Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 109 del 14/2/2007
...
(A.C. 445 - Sezione 15)
ARTICOLO 43 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 43.
(Abrogazione).
1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 43 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 43.
(Abrogazione).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 43. - (Abrogazioni). - 1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata, salvo quanto previsto dal comma 2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge.
2. Il CESIS, il SISMI ed il SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 6, all'articolo 6, comma 10, all'articolo 7, comma 10, all'articolo 21, comma 1, e all'articolo 29, comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore contestualmente.
4. In tutti gli atti aventi forza di legge l'espressione SISMI si intende riferita al SIE, l'espressione SISDE si intende riferita al SIN, l'espressione CESIS si intende riferita al DIS, l'espressione CIIS si intende riferita al CISR, i richiami al Comitato parlamentare di controllo devono intendersi riferiti al Comitato previsto dall'articolo 30 della presente legge.
43. 200. La Commissione.
(Approvato)