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Svolgimento di interpellanze urgenti.
(Offerta formativa delle scuole paritarie - n. 2-00303)
PRESIDENTE. L'onorevole Rusconi ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00303 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 9).
ANTONIO RUSCONI. Signor Presidente, la legge n. 62 del 2000, ha di fatto riconosciuto le scuole paritarie, il loro ruolo di pubblico servizio, come parte fondamentale del sistema pubblico scolastico.
In particolare, le scuole dell'infanzia paritarie sono le uniche in numerosi piccoli comuni a proporre alle famiglie la possibilità di una prima indispensabile attività educativa. Non sempre gli enti locali ritengono (quindi danno questa interpretazione) che la normativa statale consenta di fornire a questi enti gli elenchi anagrafici, per una effettiva generalizzazione dell'offerta formativa.
Si chiede quindi al ministro, qui rappresentato dal sottosegretario, come si intende permettere a queste scuole di svolgere pienamente la propria azione educativa.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Maria Letizia De Torre, ha facoltà di rispondere.
MARIA LETIZIA DE TORRE, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Grazie, Presidente. L'onorevole Rusconi ritiene che l'obiettivo dell'espansione dell'offerta formativa e della conseguente generalizzazione della domanda di istruzione non potrebbe essere compiutamente perseguito dalle scuole paritarie se non attraverso la collaborazione delle amministrazioni interessate, in specie degli enti locali che possiedono gli elenchi anagrafici dei residenti. Anche la conoscenza di tali elenchi rappresenta, a suo avviso, uno strumento necessario in funzione della generalizzazione della domanda di istruzione, dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita, obiettivo questo al cui raggiungimento concorrono tutte le scuole della Repubblica, sia statali che non statali, istituite da privati o dagli enti locali, che costituiscono, insieme alle prime, il sistema nazionale di istruzione.
L'onorevole interpellante chiede quindi iniziative presso le competenti amministrazioni affinché le scuole paritarie siano poste nelle condizioni di svolgere adeguatamente la loro azione educativa.
A questo proposito, va anzitutto richiamato il quadro giuridico di riferimento.
Circa gli elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, il regolamento anagrafico della popolazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'articolo 34 stabilisce che «Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente».Pag. 70
Questa disposizione è ribadita dall'articolo 177 del codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in base al quale il comune può utilizzare i suddetti elenchi per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina di comunicazione istituzionale.
Lo stesso decreto legislativo, tra l'altro, indica i principi applicabili al trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici e stabilisce in particolare che il trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni è consentito solo quando sia necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, rispettando gli eventuali altri presupposti e limiti stabiliti dal codice nonché dalla legge e dai regolamenti.
Per quanto riguarda specificamente la legislazione scolastica, l'invio da parte dei comuni ai competenti dirigenti scolastici degli elenchi degli iscritti all'anagrafe è espressamente previsto soltanto in relazione alla vigilanza sull'osservanza dell'obbligo scolastico dall'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.
È poi intervenuto il decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 che, all'articolo 5, ha individuato quali responsabili della vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo il comune ove hanno residenza i giovani soggetti all'obbligo stesso, il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale gli obbligati sono iscritti, la provincia (attraverso i servizi per l'impiego) e, infine, i soggetti che assumono i giovani con contratto di apprendistato.
Dal suddetto quadro normativo si ricava in primo luogo che la competenza circa la gestione degli elenchi anagrafici è indubbiamente attribuita ai comuni quali responsabili della tenuta, conservazione e aggiornamento delle anagrafi locali; inoltre, le disposizioni in materia di utilizzazione degli stessi elenchi si riferiscono alle pubbliche amministrazioni e solo per motivi di pubblica utilità.
Ora, come già detto, non vi è dubbio che, come evidenziato anche nell'interpellanza, a norma della legge n. 62 del 10 marzo 2000, le scuole paritarie private svolgano un servizio pubblico nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e concorrano, insieme alle scuole gestite dallo Stato e a quelle gestite dagli enti locali, al perseguimento dell'obiettivo prioritario posto dalla legge: l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione a cominciare dalla scuola dell'infanzia, obiettivo prioritario che il legislatore riferisce non solo alla scuola dell'obbligo, ma anche alle scuole di ogni ordine e grado nonché al sistema dell'educazione permanente.
Si è avuta, quindi, una progressiva evoluzione del quadro normativo; l'ordinamento si è aperto ad un respiro più ampio, che va oltre l'obbligo scolastico, ponendosi nella prospettiva della generalizzazione della domanda di istruzione «dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita».
In vista di questo obiettivo ed in considerazione del servizio pubblico reso dalle scuole paritarie gestite da privati, merita dunque attenzione quanto rappresentato nell'interpellanza circa l'esigenza di poter acquisire dalle amministrazioni interessate i dati necessari per il perseguimento dell'obiettivo stesso, ivi compresi gli elenchi anagrafici detenuti dai comuni; ciò al fine di rappresentare puntualmente alle famiglie la propria offerta educativa nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e nell'esplicazione della libertà di orientamento culturale e di indirizzo pedagogico-didattico riconosciuta dall'ordinamento.
In considerazione di quanto esposto, tenuto conto del quadro normativo prima richiamato, è opportuno avviare un approfondimento della materia oggetto dell'interpellanza con il Ministero dell'interno, cui spetta la vigilanza e il controllo sulle anagrafi della popolazione, nonchéPag. 71con il garante della privacy, per acquisirne l'avviso in ordine alle esigenze rappresentate.
In relazione all'esito dell'approfondimento con il Ministero dell'interno e con il garante della privacy, saranno valutate eventuali iniziative che sarà possibile promuovere.
PRESIDENTE. Il deputato Rusconi ha facoltà di replicare.
ANTONIO RUSCONI. Direi che sono soddisfatto, in attesa del chiarimento e di quell'approfondimento che la sottosegretaria Maria Letizia De Torre ha chiesto al Ministero dell'interno. Prendo atto con piacere del riconoscimento pieno della funzione pubblica delle scuole paritarie, in base alla legge n. 62 del 2000. Soprattutto è chiara ormai la differenza - penso sia chiara a tutto il Parlamento; recentemente ho avuto l'occasione di essere relatore sul provvedimento relativo al nuovo esame di Stato - tra le scuole paritarie, che hanno un evidente funzione pubblica all'interno del sistema pubblico dell'istruzione, e i cosiddetti «diplomifici», che invece nulla hanno a che fare con questo sistema pubblico e che per questo sono stati penalizzati dalla recente normativa sull'esame di Stato.
Voglio ribadire in particolare il ruolo fondamentale delle scuole paritarie nella scuola dell'infanzia, per due motivi. Il primo motivo è che noi parliamo di una percentuale che va dal 40 al 50 per cento; quindi non possiamo parlare di una percentuale che riguarda le scuole d'élite o che riguarda le scuole solo in alcuni comuni particolari. Chiaramente è un servizio pubblico.
Il secondo motivo è che la scuola dell'infanzia non è ancora scuola dell'obbligo, pur avendo ormai una frequenza che supera ampiamente il 90 per cento. Quindi, in quei comuni dove la scuola paritaria nella scuola dell'infanzia è l'unica, cioè nei piccoli comuni, il non avere magari gli elenchi anagrafici impedisce di sollecitare e di informare tutte le famiglie, con il rischio che poi non si iscrivano e non frequentino proprio quei bambini, magari delle famiglie più disagiate, che avrebbero maggiore bisogno, da un punto di vista non solo educativo ma anche socio-educativo e sociale, di una frequenza della scuola dell'infanzia.