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Si riprende lo svolgimento di interpellanze urgenti.
(Iniziative per l'annullamento straordinario dell'ordinanza del sindaco di Cittadella (Padova) in materia di iscrizione all'anagrafe dei cittadini stranieri - n. 2-00863)
PRESIDENTE. L'onorevole Frias ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00863, concernente iniziative per l'annullamento straordinario dell'ordinanza del sindaco di Cittadella (Padova) in materia di iscrizione all'anagrafe dei cittadini stranieri (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 9).
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MERCEDES LOURDES FRIAS. Signor Presidente, anche la mia interpellanza urgente riguarda l'esuberante ordinanza del sindaco di Cittadella. Si è già dibattuto degli aspetti sui quali sta lavorando la magistratura. Chiediamo che siamo utilizzati i poteri che la legge attribuisce al prefetto, al questore e al Ministro dell'interno ai fini dell'annullamento di tale ordinanza, che, a nostro parere, viola il principio di non discriminazione.
Inizio il mio ragionamento con riferimento alla normativa italiana sull'immigrazione attualmente in vigore: due articoli del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotti dalla legge Turco-Napolitano, non sono stati modificati dalla legge Bossi-Fini. Vi si afferma testualmente che «costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose».
Dunque, compie un atto di discriminazione «il pubblico ufficiale o la persona, incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che, nell'esercizio delle sue funzioni, compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente a una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discrimina ingiustamente».
Ciò è quanto prevede la legge italiana attualmente in vigore. Riteniamo che il provvedimento in questione violi il citato articolo della legge e i principi di non discriminazione per diversi motivi. Uno di questi riguarda la disparità di trattamento, prevista nel decreto legislativo, per quanto riguarda la questione del reddito. L'ordinanza prescrive di svolgere indagini e verifiche sulle risorse economiche e sulle fonti di sostentamento del richiedente preventivamente all'iscrizione anagrafica, sospendendo nel frattempo il procedimento, nonostante la stessa ordinanza preveda l'autocertificazione. Peraltro, secondo la legge, l'autocertificazione non dovrebbe sospendere il procedimento e, pertanto, la sospensione del procedimento è ingiustificata.
Né la direttiva né il decreto legislativo di recepimento prevedono per i cittadini comunitari requisiti alloggiativi, né tanto meno l'idoneità abitativa. L'ordinanza, inoltre, non chiarisce a quale tipo di idoneità si riferisca. Per i cittadini comunitari la procedura diventa eccessivamente lunga, mentre il sindaco e la sua commissione eseguono le verifiche sulla pericolosità sociale del richiedente.
Questa ordinanza parte soprattutto da una presunzione criminogena degli immigrati, perché prevede il compimento di verifiche, con comunicazione al prefetto e al questore ai fini delle indagini sulla pericolosità sociale di tali soggetti.
Dunque, ciò ovviamente comporta danni per le persone richiedenti, dovuti non soltanto alla lunghezza dei tempi. Vorrei ricordare quanti adempimenti, non solo burocratici, ma per la vita quotidiana, dipendono dall'iscrizione anagrafica o perlomeno dalla ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica, che non viene rilasciata nel caso degli stranieri, in particolare comunitari, perché preventivamente si pensa che possano comportare chissà quale pericolo per la società.
L'ordinanza svolge una funzione preventiva, anticipando una eventuale sanzione. Questo è il significato della sospensione ed è la maggiore incongruenza fra tutte quelle di questo provvedimento. Si prevede una commissione per il vaglio delle domande, ma, come è stato già affermato anche dal sottosegretario per la giustizia, si tratta di una funzione attinente ai poteri esclusivi dello Stato.
Infine, vorrei ricordare che nel 1999 il prefetto di Alessandria ha annullato un'ordinanza del genere, che prevedeva una serie di requisiti per l'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, tra i quali il certificato di sana e robusta costituzione. Pertanto, le bizzarrie sono storiche, ma sembra che non riusciamo ad elaborare sufficientemente la storia.
Dunque, per questi motivi, riteniamo che l'ordinanza debba essere annullata, aiPag. 63sensi dell'articolo 138 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno, Ettore Rosato, ha facoltà di rispondere.
ETTORE ROSATO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli deputati, il sindaco di Cittadella, in provincia di Padova, lo scorso 16 novembre, ha emanato un'ordinanza attuativa delle disposizioni legislative generali sull'iscrizione nel registro delle popolazioni residenti, dettando norme anche in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, riguardanti in particolare gli stranieri, comunitari e non.
L'iniziativa, che era stata preannunciata dalla stampa locale già qualche giorno prima con grande enfasi e pubblicizzata quale strumento in grado di rispondere alle richieste di sicurezza della cittadinanza, è stata accolta con favore da numerosi sindaci dei comuni del settentrione, che hanno emanato provvedimenti di analogo contenuto ispirati all'ordinanza.
Negli ultimi giorni, altri sindaci hanno fatto ricorso allo strumento derogatorio anche per disciplinare materie diverse da quella anagrafica. Almeno in qualche caso, l'esercizio del potere di ordinanza può porre dubbi sulla legittimità.
Come ricordato dagli onorevoli interroganti e secondo quanto riferito dal Ministero della giustizia e anche dal collega Li Gotti poc'anzi, la procura della Repubblica presso il tribunale di Padova ha ipotizzato, a carico del sindaco di Cittadella, il reato di usurpazione di funzione pubblica, previsto dall'articolo 347 del codice penale.
Le contestazioni riguardano, in particolare, l'istituzione di una commissione interna, alla quale è affidato il compito di esaminare le richieste di iscrizione di stranieri e di accertare il presunto status di pericolosità sociale, tale da porre a rischio il mantenimento della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica. Attraverso tale previsione, secondo l'autorità giudiziaria, si creerebbe un subprocedimento caratterizzato dall'esercizio di funzioni e compiti che il vigente ordinamento giuridico attribuisce al Ministro dell'interno, al prefetto e al questore.
Una seconda circostanza di fatto contestata al sindaco riguarda gli accertamenti preventivi disposti attraverso detta commissione comunale, relativi allo status di pericolosità, che comporterebbero un condizionamento del diritto soggettivo all'iscrizione anagrafica, non previsto dalla legge e consistente nell'accertamento diretto della pericolosità e nella conseguente segnalazione al prefetto e al questore.
Inoltre, sempre secondo le informazioni rese dal Ministero della giustizia, a fondamento dell'ipotesi di reato figura anche il fatto che della commissione interna prevista dall'ordinanza fa parte un appartenente alla polizia locale, poi individuato nella persona del comandante della polizia municipale di Cittadella, il quale, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, è astrattamente legittimato all'acquisizione e al trattamento dei dati relativi alla pericolosità sociale.
In attesa della definizione del procedimento giudiziario relativo all'ordinanza emanata dal sindaco di Cittadella, che è tuttora in fase di indagini preliminari, occorre focalizzare l'attenzione sul problema che si sta ponendo, sempre con maggiore enfasi, sulla corretta utilizzazione del potere di ordinanza da parte dei sindaci, atteso che in alcuni recenti casi, come già accennato, possono emergere dubbi sul legittimo ricorso allo strumento derogatorio.
Sul tema esiste una consolidata giurisprudenza, anche costituzionale, che, nel tener conto del carattere di urgenza e di necessità dei presupposti che sottendono all'emanazione delle ordinanze, sottolinea che le stesse devono avere un'efficacia limitata nel tempo, un'adeguata motivazione e un'efficace pubblicazione, conformemente ai principi dell'ordinamento giuridico.
Nel caso dell'ordinanza del sindaco del comune di Cittadella, appare preliminarmente necessario puntualizzare che suscitaPag. 64qualche perplessità la scelta di fare ricorso ad un provvedimento contingibile ed urgente, finalizzato a prevenire e ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Peraltro, il provvedimento detta disposizioni interne ai propri uffici, senza stabilire nuove norme a carattere straordinario e temporaneo, pur senza addurre particolari motivazioni a sostegno dello strumento prescelto. In effetti, il sindaco ha fondato il provvedimento su un asserito incremento dei livelli esponenziali dei flussi migratori (e conseguentemente delle richieste di iscrizione nel registro anagrafico della popolazione), che potrebbe causare emergenza sotto il profilo dell'igiene e della sanità pubblica, nonché dell'ordine pubblico della sicurezza.
Richiamo, in proposito, la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2109 dell'8 maggio 2007, sezione V, ha stabilito che il potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti non può prescindere dalla sussistenza di uno stato di effettivo e concreto pericolo per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, da motivare sempre e debitamente ad esito di approfondita istruttoria.
Riguardo ai contenuti del provvedimento, come noto, l'ordinanza disciplina l'iscrizione ai registri anagrafici degli stranieri, con particolare riguardo ai cittadini comunitari.
Ricordo, a tal proposito, che i sindaci, in materia di stato civile ed anagrafe operano quali ufficiali del Governo, applicando la normativa vigente, nel rispetto delle leggi della Repubblica. In particolare, ad essi spetta, nella loro qualità di ufficiali di anagrafe, di sovrintendere alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, secondo quanto previsto dagli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000. A livello statale la materia è affidata al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
La normativa comunitaria concernente le iscrizioni nei registri anagrafici dei cittadini dell'Unione, di recente recepita nel nostro ordinamento nazionale, non consente di subordinare detta iscrizione a condizioni diverse da quella relativa all'accertamento - necessario al fine di non gravare sul sistema assistenziale dello Stato ospitante - della disponibilità dei mezzi di sostentamento. La direttiva è stata recentemente attuata con il decreto legislativo n. 30 del 2007, che opera un rinvio alla vigente disciplina in materia anagrafica, anche in relazione alle condizioni per l'iscrizione al procedimento amministrativo. All'autorità locale non è quindi consentito di modificare o integrare le norme nazionali con interventi di carattere amministrativo.
Eventuali problemi che possono derivare a livello locale dall'applicazione della normativa nazionale potranno essere affrontati solo attraverso un processo di modifica delle disposizioni comunitarie.
In tal senso, il Presidente del Consiglio, insieme al Premier rumeno, ha già chiesto al Presidente della Commissione europea l'adeguamento della normativa comunitaria alle attuali diverse esigenze. Alla richiesta si è associato il Governo francese, che ha condiviso l'opportunità di iniziative congiunte in questa direzione.
Tutto ciò premesso, il Governo è consapevole che occorre dare una risposta alla richiesta di sicurezza della cittadinanza. È indiscutibile, infatti, che tra la popolazione è diffuso un preoccupante senso di allarme, particolarmente accentuato nelle popolazioni delle aree maggiormente esposte all'immigrazione, per motivi sia geografici che economici, che ha negativamente inciso sulla percezione di sicurezza dei cittadini.
A tale proposito, ricordo che il tema della sicurezza costituisce una priorità nell'azione del Governo, che è intervenuto sia in via normativa che attraverso strumenti amministrativi. Lo scorso 30 ottobre il Governo, infatti - lo ricordava in precedenza il sottosegretario Li Gotti -, ha approvato il cosiddetto pacchetto sicurezza, costituito da cinque disegni di legge, per contrastare la criminalità diffusa. Mi riferisco, in particolare, alle disposizioni per garantire la sicurezza urbana, quellePag. 65in tema di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena, all'istituzione della banca dati del DNA e alle misure di contrasto alla criminalità organizzata.
Al fine di dare concreta applicazione alla direttiva 2004/38/CE, attuata nel nostro ordinamento attraverso il decreto legislativo n. 30 del 2007, ricordo in particolare l'approvazione del decreto-legge n. 181 del 2007 in materia di sicurezza urbana, che consente l'allontanamento, anche immediato, dei cittadini comunitari la cui permanenza in Italia risulti incompatibile per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Ma è soprattutto attraverso la ricerca di collaborazione con le regioni e le autonomie locali che il Governo sta operando, cercando convergenze e strategie comuni per mettere a punto misure mirate al contrasto alla criminalità e all'illegalità. Si tratta di un nuovo approccio al problema, espressione di una rinnovata solidarietà interistituzionale che, in un'ottica di condivisione delle responsabilità, mira a superare la collaborazione limitata alla fase emergenziale, favorendo le strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e all'illegalità diffusa, destinata a durare nel tempo.
Cito a tale proposito l'accordo quadro del 20 marzo 2007 stipulato dal Ministro dell'interno con l'ANCI, che coinvolge tutti i comuni italiani, i patti per la sicurezza, ormai ampiamente diffusi sul territorio, con le principali città metropolitane e quelli stipulati con la regione Friuli-Venezia Giulia e con la Calabria.
Proprio nell'ottica della collaborazione, deve essere condivisa la proposta formulata dal presidente dell'ANCI finalizzata a promuovere un confronto con gli enti territoriali e locali in sede di Conferenza unificata relativamente alle questioni tecniche riguardanti le regole sulle iscrizioni anagrafiche, nella convinzione che il prospettato accordo interistituzionale sia l'unico modo per approfondire, affrontare e condividere le preoccupazioni comuni sulla sicurezza dei cittadini e per studiare insieme le modalità concrete per applicare e dare la massima effettività alle disposizioni, anche recenti, in tema di sicurezza. In quella sede potrà validamente essere affrontato il tema dei poteri dei sindaci quali ufficiali del Governo.
Nel ribadire comunque che ogni iniziativa locale deve essere attuata nel rispetto delle leggi della Repubblica, il Governo ritiene opportuno percorrere la via della collaborazione, cercando soluzioni condivise e rinviando solo all'esito del confronto eventuali iniziative anche in termini sanzionatori.
PRESIDENTE. L'onorevole Frias ha facoltà di replicare.
MERCEDES LOURDES FRIAS. Signor Presidente, volevo ringraziare il sottosegretario per la gentilezza, la cortesia e l'impegno con cui ha risposto all'interpellanza. Ritengo ovviamente che sia sempre positiva ogni iniziativa di collaborazione con gli enti locali e con le regioni. Devo dire, però, che, di fronte ad un fatto di tale gravità allorché qualcuno deborda dalle proprie funzioni, affermare solamente «vogliamoci bene» non risolve la questione. In questo caso il Governo dovrebbe assumere i poteri in suo possesso e i suoi doveri per ripristinare la legalità, visto che si parla tanto della legalità, perché in questo caso siamo andati oltre.
Come ha affermato precedentemente il suo collega, il sottosegretario alla giustizia, stiamo parlando di aspetti che dimostrano l'illegittimità di questo provvedimento. Anche lei in diversi passaggi ha usato il termine «illegittimo» e ha affermato che l'ente locale non può sostituirsi e non può intervenire in alcun modo.
Allora, alla luce dell'analisi contenuta nella sua risposta, come possiamo far rimanere tutto com'è? Dobbiamo attendere che un giorno si faccia una riunione o si riuniscano cinque tavoli per decidere? Io penso che il prefetto di Padova e, ancor di più, il Ministro dell'interno, come ha già fatto il prefetto di Alessandria nel 1999, dovrebbero annullare un'ordinanza che, come abbiamo sottolineato nell'illustrazione dell'interpellanza, si dimostra così discriminatoria.Pag. 66
In questi giorni stiamo assistendo ad una deriva non solo securitaria. Vi sono diversi sindaci e consiglieri comunali, persone di modesto spessore politico, che però si sono guadagnati il loro quarto d'ora di gloria apparendo sulle prime pagine dei giornali e dei telegiornali, perché stanno facendo a gara a chi la spara più grossa contro il nemico, ed il nemico è identificato nell'emigrante, che però è quello che contribuisce alla loro ricchezza.
Infatti, ricordo che i cittadini del ricchissimo Veneto sono stati i grandi emigranti verso gli Stati Uniti. Basta fare una piccola ricerca per andare a vedere tutti i vari Galan, Borghezio, Bosi e company che si trovano tra i cognomi di quelle famiglie arrivate a Ellis Island e lì messe in quarantena. Se negli Stati Uniti - come ha affermato un famoso giornalista - avessero applicato un'ordinanza simile a quelle oggi discusse, non so cosa sarebbe successo con tutti i parenti dei vari sindaci di Cittadella e dei vari consiglieri comunali che in questo momento fanno tali «sparate».
Sembra che non vi sia elaborazione della storia, tuttavia non voglio porre la questione sul solo piano storico, perché vi è anche una questione di buonsenso. Stiamo discutendo di un provvedimento che individua una serie di categorie di persone, che sanziona in via preventiva e che parte dalla patologia. Effettivamente tra gli immigrati vi è una percentuale fisiologica - lo sottolineo - di persone che si trovano nel circuito della devianza, ma la maggior parte di loro - potete consentirmi tale affermazione - è gente che lavora e contribuisce alla ricchezza del Paese. Vi sono le cifre a supporto di tale conclusione, le ho illustrate prima nel question time, e potrei ripeterle, ma ve le risparmio, considerato che vogliamo tutti andare a casa.
Dunque, non si può governare in questo modo. Non si può sistematicamente rincorrere e seguire le onde emotive e la percezione della sicurezza. Nella I Commissione stiamo svolgendo un'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza nella quale sono intervenuti tutti i responsabili delle diverse forze dell'ordine e molti esperti, i quali dichiarano che non vi è corrispondenza tra l'andamento della criminalità effettiva e l'aumento della percezione che il mondo stia crollando.
Allora, come mai rispondiamo a determinate questioni stringendo i patti per la sicurezza, perché sembra che si risolva il problema aggiungendo un poliziotto in più per la strada? Vi è realmente un problema sociale ed economico che sta colpendo molte famiglie e non abbiamo molte risposte da dargli. La gente si rinchiude e ha paura e la nostra risposta è rincorrere sistematicamente il fatto che la gente ha paura con la misura del poliziotto sotto casa. Le forze di Governo - concludo, Presidente - forse dovrebbero assumersi anche la responsabilità di fare qualcosa «contro». Non è tanto comodo e magari non paga dal punto di vista elettorale (considerato che tutti facciamo questo tipo di calcoli), però rientra nella responsabilità di Governo e dovrebbe esserci nel DNA della sinistra. Mi levo tanto di cappello di fronte al centrodestra che, quando ha governato nei suoi cinque anni, ha avuto il coraggio di adottare le leggi che esprimevano le proprie idee. Così abbiamo un'orrenda e abominevole legge Bossi-Fini, che però esprime quello che loro pensano. Noi non siamo capaci neanche di un minimo di coraggio e di essere coerenti con le nostre convinzioni o, per lo meno, con ciò che dichiariamo.