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Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale in materia di tortura (A.C. 915 ed abbinate).
PRESIDENTE. Avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.
Dichiara aperta la discussione sulle linee generali, della quale è stato chiesto l'ampliamento.
PINO PISICCHIO (IdV), Relatore. Osserva che il testo unificato in discussione è volto ad introdurre nell'ordinamento nazionale il delitto di tortura, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura firmata a New York nel 1984 e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 498 del 1988, ritenendosi che la legislazione vigente non sia idonea a punire in maniera adeguata tutte le fattispecie riconducibili alla nozione di tortura. Evidenziato, quindi, che gli elementi caratterizzanti la condotta delittuosa individuata dalla normativa in esame sono costituiti dalla condotta violenta o dalle minacce gravi, dall'inflizione di forti sofferenze fisiche o mentali, nonché da dolo specifico, sottolinea che la formulazione adottata si differenzia da quella prevista nella Convenzione di New York dal punto di vista del soggetto attivo, configurandosi la tortura come un reato comune.
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.
DANIELE FARINA (RC-SE). Evidenzia che il testo unificato in discussione, pur corrispondendo ad un obbligo giuridico internazionale nel senso di dare più compiuta attuazione alla legge che ha reso esecutiva in Italia la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, non riveste carattere meramente burocratico. Nel sottolineare, quindi, come la fattispecie prevista dalla disposizione che si intende introdurre nel codice penale venga inserita tra i delitti contro la persona, ricorda che la proposta presentata in materia dal suo gruppo prevedeva una nozione più ampia del reato di tortura.
ENRICO COSTA (FI). Ricordato il puntuale lavoro svolto in sede referente, ritiene inopportuna la previsione di nuove fattispecie di reato in assenza di un'organica riforma del codice penale; manifestato, quindi, un orientamento contrario all'individuazione, nel testo unificato della Commissione, del reato di tortura quale fattispecie criminosa «a forma vincolata», dichiara altresì di non condividere, in particolare, la soppressione delle disposizioni che prevedevano la procedibilità universale e la scriminante dell'adempimento Pag. IVdi un dovere. Preannunzia, infine la presentazione di proposte emendative volte a garantire un più puntuale rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984.
ROSA SUPPA (Ulivo). Osservato che la pratica della tortura determina una grave violazione dei diritti umani fondamentali, il cui rispetto deve invece essere garantito in modo assolutamente inderogabile, ritiene in tal senso essenziale l'introduzione nel codice penale di una specifica figura di reato; giudica, quindi, condivisibile il testo unificato in discussione, del quale richiama gli aspetti salienti.
GINO CAPOTOSTI (Pop-Udeur). Osservato che il provvedimento in discussione è volto a colmare una grave lacuna dell'ordinamento penale, a fronte del riemergere di una serie di condotte violente che rendono necessaria una risposta forte da parte dello Stato, manifesta la disponibilità del suo gruppo a valutare eventuali modifiche migliorative del testo.
SILVIO CRAPOLICCHIO (Com.It). Sottolinea preliminarmente la necessità di introdurre nel codice penale lo specifico reato di tortura; manifesta, quindi, un orientamento favorevole alla collocazione di tale fattispecie criminosa tra i delitti contro la libertà morale, come prospettato nel testo unificato in discussione, del quale richiama i condivisibili aspetti salienti.
SERGIO D'ELIA (RosanelPugno). Richiamato il dibattito in corso a livello internazionale sull'eventuale possibilità di ricorrere alla tortura come strumento di acquisizione di informazioni a fini di tutela della sicurezza pubblica, osserva che la lotta al terrorismo non può prescindere dal rispetto delle libertà fondamentali. Ritiene inoltre che si possano configurare pratiche assimilabili alla tortura anche in alcune particolari condizioni di detenzione presenti nel nostro sistema penitenziario che, a suo avviso, non risultano compatibili con uno Stato di diritto. Dichiara, infine, di condividere la formulazione del provvedimento in esame, manifestando tuttavia la disponibilità del suo gruppo a valutare eventuali modifiche migliorative del testo.
PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.
PINO PISICCHIO (IdV), Relatore. Giudicate interessanti le riflessioni compiute dai deputati intervenuti, che ringrazia, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni nel prosieguo del dibattito.
LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.
PRESIDENTE. Rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.
Sospende la seduta fino alle 14.
La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 14.