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Svolgimento di interpellanze urgenti.
(Questioni relative all'abuso delle intercettazioni telefoniche - n. 2-00101)
PRESIDENTE. La deputata Craxi ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00101 (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 3).
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI. Signor Presidente, intendo illustrare la mia interpellanza perché mi piacerebbe - anche se non coltivo alcuna illusione in merito - ricevere una risposta in ordine a tutte le questioni contenute nella stessa.
Il ministro dell'interno Amato, che è un uomo dalle grandi riflessioni - e, quindi, spesso molto assorto -, si è accorto, dopo 14 anni, dell'intreccio perverso che esiste tra stampa e procure. Si tratta dello stesso intreccio perverso che 14 anni fa ha costituito l'arma letale per compiere quel golpe che, non a caso, si definisce un golpe giudiziario-mediatico.
Tuttavia, oggi ci troviamo di fronte ad un salto di qualità. Il fatto è che, in Italia, sembra esistere un mare di intercettazioni telefoniche, con modalità e quantità finora sconosciute.
In particolare, il Governo ha accertato che esiste una rispondenza tra ciascuna intercettazione, in relazione sia al periodo cui si riferisce sia all'inchiesta nella quale si iscrive e agli atti formali con i quali è stata disposta.
È capitato di leggere intercettazioni che, per materia e località, non solo nonPag. 245si riferiscono all'inchiesta di quel procuratore, ma neanche rientrano nella competenza di quella procura. Chi, allora, ha chiesto ed autorizzato quella attività investigativa?
Si è anche letto di intercettazioni durate anni. Ma quali indagini hanno avuto una così lunga durata e con riferimento a quali reati?
È noto che il responsabile della sicurezza Pirelli, Giuliano Tavaroli - secondo sue dichiarazioni spontanee -, ha curato per Telecom Italia tutto il settore relativo alle intercettazioni telefoniche. Apprendiamo anche che Tavaroli si appoggiava ad una struttura privata, ordinando lavori per Telecom per una cifra pari a 14 milioni di euro. Sappiamo che si tratta di un ex carabiniere, i cui ex colleghi, con i quali continuava a collaborare, gestivano società di investigazione o avevano ruoli di rilievo nei nostri servizi di informazione.
Tavaroli non ha mai perso la fiducia del vertice delle due società, che è costituito dalle stesse persone, e - come lui stesso ha dichiarato - si esclude che abbia agito di testa propria o violando la loro volontà, anche se si cercherà in tutti i modi di dimostrarlo.
Certo, colpisce il fatto che sia stata la pubblicazione di certe intercettazioni a provocare l'apertura delle indagini e non i risultati delle indagini a filtrare sui giornali. Quindi, si torna al quesito iniziale: dov'è la fonte delle intercettazioni? Quali leggi sono state violate e da chi?
Nel corso delle indagini che hanno riguardato Consorte e Sacchetti, si è accertato - sempre a seguito di loro dichiarazioni - che hanno riscosso somme ingenti all'estero per il ruolo svolto sulla vicenda Telecom Italia. Tali soldi sono solo una piccola parte dell'enorme somma movimentata all'estero, cosa che è stata resa possibile dal fatto che la stessa Telecom era finita nelle mani di una cordata radicata all'estero, con società lussemburghesi a loro volta possedute da off-shore.
Nessuno, prima delle indagini, aveva mai immaginato che Consorte e Sacchetti avessero potuto attingere a quel tesoro. Si ha un'idea di quanti altri lo abbiano potuto fare? E i soldi movimentati all'estero da Tavaroli hanno una qualche connessione con i conti riferiti a quella transazione?
Con riferimento ai magistrati che propalano il contenuto delle inchieste loro affidate, come mai Achille Toro, pubblico ministero presso la procura di Roma, incaricato di indagini sulla scalata Antonveneta, comunicava informazioni sensibili per Consorte ad un altro magistrato amico dell'indagato? Su ciò è stata avviata un'inchiesta dalla procura di Perugia, della quale non si è saputo più nulla. Come mai il pubblico ministero Toro è diventato capo di gabinetto presso il Ministero dei trasporti?
Chiediamo dunque al Governo quale sia la posizione dell'esecutivo sul mare di intercettazioni, perlopiù illegali, che pervengono ai giornali e come si giustificano queste intercettazioni, durate anni, e a quali reati sono riferite.
Con riferimento all'attività di Tavaroli, il Governo è sicuro del fatto che non si sia creato un giacimento a cui si attinge per le inchieste o per scelta o per volontà dei gestori del giacimento stesso?
Chiediamo inoltre al Governo come intenda porre termine al perverso fenomeno delle intercettazioni illegittime e della loro diffusione ed utilizzazione.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, Luigi Li Gotti, ha facoltà di rispondere.
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, la particolare sensibilità per i problemi di probabile corruzione che sta dietro a molti di questi avvenimenti indubbiamente impone al Governo di dare risposte agli interpellanti che siano più precise possibili, nei limiti in cui le domande relative hanno la possibilità di essere collocate nello spazio e nel tempo.
Per quanto riguarda i quesiti che maggiormente poggiano sui «si dice», sui «possibile» o sui «probabile», esistono alcune difficoltà rispetto alle quali, per serietà della risposta, si cercherà di nonPag. 246fare tentativi per soddisfare comunque gli interpellanti.
È noto come il ministro della giustizia, sin dal momento del suo insediamento, abbia manifestato in più occasioni disappunto, come ministro e come uomo politico (ma, ovviamente, in quel momento era prevalente il suo ruolo di responsabile del dicastero), stigmatizzando il fenomeno delle indebite pubblicazione di intercettazioni telefoniche e, in genere, di atti coperti dal segreto di indagine.
Sappiamo che gli atti di un procedimento penale sono doppiamente sanzionabili; è prevista una sanzione di natura contravvenzionale, all'articolo 684 del codice penale, che riguarda la pubblicazione di atti del procedimento penale quando essi non sono ancora pubblicabili. Inoltre, vi è la sanzione (in questo caso si tratta di un delitto e quindi punito maniera più rilevante, con la reclusione anche fino ad un anno) prevista all'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio e la divulgazione di atti coperti da segreto. E sicuramente gli atti delle intercettazioni sono coperti da segreto, così come altri atti dell'indagine, sin quando gli stessi non vengano utilizzati e messi a disposizione delle parti processuali.
Le violazioni, sia per l'ipotesi contravvenzionale ex articolo 684, che per quella delittuosa ex articolo 326, sono di stretta competenza della magistratura. Nell'interpellanza vi è un fatto specifico citato con puntualità che riguarda il magistrato Achille Toro per il procedimento pendente innanzi alla procura della Repubblica di Perugia. Il Ministero si è interessato per conoscere lo stato del procedimento; le comunicazioni ultime informano che l'indagine della procura della Repubblica di Perugia è prossima alla conclusione. Pertanto, nel momento in cui gli atti verranno conclusi e si procederà al discover con gli avvisi di conclusione, ex articolo 415-bis, si verrà a conoscenza degli stessi, così come la legge consente di fare.
Per quanto riguarda, invece, la vicenda che più ha colpito in questo ultimo periodo, ovvero le intercettazioni gestite dagli uffici giudiziari di Potenza, il ministro della giustizia ha disposto immediatamente un'ispezione, inviando il capo dell' Ispettorato generale, dottor Miller, al fine di compiere un'indagine conoscitiva per verificare la regolarità di quanto è avvenuto, sia per la diffusione che per l'attività di intercettazione, quanto alle motivazioni di decretazione e alle modalità di effettuazione.
Questa indagine conoscitiva, partita su quanto al momento era conosciuto, dopo le dichiarazioni del ministro Amato è stata estesa ai fatti denunziati dallo stesso ministro, circostanze sicuramente gravi in quanto è stata prospettata l'ipotesi gravissima del possesso da parte di alcuni giornalisti delle chiavi di accesso al sistema informatico degli uffici giudiziari. Questa è tuttora materia di indagine, non soltanto a livello ispettivo ministeriale, ma anche in sede penale. Per quanto riguarda la materia ispettiva ministeriale, si tratta di indagine delicatissima che verrà svolta in maniera approfondita perché se si fosse davvero verificato un fatto del genere, le decisioni da prendere dovranno essere le più dure e decise perché circostanze del genere sono inammissibili nel nostro paese.
Per quanto riguarda la durata delle attività intercettative, non so a quali fattispecie precise gli interpellanti intendono riferirsi; tuttavia, cercherò di rispondere in maniera generica. Posso soltanto intuire a quale indagine gli interpellanti si riferiscono, anche se, non essendo citate nel testo dell'interpellanza indagini specifiche, sono costretto a dare una risposta generica ma puntuale, a rigore di legge. E quindi, a rigore di legge, è bene che si sappia (in proposito esistono i codici penale e di procedura penale che possono essere consultati) che esiste un articolo, il 407 del codice di procedura penale, che prevede che per determinate tipologie di reati (peraltro moltissimi, dal reato di strage alle ingiurie telefoniche) le indagini possano protrarsi anche per due anni. Quindi, la durata delle intercettazioni telefoniche può essere rapportata anche ad un periodoPag. 247biennale. È bene anche che si sappia che ai sensi degli articoli 419 e 430 del nostro codice di rito la possibilità delle intercettazioni può proseguire durante la fase successiva alla conclusione delle indagini e prima della fase dibattimentale nonché anche, ai sensi dell'articolo 430 del codice di rito, nella fase dibattimentale. Quindi, è possibile che attività intercettative possano proseguire oltre i due anni. Questo è previsto nel nostro codice e, fino a quando non sarà cambiata, la legge dovrà essere applicata.
Qualora rispetto ai termini previsti dal nostro sistema, scelto dal legislatore e deliberato dall'aula sovrana del Parlamento, che quindi ci siamo dati democraticamente, dovessero prospettarsi ed evidenziarsi responsabilità con abuso dell'utilizzo del mezzo di prova, la prima sanzione di natura processuale è prevista dal codice e consiste nell'inutilizzabilità degli atti.
La seconda sanzione è quella di natura disciplinare, che può assumere anche rilevanza penale, qualora l'inutilizzabilità sia stata provocata da dolo da parte del magistrato. Infatti, in questo caso si tratterebbe di fatti illegali.
Altro profilo è quello che riguarda le intercettazioni illegali, ovvero quelle non codificate e non previste dal nostro sistema. Per quanto riguarda le intercettazioni illegali, esse sono vietate e punite. Le sanzioni sono quelle previste dall'articolo 617 e dall'articolo 617-sexies del codice penale. Quindi, sono vietate le intercettazioni illegali, che non sono possibili nel nostro paese. Deve ribadirsi che le intercettazioni legali, ossia quelle codificate, devono essere usate come strumento di indagine e non è ammissibile che nel nostro paese possano essere utilizzate in forma scandalistica o ricattatoria, con indebita pubblicazione di stralci di conversazioni che possono ledere la privacy dei cittadini neppure soggetti di indagine.
Questa è la parte più grave e, proprio per questo motivo, gli uffici legislativi del ministero della giustizia hanno predisposto un disegno di legge, già portato in Consiglio dei ministri, da cui è risultata la necessità di ulteriori approfondimenti perché trattasi di complessi strumenti di indagine, in cui si configura un sistema che predispone un presidio a monte per rafforzare la segretezza degli atti e la tutela della privacy, prevedendo l'espunzione dai documenti utilizzabili e ritenuti rilevanti dall'inquirente o dal giudice delle parti delle intercettazioni che riguardano soggetti non oggetto di indagine. Quindi, il privato che non è colpito o sfiorato dalle indagini non può finire all'interno delle intercettazioni utilizzabili giudiziariamente e giudizialmente dal magistrato.
Quindi, vi è l'obbligo di espunzione di quelle parti delle intercettazioni che riguardino soggetti estranei: questa è una forma di tutela che riguarda il terzo che, senza avere alcuna responsabilità, dovesse essere coinvolto in una conversazione telefonica intercettata.
Ovviamente, il sistema predisposto è abbastanza complesso e, come sa una degli interpellanti, l'onorevole Craxi, merita interventi. Al riguardo, pende una proposta di legge, presentata proprio dall'onorevole Craxi, che è sovrapponibile, per alcuni aspetti, al disegno di legge predisposto dal Governo. Quindi, onorevole Craxi, abbiamo pari sensibilità.
Essendo la materia particolarmente complessa, proprio perché si tratta di regolamentare uno strumento di indagine delicato e molto invasivo, deve comunque tenersi fermo il principio che quello dell'intercettazione, ambientale o telefonica, è uno strumento irrinunciabile, in quanto mezzo di ricerca non del reato, ma della prova (questa è cosa diversa): attraverso l'intercettazione, non si cerca l'esistenza di un reato, ma la prova di un reato che si assume essere stato commesso.
Nel perseguire questi obiettivi, attinenti comunque alla tutela della collettività, che può essere offesa da gravi condotte illecite, si devono salvaguardare gli interessi e i diritti dei cittadini, in special modo di quelli che vogliono essere tutelati dalla giustizia, e non indirettamente offesi.
PRESIDENTE. La deputata Craxi ha facoltà di replicare.
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STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI. Sottosegretario Li Gotti, premesso che non sono pentita delle domande che ho rivolto al Presidente del Consiglio e che esse non nascono dai «si dice», ma da dichiarazioni spontanee dei diretti interessati e da fatti accertati ed evidenti, rilevo che lei non ha risposto neanche ad un quarto dei quesiti che ho posto.
Soprattutto, signor sottosegretario, lei non ha risposto alla domanda centrale, che non riguardava la reiterata consegna dei verbali dalle procure ai giornali (nel caso dello scandalo di Milano, un giornale è diventato il bollettino della procura), ma ben altri aspetti: se il Governo abbia accertato che tutte le intercettazioni pubblicate dai giornali abbiano rispondenza con le inchieste disposte, in relazione tanto al periodo a cui si riferiscono quanto alle inchieste nelle quali si inscrivono; se esista o meno un «giacimento» che viene utilizzato di volta in volta per estrarne elementi da allocare nelle singole indagini o se le intercettazioni vengano semplicemente utilizzate per piazzarle negli articoli che in quel momento servono.
A queste domande non ha risposto, signor sottosegretario. Se questa è la risposta del Governo, bene ha fatto il ministro Mastella a non essere presente in aula e ad evitarsi - anche lui - una pessima figura! Grazie (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).