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Si riprende lo svolgimento di interpellanze urgenti.
(Commissariamento della società cooperativa Unicoop - n. 2-00184)
PRESIDENTE. L'onorevole De Brasi ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00184 (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 6).
RAFFAELLO DE BRASI. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Luigi Meduri, ha facoltà di rispondere.
LUIGI GIUSEPPE MEDURI, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture. Signor Presidente, in via preliminare si osserva che recentemente la questione relativa al commissariamento della cooperativa Unicoop è stata oggetto di un approfondimento al fine di stabilire se sussistevano le condizioni affinché la stessa fosse assoggettabile ai poteri di controllo esercitati ai sensi del testo unico n. 1165 del 19 settembre 1938.
Ciò premesso, per quanto concerne la problematicità della collocazione della cooperativa Unicoop tra quelle fruenti di contributi erariali, è fuor di dubbio che, nel corso degli anni, il sodalizio ha perseguito le proprie finalità anche attraverso il riconoscimento di contributi riconducibili alla sfera pubblica, sebbene dalla corrispondenza intercorsa tra le amministrazioni interessate emerga che «sorgono perplessità in merito all'effettivo godimento dei contributi erariali da parte del sodalizio in questione», come riferito dalla commissione regionale di vigilanza in data 10 dicembre 2001, ovvero che «la predetta cooperativa edilizia non risulta finanziata da leggi di competenza di questa Direzione generale», come risulta da una nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e servizi speciali dell'8 marzo 2002.
Lo stesso ministero, con nota del 24 aprile 2002 del dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia, evidenzia che «la cooperativa Unicoop è beneficiaria di mutui ai sensi delle leggi n. 865 del 1971, n. 166 del 1975 e n. 513 del 1977, per i quali lo Stato corrisponde alla banca mutuantePag. 83un contributo per l'abbattimento degli interessi da porsi a carico della cooperativa stessa. Trattasi, pertanto, di un sistema di agevolazioni che si esplica in misure modalità diverse da quelle previste dal testo unico del 1938.
Analoghe conclusioni vengono segnalate dalla regione Emilia-Romagna che, con nota del marzo 2002, riferisce che non risulta che «la cooperativa Unicoop abbia realizzato programmi edilizi che abbiano beneficiato di contributi erariali ai sensi del regio decreto n. 265 del 1938 e della legge n. 408 del 1949».
Infine, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, in data 25 ottobre 2006, appositamente interpellata, ha ribadito che «non risultano decreti di concessione di finanziamenti alla cooperativa in oggetto, ma da altra documentazione risulta che il sodalizio ha realizzato interventi edilizi usufruendo dei fondi delle leggi n. 166 del 1975, n. 457 del 1978, e n. 179 del 1992».
Nel quadro appena descritto va tuttavia segnalato che, nell'ambito di una valutazione volta a stabilire se alla nozione di contributo erariale debba essere ricondotta una portata restrittiva, limitata cioè alla lettura dell'articolo 71 del testo unico n. 1165 del 1938, oppure se si debba accedere ad una concezione più ampia, corrispondente ad ogni forma di sostegno economico pubblico erogato in favore della cooperativa che procede alla realizzazione del programma costruttivo, la giurisprudenza, amministrativa ed ordinaria, non ha fornito un quadro interpretativo di agevole applicazione, propendendo, in taluni casi, per una concezione più restrittiva e, in taluni altri, per una visione che tende a ricomprendere nell'ambito del contributo erariale qualsiasi forma di contributo.
Per quanto concerne, invece, il richiamo operato dall'interpellante all'articolo 16 della legge 30 aprile 1999, n. 136, il quale stabilisce che «agli interventi realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste dal titolo II dello stesso decreto-legge e dalle successive leggi di rifinanziamento, nonché delle agevolazioni previste per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive leggi di rifinanziamento, alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, e alla presente legge, non si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, relative alle cooperative a contributo erariale», si rileva quanto segue. Sembrerebbe, dalla lettura del testo, che destinatari di tale disposizione non siano le cooperative, bensì gli interventi ed i lavori dalle stesse realizzate, ai quali non si applicherebbero le disposizioni del testo unico sopracitato, relativamente alle modalità di affidamento degli appalti, all'approvazione dei progetti, degli incarichi professionali, del riparto spese, all'affidamento dei collaudi, rimanendo esclusa dall'ambito di applicazione della citata previsione normativa la vigilanza sulle cooperative, in ordine alla quale dovrebbe continuare ad applicarsi il testo unico.
A tale proposito, va comunque precisato che, a seguito del decentramento amministrativo attuato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, per effetto dell'articolo 94, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Competenza confermata anche con la legge n. 457 del 1978 ove, nell'ambito di un piano decennale di edilizia residenziale, viene stabilito che le regioni devono esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici.
Nel caso di specie si deve, tuttavia, osservare che la regione Emilia-Romagna non ha mai emanato un testo normativo per disciplinare l'edilizia popolare ed economica sovvenzionata, né tanto meno situazioni patologiche che possono riguardare le cooperative edilizie. Pertanto, ferma restando in ogni caso la permanenzaPag. 84di una competenza a livello centrale in materia di vigilanza, in assenza di una disciplina regionale non sembra dubitabile che debba continuare ad applicarsi la normativa statale, anche perché il vuoto normativo creerebbe pesanti ripercussioni su aspetti di estrema rilevanza.
Fornito riscontro ai quesiti posti con l'interpellanza in trattazione, si ritiene, inoltre, opportuno segnalare che, nell'ambito dell'approfondimento sulla problematica portata all'attenzione con l'interpellanza in discussione, sono emerse non poche perplessità relativamente all'interpretazione della normativa nazionale attualmente in vigore in materia di vigilanza sulle cooperative.
Infatti, ai sensi dell'articolo 125 del regio decreto richiamato, spetta al Ministero delle infrastrutture la vigilanza sulla costruzione di tutti i fabbricati di cooperative fruenti di contributo erariale. Spetta, inoltre, al ministero medesimo vigilare sul funzionamento delle cooperative predette e predisporre provvedimenti intesi a risolvere i problemi inerenti all'edilizia popolare ed economica.
Qualora una cooperativa a contributo erariale non ottemperi alle decisioni ed alle ordinanze degli organi di vigilanza, ovvero dia luogo a inconvenienti di eccezionale gravità che ne compromettano il regolare funzionamento ovvero risulti responsabile di negligenze o irregolarità di particolare rilievo, il ministro può addivenire, per effetto di quanto previsto dall'articolo 127 dello stesso regio decreto, allo scioglimento dell'amministrazione della cooperativa ed alla conseguente nomina di un commissario governativo.
Successivamente, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002 stabilisce che spetta al Ministero delle attività produttive la vigilanza su tutte le forme di società cooperative e i loro consorzi. Tale vigilanza è finalizzata, fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento dei requisiti mutualistici. Sicché, l'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002 prevede che il Ministero delle attività produttive, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, può assoggettare la cooperativa a gestione commissariale.
Premesso quanto sopra, ritenuto opportuno chiarire una volta per tutte l'effettivo riparto delle competenze in materia di cooperative edilizie, anche alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali relativamente alla configurazione del contributo erariale, l'ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture, in data 7 novembre scorso, ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico se fosse stato predisposto il quesito al Consiglio di Stato, volto a stabilire la corretta interpretazione dei due testi normativi sopra specificati, così come preannunciato dallo stesso dicastero in data 29 maggio scorso. Quest'ultimo, con nota del 21 novembre, ha confermato che recentemente è stato interessato il Consiglio di Stato, al fine di acquisire l'autorevole parere, che ad oggi non risulta ancora pervenuto, in ordine alla competenza ad esercitare il potere di vigilanza nei confronti delle cooperative edilizie fruenti di contributi erariali.
PRESIDENTE. L'onorevole De Brasi ha facoltà di replicare.
RAFFAELLO DE BRASI. Onorevole sottosegretario, come lei può ben capire, io posso essere solo parzialmente soddisfatto della risposta del Governo. Naturalmente apprezzo l'impegno, che il Governo ha messo, per cercare di risolvere la questione. Vorrei che questo impegno si mantenesse anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, anzi si intensificasse. Sono ovviamente soddisfatto di questo impegno, ma per il resto mi aspettavo un po' più di coraggio politico nell'assumere la responsabilità, che poi compete al ministro. Ovviamente, conosco le difficoltà di interpretazione giuridica che lei ha sottolineato nella risposta alla mia interpellanza e conosco anche, purtroppo, la particolare ostinazione del dirigente responsabile del procedimento nel difendere un atto che lui stesso ha deciso sotto il precedente Governo.
Il contenuto stesso della risposta che il Governo mi ha dato propone argomentazioniPag. 85che avrebbero potuto essere poste alla base della fine del commissariamento, scegliendo ovviamente in questa contraddizione giuridica la parte che evidentemente poteva consentire questa scelta e questa assunzione di responsabilità politica, perché quando c'è una situazione confusa dal punto di vista normativo, quando la giurisprudenza è contraddittoria, è evidente che c'è una volontà politica che può, anzi che deve affermarsi. Il Governo ha preferito una risposta interlocutoria, affidando al Consiglio di Stato la risoluzione del problema, in particolar modo per quanto riguarda la questione della vigilanza sulle cooperative edilizie.
Questa cautela, che si intravede nella risposta che mi è stata data, forse è stata un po' eccessiva. Fra l'altro il Governo precedente non ha avuto alcuna cautela nel commissariare Unicoop, sulla base di quella che sicuramente è stata una pressione politica che è venuta localmente dalla destra imolese. Se la giurisprudenza è contraddittoria, in particolar modo sulla questione del contributo erariale, se cioè lo si debba intendere in senso ristretto, riferito al testo unico, o piuttosto in senso ampio, riferito a qualsiasi forma di contribuzione pubblica, sicuramente di fronte a questa contraddittorietà e di fronte anche alla confusione che esiste, come lei ha giustamente sottolineato, sui temi della vigilanza, la politica, ripeto, avrebbe dovuto assumersi la propria responsabilità.
Avremo invece il rinnovo del commissariamento per altri tre mesi, con l'aumento dei costi per la cooperativa; fino ad oggi c'è stato il 10 per cento del fatturato della cooperativa come costo di questo commissariamento. Continuerà il danno alle attività sociali, perché la cooperativa ha perso molto prestito sociale e c'è perfino il rischio di non poter partecipare a bandi regionali, in quanto la cooperativa è commissariata. Si danno altri tre mesi di tempo ad un commissario che in un anno non ha fatto niente, se non spendere i soldi della cooperativa, per risolvere la questione. Auspico comunque che questo periodo si riduca al minimo e che presto vi sia il giudizio del Consiglio di Stato e che si ponga fine ad un commissariamento ingiusto e di dubbia legittimità, deciso sostanzialmente per ragioni di carattere politico.
Se l'obiettivo della mia interpellanza era di porre fine al commissariamento, è ovvio, onorevole sottosegretario, che il suo rinnovo, seppure per un periodo di tre mesi, non può certo soddisfarmi, né soddisfare i 2.689 soci della cooperativa, né l'intera comunità imolese. Continuo ad essere fiducioso che l'impegno del Governo persista e che si possa a breve raggiungere la soluzione di questa controversia e porre fine a questo ingiusto ed illegittimo commissariamento della cooperativa Unicoop di Imola.