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Allegato A
Seduta n. 109 del 14/2/2007
...
(A.C. 445 - Sezione 13)
ARTICOLO 41 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 41.
(Classifiche di segretezza).
1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono
determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 41 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 41.
(Classifiche di segretezza).
Al comma 5, sostituire le parole: decorso un ulteriore periodo di cinque anni, con le seguenti: decorsi cinque anni dalla data di apposizione dell'ultimo livello.
41. 60. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 5, dopo la parola: cessa aggiungere la seguente: comunque.
41. 200. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
41. 61. Mascia, Deiana.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9. Il DIS è responsabile della documentazione declassificata. La distruzione della documentazione, in ogni stadio della declassificazione, nonché di quella priva di ogni vincolo per decorso dei termini, è punita con la reclusione da cinque a quindici anni.
41. 62. Licandro, Galante, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Napoletano, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
41. 201. La Commissione.
(Approvato)