Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 109 del 14/2/2007
...
(A.C. 445 - Sezione 16)
ARTICOLO 44 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 44.
(Disposizioni transitorie).
1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 44 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 44.
(Disposizioni transitorie).
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel corso della prima seduta del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica si procede all'elezione dell'Ufficio di presidenza secondo le modalità previste dalla presente legge.
44. 61. D'Alia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. In sede di prima applicazione, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti della risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tal fine, nell'unità previsionale di base di cui al comma 1 dell'articolo 29 confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
44. 600.(Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)