Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Discussione del disegno di legge: S. 1602 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005 (Approvato dal Senato) (A.C. 3081) (ore 10,30).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 3081)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Picchi, ha facoltà di svolgere la relazione.
GUGLIELMO PICCHI, Relatore. Signor Presidente, l'Accordo in esame ricalca, introducendo molte importanti novità, il Protocollo del 1997, aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa, sul trasferimento delle persone condannate.
Ricordo che l'originario Protocollo, firmato nel 1985, coinvolge sessantatré Stati: tutti gli aderenti al Consiglio d'Europa, escluso il Principato di Monaco e numerosi Stati non membri tra i quali l'Australia, il Canada, Israele, il Giappone e gli Stati Uniti.
Ricordo, altresì, che l'Italia ha sottoscritto e ratificato la Convenzione originale Pag. 14ma non ha mai ratificato il Protocollo addizionale alla Convenzione. La Convenzione del 1983 ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale dei condannati, permettendo ad uno straniero detenuto di scontare la pena nel Paese d'origine. La Convenzione mette l'accento sulle difficoltà di comunicazione date dalle barriere linguistiche e sull'assenza di contatti con i familiari; fattori questi che possono esercitare un'influenza negativa sul comportamento del detenuto straniero.
L'esecuzione del trasferimento è condizionata al consenso dei due Stati e a quello del detenuto. Inoltre, la Convenzione prevede che, in ogni caso, la pena a carattere detentivo, non potrà mai essere commutata in una sanzione pecuniaria e che la pena stessa, quanto a natura e durata, non può essere più severa rispetto a quella inflitta nello Stato di condanna.
Il Protocollo del 1997 definisce più in dettaglio le procedure applicabili al trasferimento dell'esecuzione della pena, per quanto riguarda i soggetti che dopo la sentenza si sottraggono all'esecuzione della pena stessa nello Stato di condanna, rientrando nel territorio dello Stato di origine. Il Protocollo, inoltre, stabilisce regole per il trasferimento dei detenuti, oggetto di una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera, in ragione della condanna riportata, prevedendo che per il trasferimento nello Stato di cittadinanza - ciò riveste notevole rilevanza - non occorra più il consenso del detenuto interessato, ma è necessario garantire che quest'ultimo sia sentito nel corso del procedimento.
Nel merito dell'articolato dell'Accordo, sottoscritto da Italia e Bulgaria, è bene ricordare quanto previsto nell'articolo 3 che, al comma 1, lettera a) disciplina il trasferimento di detenuti stranieri, oggetto di una misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera, in ragione della condanna riportata o di un provvedimento amministrativo adottato in seguito alla condanna. In questo caso, su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può dare il proprio assenso al trasferimento di una persona condannata prescindendo dal consenso di quest'ultima. Tuttavia il parere, come ho già ricordato prima, deve essere acquisito nel corso del provvedimento, come stabilito dal comma 2.
La novità, rispetto al Protocollo del 1997, è la previsione contenuta nell'articolo 3, lettera b), ossia la possibilità di trasferire una persona condannata anche quando l'espulsione, l'accompagnamento alla frontiera o altre misure equivalenti siano state adottate con provvedimento amministrativo definitivo nei riguardi di una persona condannata per un reato punibile, quanto al massimo della pena, nell'ordinamento dello Stato di condanna, con più di due anni di carcere. Ciò fa sì che il provvedimento amministrativo non discende dalla condanna come nelle ipotesi previste alla lettera a), ma ha una sua autonoma giustificazione.
Altri articoli dell'Accordo importanti sono l'articolo 4 , che richiama il cosiddetto principio di specialità ossia l'impossibilità che l'estradato venga sottoposto a misure penali in rapporto a fatti anteriori al trasferimento e diversi da quelli che hanno motivato la condanna, il tutto fatti salvi alcuni casi specifici. L'articolo 6 prevede che l'esecuzione delle sentenze dovrà dare luogo ad un'immediata trasposizione delle stesse ovvero avvenire tramite una decisione giudiziaria o amministrativa; nell'uno che nell'altro caso dando luogo alla continuazione dell'esecuzione della condanna.
L'articolo 7 prevede che le spese connesse con l'applicazione dell'Accordo saranno sostenute dallo Stato di esecuzione, con l'eccezione di tutte quelle che si sono generate esclusivamente nello Stato di condanna.
L'articolo 12 pone una clausola di salvaguardia per far sì che questo Accordo faccia salvo quanto previsto in altre Convenzioni multilaterali.
PRESIDENTE. Onorevole Picchi, concluda.
GUGLIELMO PICCHI, Relatore. Concludo, Presidente. Raccomando all'Assemblea Pag. 15l'approvazione di questo provvedimento.
Invito, infine, il Governo, a far sì che ci sia una più dettagliata conoscenza di tutti gli Accordi bilaterali su materie specifiche con altri Paesi facenti o meno parte della UE.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
PATRIZIA SENTINELLI, Viceministro degli affari esteri. Signor Presidente, onorevole relatore, l'Accordo su cui stiamo discutendo rappresenta un passo decisamente rilevante nella cooperazione in materia penale tra l'Italia e il Governo della Repubblica di Bulgaria.
L'Accordo prevede una procedura semplificata per il trasferimento coattivo verso lo Stato di cittadinanza della persona condannata in base a sentenza definitiva; persona cui sia stata comminata la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento alla frontiera. Il Trattato in questione mira, in particolare, ad ampliare la portata della Convenzione europea sul trasferimento della persona condannata, firmata a Strasburgo nel 1983 e della quale sia l'Italia sia la Bulgaria sono parti, introducendo, a livello bilaterale, un quadro normativo in materia di esecuzione all'estero di sentenze penali passate in giudicato più ampio di quello delineato dalla Convenzione firmata a Strasburgo nel 1983.
Vale la pena evidenziare, peraltro, come il trasferimento del condannato nel Paese d'origine sia funzionale all'obiettivo della riabilitazione dello stesso e del suo reinserimento in un contesto sociale che gli è proprio, prospettiva che risulterebbe preclusa dal permanere nel Paese straniero dal quale, una volta espiata la pena, l'interessato sarebbe comunque espulso.
Alla luce delle considerazioni esposte e dell'interesse del Governo su questa materia raccolgo le raccomandazioni e l'invito che l'onorevole Picchi ci ha rivolto nella parte finale della relazione.
PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Gambescia, iscritto a parlare, vi rinuncia.
Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.
(Esame degli articoli - A.C. 3081)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica.
Passiamo all'esame dell'articolo 1
(Vedi l'allegato A - A.C. 3081 sezione 1), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 1.
(È approvato).
La Camera approva all'unanimità.
Passiamo all'esame dell'articolo 2
(Vedi l'allegato A - A.C. 3081 sezione 2), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 2.
(È approvato).
La Camera approva all'unanimità.
Passiamo all'esame dell'articolo 3
(Vedi l'allegato A - A.C. 3081 sezione 3), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Passiamo dunque ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 3.
(È approvato).
La Camera approva all'unanimità.
Passiamo all'esame dell'articolo 4
(Vedi l'allegato A - A.C. 3081 sezione 4), al quale non sono state presentate proposte emendative.Pag. 16
Passiamo dunque ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 4.
(È approvato).
La Camera approva all'unanimità.
(Esame di un ordine del giorno - A.C. 3081)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato (Vedi l'allegato A - A.C. 3081 sezione 5).
Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'unico ordine del giorno presentato.
PATRIZIA SENTINELLI, Viceministro degli affari esteri. Signor Presidente, il Governo accetta l'ordine del giorno Picchi n. 9/3081/1.
Siamo d'accordo a procedere sulla strada in esso indicata: è un invito ulteriore a proseguire quello che già si sta facendo, con un'attenzione particolare al tema.
PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Picchi non insiste per la votazione.
È così esaurito l'esame dell'unico ordine del giorno presentato.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.