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Allegato B
Seduta n. 124 del 12/3/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
contestualmente alla legge finanziaria per l'anno 2007, è stato approvato il piano di ristrutturazione aziendale della Banca d'Italia;
tale piano sarebbe basato su una linea strategica che prevede la chiusura delle filiali locali dell'Istituto e la concentrazione delle attività presso le agenzie regionali;
va ricordato che la rete periferica delle filiali svolge rilevanti compiti di servizio
della pubblica amministrazione, in specie con riferimento al servizio di Tesoreria provinciale;
in Sardegna sarebbe prevista la chiusura delle filiali delle province di Oristano e Nuoro e la concentrazione delle attività delle stesse presso l'agenzia di Cagliari;
la soppressione delle predette filiali priverebbe di un servizio di fondamentale importanza i cittadini e le imprese di due aree della Sardegna, appunto quelle di Oristano e Nuoro, caratterizzate da un forte ritardo sul piano dello sviluppo e da un elevato rischio di spopolamento, accentuando l'accentramento dei servizi nel capoluogo della Regione Sardegna a discapito delle zone interne, sempre più penalizzate e prive di servizi adeguati -:
se il Governo non ritenga necessario, ferma restando l'autonomia organizzativa della Banca d'Italia, adoperarsi per evitare la chiusura delle sedi periferiche provinciali della Banca, considerato che esse rappresentano un punto di riferimento fondamentale per i cittadini e per le imprese, con particolare riguardo a situazioni quali quelle delle province di Nuoro e Oristano, secondo quanto segnalato in premessa.
(2-00407)«Murgia».
Interrogazioni a risposta scritta:
TURCI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 35, commi da 28 a 34, del decreto-legge n. 223 del 2006 e dall'articolo 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006, in particolare, il riferimento all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, operato dal citato comma 34, induce a ritenere che la disciplina della corresponsabilità degli adempimenti richiesti dal medesimo articolo 35, sia estesa anche ai contratti di appalto;
da una attenta lettura delle disposizioni può emergere che l'intenzione sia quella di estendere alle ritenute fiscali il regime di corresponsabilità già in essere dal 1960 (previsto dall'articolo 3 della legge n. 1369 del 1960), ripreso dal decreto legislativo n. 276 del 2003;
una interpretazione estensiva, potrebbe condurre ad uno stallo delle attività produttive in quanto obbligherebbe tutti gli imprenditori committenti (appaltanti) in caso di appalto di opere o di servizi - anche diverse dall'oggetto dell'attività - a verificare il corretto versamento da parte degli appaltatori dei salari, contributi e delle ritenute riferiti ai propri dipendenti connessi alla prestazione d'opera o di servizio;
le imprese in questione, per non essere corresponsabili dovranno chiedere al proprio commissionario, ed acquisire, la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione degli adempimenti; qualora il commissionario si rifiutasse, l'imprenditore committente (appaltante) può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto, sapendo che qualora procedesse ugualmente al versamento del corrispettivo senza ottenere preventivamente la documentazione - assodata una qualche omissione - si renderebbe loro applicabile una sanzione da 5.000 euro a 200.000 euro;
qualora si condividesse questa interpretazione della norma, si ritiene restino comunque da risolvere i casi, frequenti nelle piccole realtà produttive, in cui il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute dei propri dipendenti, è subordinato al pagamento dei corrispettivi della propria controparte;
in queste ipotesi si verrebbero a determinare delle situazioni paradossali in cui il proprio cliente (appaltatore) non paga perché il fornitore (sub-appaltatore) non ha versato i contributi e le ritenute che, quest'ultimo, non può pagare perché contava di farlo con i corrispettivi provenienti dalla prestazione lavorativa svolta;
alle piccole imprese è preclusa la via del credito bancario, proprio in considerazione
delle scarse garanzie che possono prestare queste piccole attività -:
se ritenga opportuno fornire un'interpretazione autentica della norma in questione e chiarire se l'ambito di applicazione delle regole proprie inserite dall'articolo 35, commi da 28 a 34, del decreto-legge n. 223 del 2006, sia limitato ai soli rapporti tra appaltatore e sub-appaltatore, escludendo quindi gli imprenditori committenti (appaltanti).
(4-02884)
DELFINO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
numerosi clienti della agenzia Banca Sella di Cuneo negli anni 1999-2001 hanno conferito alla banca l'incarico di negoziare gli strumenti finanziari di cui ai propri ordini e di ricevere e trasmettere i propri ordini su strumenti finanziari e sottoscrivere gli stessi in sede di collocamento;
in tale contratto, la Banca Sella S.p.A. si è impegnata ad eseguire gli ordini del cliente, attenendosi alle disposizioni impartite dai medesimi;
il suddetto contratto prevedeva l'obbligo per la banca di informare prontamente e per iscritto i clienti nel caso in cui fossero state intraprese operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità diverse da quelle di copertura che avessero generato una perdita superiore al 50 per cento del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni;
risulta all'interrogante che la banca ha omesso di informare i clienti delle perdite manifestatesi, anche quando le stesse hanno superato il 50 per cento del valore dei titoli investiti;
il legislatore richiede che la banca si comporti con diligenza, correttezza e trasparenza acquisendo le informazioni necessarie dai clienti ed operando in modo tale che gli stessi siano sempre adeguatamente informati;
detto istituto di credito ha provveduto alla gestione patrimoniale del denaro dei clienti in modo autonomo, senza richiedere ai clienti la sottoscrizione di buona parte delle operazioni;
alcuni dei clienti della agenzia Banca Sella di Cuneo, che hanno registrato ingenti perdite su investimenti finanziari risalenti agli anni 1999-2001, hanno citato il suddetto istituto di credito -:
quali iniziative, anche normative, intenda assumere alla luce dello specifico caso segnalato, al fine di assicurare ai risparmiatori una più efficace ed incisiva tutela nei confronti degli istituti di credito.
(4-02886)