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Allegato B
Seduta n. 120 del 6/3/2007
...
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazioni a risposta orale:
BUONTEMPO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
nel 2000, il Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'interno predispose una bozza per la riorganizzazione dei reparti mobili di polizia;
il progetto prevedeva l'istituzione del Reparto mobile di Pescara, quale sede distaccata di Roma;
questo avrebbe significato per Pescara e per l'Abruzzo un incremento consistente di personale;
fino al 2005 si è cercata l'ubicazione più idonea ad ospitare la struttura, finché a novembre di quell'anno furono individuati due siti possibili: il primo a ridosso del fiume Saline a Montesilvano; il secondo a Spoltore, nei pressi della clinica De Cesaris;
notizie assunte dall'interrogante riferiscono del totale disinteresse dell'amministrazione comunale in merito alla vicenda, almeno fino al 2006 inoltrato, quando all'attenzione del Questore di Pescara furono sottoposte tre distinte localizzazioni (Via Pantini, Via Tirino e l'area ex Fornace Tinaro);
notizie apparse di recente sulla stampa danno per imminente la localizzazione di tale Reparto a Senigallia, elemento questo che farebbe supporre l'accantonamento
definitivo della sede di Pescara -:
se le informazioni diffuse dai giornali locali rispondano al vero e, in caso affermativo, quali siano le ragioni che hanno portato ad assumere tale decisione.
(3-00689)
GRIMOLDI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in seguito agli attentati londinesi del 7 e 21 luglio 2005, il 27 luglio seguente il Governo approvò il decreto-legge n. 144 recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, poi convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 31 luglio 2005;
nel corso del procedimento di conversione, venne presentato un emendamento finalizzato ad inasprire le sanzioni per coloro che avessero indossato il burqa o qualsiasi altro indumento fosse idoneo a celare l'identità della persona o comunque ne rendesse-meno agevole l'accertamento;
tale emendamento venne accolto dal Senato della Repubblica ed ora figura all'interno della legge n. 155 del 2005, all'articolo 10, significativamente intitolato «Nuove norme sull'identificazione personale», come comma 4-bis, dove si legge: «Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente: «Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro»;
il burqa risulta essere stato utilizzato come strumento di celamento dell'identità anche da alcuni dei terroristi entrati in azione nel luglio del 2005 a Londra -:
per quali ragioni il divieto di indossare in pubblico il burqa e qualsiasi altro indumento possa servire a celare l'identità personale non venga fatto osservare.
(3-00691)