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Seguito della discussione del disegno di legge: Modernizzazione, efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese (A.C. 2161-A); e delle abbinate proposte di legge Pedica ed altri; Nicola Rossi ed altri; La Loggia e Ferrigno (A.C. 1505-1588-1688) (ore 18,10).
(Ripresa esame dell'articolo 9 - A.C. 2161-A)
PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 9 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 2161 - sezione 5).
Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
ORIANO GIOVANELLI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.100 della Commissione, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Buontempo 9.70.
La Commissione, intende, inoltre riformulare l'emendamento 9.101, presentato dalla stessa, cassando il secondo capoverso a partire dalla parola: «conseguentemente» e mantenendo, quindi, solo il primo, raccomandandone in questi termini l'approvazione; esprime parere favorevole anche sull'emendamento Marone 9.72.
La Commissione, infine, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.102 della Commissione, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Costantini 9.73.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIAN PIERO SCANU, Sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.100 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, le considerazioni che intendo svolgere su questo emendamento valgono anche per l'articolo su cui voteremo contro per alcune ragioni. Alcune le avevamo evidenziate ieri, ma probabilmente non sono state colte nella loro importanza.Pag. 52
Comprendo bene l'esigenza di introdurre una serie di semplificazioni nella procedura relativa alla proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, ma non credo sia opportuno ridurre i termini per l'impugnazione da 120 a 90 giorni, posto che comunque, ai fini del decorso del termine per la proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, non vale la sospensione feriale dei termini. I 120 giorni, quindi, non si sommano ai 45 giorni di sospensione feriale.
Secondo, perché, come dicevamo ieri, si tratta di un ricorso che può essere presentato dal soggetto interessato senza il ministero dell'avvocato, quindi senza dover gravare di costi il cittadino o il dipendente pubblico e così via.
Terzo, perché non sembra opportuno restringere il regime degli atti impugnabili e mi riferisco in particolar modo alla lettera b) del comma 1, che viene introdotto dall'articolo 9, in cui si escludono dagli atti che possono essere impugnati con ricorso al Capo dello Stato gli atti di gestione dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, ad eccezione di alcune categorie particolari.
Il che significa costringere i pubblici dipendenti ad avvalersi solo del ricorso al giudice del lavoro nelle controversie che li riguardano e non anche al Capo dello Stato, e quindi di doversi difendere necessariamente anche attraverso il ministero di un avvocato. Mi sembra un eccesso di semplificazione, che comprime i diritti dei pubblici dipendenti. Non ne vedo la ragione, al di là del fatto che si possa pensare che siamo contro i sindacati: non è questo l'aspetto da considerare quanto il tema dell'efficienza dell'amministrazione pubblica.
Mi pare corretta ed opportuna la proposta di soppressione del comma 6 del collega Marone: esso avrebbe in qualche modo compresso ancor di più tali diritti, vulnerando l'esecuzione dei decreti del Capo dello Stato già adottati. Credo, in buona sostanza che, in questo eccesso di semplificazione del «vorrei ma non posso», in cui varate delle norme manifesto che vengono poi sistematicamente vulnerate, le uniche cose che hanno effetto sono quelle che invece non dovreste fare. Ecco le ragioni per le quali dico già in partenza che siamo contro l'articolo 9, così come formulato dalla maggioranza.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 9.100 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 485
Votanti 365
Astenuti 120
Maggioranza 183
Hanno votato sì 296
Hanno votato no 69).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Buontempo 9.70.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, richiamo l'attenzione dei colleghi, perché altrimenti non è possibile capire di che si tratta. Si riducono i tempi per i ricorsi. Il ricorso al Capo dello Stato, l'ultimo appello previsto dalla nostra normativa, o lo si rivede del tutto, cancellandolo, oppure non può essere inferiore ai 90 giorni, perché, altrimenti, calcolando i tempi di un ricorso al TAR, si impedirebbe al cittadino di utilizzare tale istituto in via amministrativa. Il mio emendamento semplicemente invita a mantenere un termine congruo, perché non venga tolta al cittadino questa possibilità.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
Pag. 53ROBERTO COTA. Signor Presidente, o si elimina la possibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato, che è comunque indubbiamente una manifestazione di centralismo, e si introduce una figura diversa di ricorso ad un'altra autorità, per esempio il Presidente della Regione; oppure, se si mantiene la suddetta impostazione di questa legge, non si possono introdurre dei termini che siano penalizzanti nei confronti dei cittadini, perché non ha senso introdurre un termine diverso per il ricorso al Capo dello Stato rispetto a quello per il ricorso al TAR, e cioè rispetto al procedimento cosiddetto ordinario. Ciò soprattutto in ragione del fatto, come è stato sostenuto anche dai colleghi intervenuti prima, che questa forma di ricorso può esser inoltrata direttamente dal cittadino: risulta quindi penalizzante proprio nei confronti dei cittadini e comprime i loro diritti in una materia dove è normale che non ci si rivolga ad un avvocato e si sollevi direttamente la questione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.
GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, prendo la parola per aggiungere la firma all'emendamento Buontempo 9.70.
In realtà, stiamo operando un intervento normativo che si pone in una direzione esattamente contraria a quella che è la «filosofia» del provvedimento in esame.
Infatti, il provvedimento propone di abbreviare taluni termini per tutelare l'interesse del cittadino affinché le pubbliche amministrazioni forniscano risposte in tempi più rapidi e definiti: lo scopo è dunque quello di un'azione amministrativa più veloce, seria e controllabile. In materia di ricorsi straordinari al Capo dello Stato, invece si fa esattamente il contrario: il cittadino ha infatti bisogno in questo caso di molti giorni in più rispetto a quelli previsti per il ricorso al TAR per le più diverse ragioni (magari perché la situazione da cui deriva il ricorso non è ancora ben definita, o proprio perché il termine per il ricorso al TAR è già scaduto). È dunque un errore ridurre il termine per questo estremo rimedio.
Mi domando per quale ragione la Commissione non abbia seguito il parere della Commissione giustizia che chiedeva di mantenere fermo il termine di centoventi giorni poiché si tratta di un termine speciale e collegato ad un rimedio particolare: in altri termini, se si equipara o avvicina questo termine a quello per il ricorso al TAR, si finisce per svuotare di senso questo rimedio giurisdizionale. Peraltro, in Commissione avevo presentato un simile emendamento soppressivo - ed il relatore Giovanelli lo aveva accolto in parte - poiché inizialmente sembrava che si volesse addirittura prevedere per il ricorso straordinario il medesimo termine di 60 giorni che vige per il ricorso al TAR.
In conclusione, sulla base di tali ragionamenti, sentite sia le ragioni del proponente, onorevole Buontempo, sia le ottime argomentazioni dell'onorevole Cota (anche in relazione al fatto che i singoli privati possono utilizzare questo strumento), in considerazione del fatto che la filosofia del disegno di legge è del tutto diversa da quella di questa norma, vi chiedo di andare incontro agli interessi dei cittadini, ripristinando il termine di centoventi giorni. In questo modo, andremmo incontro anche al parere della Commissione giustizia, nonché alle associazioni degli avvocati, che più volte in questi giorni si sono pronunciate nel senso che sto indicando. Domando dunque ai colleghi - soprattutto a coloro che svolgono la professione di avvocato e a tutti coloro che colgono l'importanza della differenza fra i 60 giorni per il ricorso al TAR e i 120 giorni per quello al Capo dello Stato - di mantenere una norma che è nel nostro ordinamento da decine di anni, e che costituisce uno degli istituti storici del nostro diritto amministrativo e della nostra procedura amministrativa.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamentoPag. 54Buontempo 9.70, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 480
Votanti 477
Astenuti 3
Maggioranza 239
Hanno votato sì 226
Hanno votato no 251).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.101 della Commissione, nel testo riformulato.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, svolgo una dichiarazione di voto congiunta sull'emendamento 9.101 della Commissione e sull'emendamento Marone 9.72, su entrambi i quali preannunzio il nostro voto favorevole. L'emendamento Marone 9.72, in particolare, propone giustamente di sopprimere il sesto comma dell'articolo 9, che, se mantenuto, introdurrebbe una disciplina differente per i provvedimenti resi prima e per quelli resi dopo l'entrata in vigore della legge, il che si risolverebbe in una disparità di trattamento priva di qualsiasi giustificazione, col conseguente danno in termini di disuguaglianza fra i cittadini (Applausi del deputato Lisi).
Preannunzio dunque il nostro voto favorevole sull'emendamento Marone 9.72, nonché sull'emendamento 9.101 della Commissione, nel testo riformulato nel senso indicato dal relatore.
UGO LISI. Bravo!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.
GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere la mia firma all'emendamento Marone 9.72.
PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 9.101 della Commissione, nel testo riformulato, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 478
Maggioranza 240
Hanno votato sì 475
Hanno votato no 3).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marone 9.72, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 471
Votanti 470
Astenuti 1
Maggioranza 236
Hanno votato sì 470).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 9.102 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 478
Votanti 469Pag. 55
Astenuti 9
Maggioranza 235
Hanno votato sì 468
Hanno votato no 1).
Prendo atto che il deputato Volontè ha segnalato che non è riuscito a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Costantini 9.73, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 472
Votanti 468
Astenuti 4
Maggioranza 235
Hanno votato sì 466
Hanno votato no 2).
Prendo atto che il deputato Tassone ha segnalato di essersi erroneamente astenuto mentre avrebbe voluto esprimere voto favorevole.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 469
Votanti 335
Astenuti 134
Maggioranza 168
Hanno votato sì 286
Hanno votato no 49).
Prendo atto che la deputata Suppa ha segnalato che non è riuscita a votare.