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Allegato B
Seduta n. 106 dell'8/2/2007
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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Interrogazione a risposta scritta:
PAOLO RUSSO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) 2080, che ha trovato concreta attuazione con il decreto ministeriale n. 31 del 30 gennaio 2006, un serio problema assume la questione relativa al riconoscimento dell'Iva, nell'ambito delle spese eleggibili al finanziamento, rispetto alla quale, in coerenza con la normativa vigente in materia, si evidenzia la non possibilità, da parte dell'amministrazione, di riconoscere alcun importo a titolo di Iva, nell'ambito del contributo in questione;
l'impostazione prevista dai Regg (CE) n. 1145/03 (allegato 1) e n. 16/03 (allegato 2) in base ai quali gli esborsi a titolo di Iva costituiscono una spesa ammissibile se definitivamente sostenuti dal beneficiario finale, sono specificamente riferiti, rispettivamente, al cofinanziamento dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. Essi non sono, pertanto, direttamente applicabili al FEAGA nel cui ambito di applicazione gli importi a titolo di Iva non sono eleggibili al finanziamento in questione, anche se definitivamente sostenuti dal beneficiario finale indipendentemente dalla tipologia di cofinanziamento (comunitario, nazionale, privato);
in tal senso si è già espressa, infatti, fin dal 1998 la Commissione Europea che, con nota n. 4207 a firma del Direttore del FEOGA, ha ben spiegato come non siano applicabili al FEOGA - garanzia (oggi FEAGA) i principi di eleggibilità di finanziamento delle spese a titolo di Iva da parte dei Fondi strutturali;
tale orientamento è stato ribadito, da ultimo, in occasione dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1334/02 riguardante la prima fasedi attuazione dei programmi in oggetto, nell'ambito della quale i Servizi Comunitari hanno riscontrato, nel senso sopra descritto, una richiesta di parere formulata al riguardo dalle autorità Greche;
né è stata raccolta l'ipotesi di considerare gli organismi proponenti quali soggetti che agiscono in nome e per conto della Commissione delle Comunità Europee, così come delineato dai Servizi Comunitari con lettera n. 4207, in modo tale da contemplare la possibilità di far emettere le fatture a nome della Commissione e quindi in esenzione Iva. A tale riguardo i Servizi hanno chiarito che la natura attuativa dei programmi in questione come quelli promozionali, non consente l'accoglimento dell'ipotesi di soluzione sopra richiamata, che sarebbe, invece applicabile, previo specifico incarico della Commissione, ai programmi di ricerca;
la problematica di cui trattasi risulta, tuttavia, di assoluta rilevanza, anche perché essa potrebbe compromettere l'impiego finanziario e determinare conseguentemente, come è ben noto, l'escussione della prevista garanzia fideiussoria a carico di organizzazioni e la perdita per l'Italia delle relative risorse. Un danno d'immagine, tra l'altro, rilevantissimo tenuto conto che l'Italia è tra le pochissime realtà che utilizza i finanziamenti derivanti dai regolamenti in questione;
considerata, altresì, la rilevanza strategica che la questione assume nella prospettiva di sviluppo degli interventi di qualità e di promozione previsto dalla nuova PAC (Politica agricola comunitaria) e dalla nuova OCM (Organizzazione comune di mercato) dell'olio di oliva, risulta necessario individuare una soluzione normativa alla questione -:
se non intenda provvedere ad eliminare con opportuno provvedimento o iniziativa l'anomalia sopra stigmatizzata e di concerto con le autorità competenti, adottare un regime di esenzione Iva per le transazioni finanziarie connesse alla realizzazione di progetti cofinanziati dalla Comunità europea per il tramite del FEAGA così da eliminare, limitatamente a tale fattispecie, le distorsioni generate dal cuneo fiscale;
se non ritenga opportuno proporre alla Commissione europea, che ai fini dell'ammissibilità degli importi spesi a titolo di Iva, sia applicabile anche per il FEAGA, l'impostazione fissata dai regolamenti (CE) n. 1145/03 e n. 16/06 come sopra descritta facendo recepire, nei regolamenti di attuazione della PAC e della nuova OCM il testo contenuto nella «norma 7» di cui al suddetto regolamento (CE) n. 1145.
(4-02523)