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Allegato A
Seduta n. 109 del 14/2/2007
...
(A.C. 445 - Sezione 14)
ARTICOLO 42 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 42.
(Procedura per l'adozione dei regolamenti).
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate
entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e previa deliberazione del CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.