del trattamento pensionistico.
L'articolo 22 riguarda le imposizioni relative ai redditi diversi da quelli trattati negli articoli precedenti, che sono casi specifici. Infine, l'articolo 23 concerne la tassazione del patrimonio, che, come è noto, di regola fa riferimento al sistema fiscale del Paese in cui esso è localizzato, salvo un'eccezione che viene applicata nel caso di beni immobili connessi all'esercizio dell'attività del traffico internazionale aeromarittimo, sui quali la tassazione patrimoniale appartiene solo allo Stato ove ha sede l'effettiva direzione dell'impresa marittima o aerea.
L'articolo 24 stabilisce i criteri per evitare la doppia imposizione, facendo l'opzione sul credito di imposta. Gli articoli da 25 a 29 stabiliscono il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente rispetto all'imposizione vigente per i soggetti dello Stato medesimo. Infine, gli articoli 30 e 31 stabiliscono la durata illimitata dell'accordo e la facoltà di denuncia da parte di uno dei due Stati contraenti, però non prima di cinque anni dalla ratifica dell'accordo.
In questo senso vi è il parere favorevole della III Commissione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
UGO INTINI, Viceministro degli affari esteri. La Convenzione si inserisce nel quadro di un'azione di ampliamento della rete di accordi con i Paesi dell'est europeo ed ex-sovietici, caratterizzati da mercati con grandi potenzialità di espansione verso i quali sono fortemente indirizzati gli interessi degli operatori economici italiani e soprattutto delle piccole e medie imprese alla ricerca di nuovi sbocchi. L'onorevole Leoluca Orlando è stato molto chiaro, preciso; ci sono tutte le condizioni per ratificare senz'altro la Convenzione.
Si tratta, per la verità, in tutte queste discussioni, di atti che possono essere definiti di ordinaria amministrazione. C'è però qualcosa di non ordinario, ma di strabiliante in tutti questi casi, qualcosa a cui non dovremmo essere assuefatti: questa è una Convenzione del 14 giugno 2002, e siamo nell'ottobre 2007! Penso che non ci dovremmo rassegnare a questo sistema di procedere e che dovremmo fare una riflessione tutti insieme.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Paoletti Tangheroni. Ne ha facoltà.
PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Si tratta, signor Presidente, di un atto dovuto e di ordinaria amministrazione, quindi non ho niente da aggiungere.
Pag. 16PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellano. Ne ha facoltà.
BRUNO MELLANO. Tra i tanti atti di oggi ce n'era uno del 2006, quindi forse stiamo migliorando.
Al di là della battuta, aggiungo solo una parola per dire come anche la Convenzione in esame, dal carattere più burocratico-amministrativo, ha una valenza politica importante: dobbiamo avere la forza di guardare nell'area delle ex-repubbliche sovietiche, che hanno grande attesa di un rapporto diretto con l'Europa e con gli Stati membri dell'Unione europea e hanno un interesse anche economico, concreto. Inizia oggi un'importante missione del Governo italiano in Kazakistan, dove è presente del gas e ci sono rapporti economici da costruire, con regimi che in alcuni casi sono «balbettanti» dal punto di vista democratico ma che è importante riuscire ad «agganciare» per costruire relazioni, reti, rapporti e garantire loro un'alternativa alla ricaduta nella rete della Russia di Putin. Anche con questa motivazione politica ritengo che sia urgente approvare la Convenzione in esame.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 2932)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Leoluca Orlando.
LEOLUCA ORLANDO, Relatore. Rinuncio alla replica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
UGO INTINI, Viceministro degli affari esteri. Rinuncio alla replica.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.