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Allegato A
Seduta n. 101 del 31/1/2007
(Sezione 5 - Limiti in materia di pubblicità nei programmi televisivi e di telepromozioni)
ZACCARIA, MORRI, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, GIULIETTI, GAMBESCIA, NICCHI, BARBI, GHIZZONI, RUSCONI e META. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
i limiti in materia di pubblicità, in particolare in materia di interruzioni pubblicitarie, costituiscono oggetto di una specifica e puntuale disciplina a livello comunitario nell'articolo 11, n. 3, della direttiva del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 1989, n. 89/552/CEE, ed a livello interno nell'articolo 37, primo comma, del testo unico sulla radiotelevisione;
il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura una proposta che mira a ridisegnare le regole per la pubblicità nei programmi televisivi in Europa. La proposta tende a rivedere, in senso più permissivo, alcuni aspetti della cosiddetta direttiva «tv senza frontiere» del 1989, già rivista nel 1997;
la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 231 del 1985, ha richiamato il Parlamento sulla necessità che i limiti in materia di pubblicità radiotelevisiva siano sempre rigorosamente osservati, in quanto posti a tutela degli utenti e della libertà della stampa;
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha competenze in materia di applicazioni dei limiti legislativi e di adozione di norme regolamentari, in data 23 novembre 2006 ha approvato provvedimenti sanzionatori nei confronti di alcune emittenti, in seguito alle ripetute violazioni delle norme riguardanti le interruzioni pubblicitarie durante la trasmissione dei film;
detti comportamenti confermano l'esistenza di un problema acuto in questa materia, in presenza di strumenti molto deboli a difesa non solo dei minori, ma in generale degli utenti meno protetti, che non possono certo tutelarsi direttamente e non sono neppure in grado di controllare individualmente la durata lorda dei film e il numero delle interruzioni, che dovrebbero comunque essere indicate all'inizio e alla fine dei programmi registrati;
le emittenti televisive tendono ad adottare con sempre maggiore frequenza comportamenti oggettivamente elusivi delle regole predette, aumentando vistosamente, anche attraverso l'inserimento di altri programmi, nel corso dei film, il numero delle interruzioni consentite dalla legge, portando la durata della trasmissione dei film a tempi decisamente insopportabili per gli utenti;
le cifre complessive della pubblicità televisiva rispetto a quella sugli altri mezzi sono in Italia le più alte in Europa e il predominio di singoli operatori nel mercato pubblicitario determina distorsioni anche nei mercati contigui;
la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di fronte alla gravità del fenomeno, anziché imporre comportamenti più rigorosi, si accingerebbe a rivedere in senso più permissivo le regole esistenti e il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sembra nutrire dubbi su determinate modalità di intervento del legislatore -:
se non ritenga che, nonostante le indicazioni che dovessero emergere in sede di nuova direttiva europea, rimanga centrale in questa materia - che la Costituzione fa oggetto di particolare tutela e di riserva di legge - il ruolo del Parlamento e comunque del legislatore nazionale, il quale, anche attraverso opportune iniziative del Governo, a tutela della concorrenza e degli utenti, debba prevedere, come accade in molti Paesi europei, opportuni e articolati interventi sul piano dei limiti alla durata di spot e telepromozioni, del numero tassativo delle interruzioni pubblicitarie e delle quote di mercato
complessivo controllabili da un singolo operatore. (3-00575)
(30 gennaio 2007)