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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (ore 15,06).
(Elementi in ordine all'applicazione dell'articolo 600-bis del codice penale e iniziative per contrastare il fenomeno della prostituzione minorile - n. 3-01344)
PRESIDENTE. Il deputato Buontempo ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-01344, concernente elementi in ordine all'applicazione dell'articolo 600-bis del codice penale e iniziative per contrastare il fenomeno della prostituzione minorile (Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 7), per un minuto.
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, nella scorsa legislatura, su mia iniziativa in Commissione - poi ripresa in Assemblea dal Governo - fu approvata la modifica dell'articolo 1 della legge del 6 febbraio 2006, n. 38, con cui si modificava l'articolo 600-bis del codice penale. Ai sensi della nuova formulazione dell'articolo, si prevede di punire chiunque compra le prestazioni sessuali di un minorenne con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
Chiedo al Governo il motivo per il quale tale norma - contenuta in una legge dello Stato - non venga assolutamente applicata. Chiedo, quindi, quali dati il Ministro può fornire al Parlamento in ordine all'applicazione dell'articolo citato, nonché sulle misure da intraprendere, affinché la citata norma venga completamente applicata.
PRESIDENTE. Il Ministro della giustizia, Clemente Mastella, ha facoltà di rispondere.
CLEMENTE MASTELLA, Ministro della giustizia. Signor Presidente, l'allarme espresso dall'onorevole interrogante, in realtà, è pienamente condiviso anche dal Ministero cui sono a capo, che si è reso promotore, unitamente al Ministero delle politiche per la famiglia e al Ministero per i diritti e le pari opportunità, dell'articolata iniziativa legislativa approvata alla Camera dei deputati in data 25 gennaio 2007. Essa concerne, appunto, misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché di repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia. Come l'onorevole Buontempo sa, questo disegno di legge è all'esame della Commissione giustizia della Camera, insieme ad altri disegni di legge di origine parlamentare che si riferiscono allo stesso argomento.
In particolare, il citato disegno di legge governativo contiene, quale intervento utile a contrastare il fenomeno, una disposizione con cui si prevede l'estensione dell'inescusabilità dell'ignoranza dell'età della vittima, già prevista per la vittima infraquattordicenne per i delitti di violenza sessuale, al delitto di cui all'articolo 600-bis del codice penale. In tal modo, sarà possibile punire sia chi induce alla prostituzione, ovvero favorisce o sfrutta la prostituzione di un minorenne, sia il cliente del minore costretto alla prostituzione, senza che l'autore del reato possa sottrarsi alla sua responsabilità penale, affermando di non aver avuto conoscenza dell'età della vittima.Pag. 13
Ritengo sia di notevole rilievo l'attività svolta dall'Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi insediato presso il Ministero dell'interno, ai cui lavori il Ministero cui sono a capo ha partecipato attivamente. Di recente, sono stati presentati documenti per suggerire alcune proposte di modifica rispetto alla normativa vigente: in particolare, viene ribadita la necessità di estendere ai reati di schiavitù, tratta, prostituzione minorile e sfruttamento sessuale commessi in danno di minori la previsione dell'inescusabilità dell'ignoranza dell'età minore. Viene, altresì, suggerita la previsione della possibilità per il Tribunale di disporre nei confronti delle persone che risultano pericolose per l'integrità fisica o morale dei minori ulteriori misure di prevenzione, quali il divieto di accesso ai luoghi frequentati dai minori. Viene, inoltre, suggerita l'introduzione di specifiche misure cautelari congrue alla tipologia dei delitti in questione, quali, ad esempio, il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa nei confronti degli indagati per reati di prostituzione minorile, tratta, riduzione in schiavitù in danno di minori, nonché l'allontanamento dalla casa familiare quando l'indagato sia un familiare della vittima.
L'Osservatorio ha, inoltre, programmato un ulteriore semestre di attività da dedicare all'analisi del fenomeno dello sfruttamento della prostituzione minorile, al fine di ricercare gli strumenti operativi più adeguati per la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei relativi delitti. Quanto ai dati statistici al momento disponibili, nel solo 2006 risultano denunciate per i delitti di cui all'articolo 600-bis del codice penale, 397 persone di maggiore età e sette minorenni.
Nello stesso anno risultano definiti, innanzi al tribunale, 120 provvedimenti, mentre sono, invece, trentatré i procedimenti innanzi alle corti di appello.
PRESIDENTE. Il deputato Buontempo ha facoltà di replicare.
TEODORO BUONTEMPO. Non posso ritenermi assolutamente soddisfatto, perché, signor Ministro, l'articolo da me citato - e che lei, poi, ha ripreso - modifica o, meglio, prevede per la prima volta la punibilità del cliente. Per quanto riguarda la tratta o altri aspetti della questione, vi sono altre norme; questa, invece, prevede che chi compra - ossia, il cliente - sia punito a certe condizioni.
Se dispone a tale riguardo un'indagine, tutti i commissariati di polizia le diranno che non possono applicare questa norma, perché non esistono direttive per l'identificazione dell'età. Cosa accade, infatti, quando si fa una retata - come è accaduto giorni fa - di 429 prostitute nella zona Collatino-Prenestino, via Palmiro Togliatti di Roma? Per un terzo queste prostitute sono minorenni. Accade così che, nei commissariati, quando viene interrogata, la ragazza (che, ovviamente, è in schiavitù) dichiara un'età diversa da quella che ha.
Pertanto, polizia, carabinieri e forze dell'ordine attendono dal Governo un'iniziativa. Con la mia interrogazione a risposta immediata chiedo, quindi, al Governo - dal momento che abbiamo tutte le statistiche in merito a tale fenomeno - quali iniziative intenda adottare, affinché i clienti di prostitute minorenni possano essere puniti, cosa che non accade nei confronti dei clienti di prostitute maggiorenni, perché, purtroppo, le nostre leggi sono carenti e, quindi, possono essere puniti solo per atti osceni in luogo pubblico e via seguitando.
Mi sembra incredibile che il Ministro...
PRESIDENTE. La prego di concludere.
TEODORO BUONTEMPO. ... autorizzi un'indagine su un parlamentare e che non abbia promosso alcuna iniziativa affinché i clienti delle prostitute minorenni vengano puniti.