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Allegato B
Seduta n. 134 del 26/3/2007
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GIUSTIZIA
Interrogazioni a risposta in Commissione:
SAMPERI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro per le politiche per la famiglia. - Per sapere - premesso che:
è passato ormai più di un anno dalla approvazione della legge n. 54 «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1o marzo 2006;
la legge in questione ha introdotto alcune considerevoli modifiche al codice civile e al codice di procedura civile, in materia di affidamento dei figli in seguito alla separazione tra i coniugi;
in virtù dei cambiamenti introdotti l'affidamento dei figli non è più concesso, salvo casi particolari, ad un solo genitore ma ad entrambi, che devono provvedere in proporzione al loro reddito, al mantenimento dei figli; è stato quindi esteso, in modo pressoché totale, l'istituto, prima eventuale, dell'affidamento condiviso;
si è trattato di un intervento che, oltre a grandi consensi, ha però suscitato delle perplessità, basate tra l'altro, sull'analisi dei dati di cui si aveva disponibilità al momento dell'emanazione della legge;
dal 1987 fino al 2005, risultava, ad esempio, che il numero dei padri che richiedevano l'affido esclusivo, o congiunto o alternato riguardava solo un numero molto limitato di casi;
al Tribunale di Roma, che è il Tribunale più grande d'Europa, i padri che chiedevano l'affidamento dei figli risultavano essere solo il 17 per cento l'anno, su un totale di circa 15 mila coppie -:
se i Ministri competenti non ritengano che il periodo trascorso dall'entrata in vigore della legge, possa rappresentare un lasso di tempo sufficiente per poter quantomeno tentare una valutazione dell'impatto di una normativa di questa portata, le cui «novità» vanno ad incidere, oltre che sul diritto dei genitori alla bigenitorialità anche, necessariamente, sui diritti dei minori coinvolti dalla separazione;
se il Governo possa, in tempi brevi, fornire dati il più possibile completi ed aggiornati relativi all'applicazione della legge n. 54 del 1o marzo 2006.
(5-00876)
BUEMI, MELLANO, TURCO, BELTRANDI, PORETTI, D'ELIA e CAPEZZONE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 ai commi 2 e 3 così recita:
«2. I fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa delibera del consiglio di amministrazione, per finanziare prioritariamente progetti dell'amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei, nonché progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale.
3. I fondi patrimoniali della Cassa sono altresì erogati, previa delibera del consiglio di amministrazione, per il finanziamento di programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti ed internati, nonché di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione.»;
nella Relazione al regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (decreto del Presidente della Repubblica 230/2000) si legge che:
«Cassa delle Ammende
Parte II articoli da 121 a 130)
[omissis...]
L'articolo 129, comma 2, consentirà alla Cassa delle ammende di operare come soggetto cofinanziatore dei fondi strutturali europei, i quali, come è noto, vengono erogati unicamente in favore di progetti già finanziati, ad opera del Paese membro, al momento della loro presentazione.
Date le ben note carenze delle disponibilità finanziarie del bilancio dello Stato e data la cospicua somma di cui già dispone la Cassa delle ammende (oltre 80 miliardi), a cui si aggiungerà quella acquisibile annualmente (circa 10 miliardi), tali disponibilità potrebbero divenire un moltiplicatore dei fondi strutturali europei.
Si aggiunge che la normativa comunitaria consente di utilizzare detti fondi per la formazione, l'orientamento, la creazione di imprese (esempio cooperative), l'inserimento lavorativo, eccetera, per le categorie di persone svantaggiate (prime, fra queste, sono, appunto, quella dei detenuti ed internati,
in generale e, in particolare, quelle dei tossicodipendenti e degli extracomunitari).
È, quindi, facilmente intuibile l'enorme potenzialità di cui potrà disporre l'Amministrazione penitenziaria sia per incentivare il lavoro dei detenuti e internati, sia per offrire loro le indispensabili opportunità di reinserimento sociale al momento della loro dimissione dal carcere. Nel comma 3 dell'articolo 129 viene mantenuta l'attività assistenziale che la Cassa delle ammende già svolgeva attraverso i Consigli di aiuto sociale, con la novità, però, che si prevede l'elargizione dei fondi unicamente attraverso la presentazione di appositi progetti, ossia di finanziamenti mirati, aventi come destinatari i detenuti ed internati ed i loro familiari o conviventi.
In sostanza, un organismo che, con la sua autonomia, possa consentire all'Amministrazione penitenziaria di ampliare le forme di intervento in materia di lavoro penitenziario, nonché di realizzare progetti che facilitino il reinserimento sociale dei detenuti ed internati appare perfettamente in linea con le indicazioni dell'Unione europea in materia di amministrazione pubblica, riguardanti la realizzazione di "Agenzie" mediante le quali si possano raggiungere, in modo flessibile, obiettivi precisi.»;
la Circolare per i finanziamenti dei progetti così recita:
«La Cassa delle ammende, già prevista dall'articolo 149 codice penale (abrogato dall'articolo 89 della legge 354/75), è un Ente con personalità giuridica istituito dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. La sua attività fu inizialmente disciplinata con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 (Regolamento degli Istituti di Prevenzione e di Pena) e poi dalla parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 431/1976 (Regolamento di esecuzione alla legge 354/1975) mediante gli articoli 108 e seguenti così come modificati dagli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 248/89. Attualmente essa è disciplinata dagli articoli 121 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà".
La Cassa è dotata di un fondo patrimonio e di un fondo depositi.
Attraverso la gestione del fondo patrimonio la Cassa attuava la primaria finalità di sostenere, con appositi finanziamenti, l'attività svolta dai Consigli di Aiuto Sociale di cui agli articoli 74 e seguenti della legge 354/75 (Ordinamento Penitenziario).
Il decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, ha ampliato le competenze della Cassa attribuendo ad essa ulteriori finalità ed un nuovo e migliore assetto. Con la previsione di cui all'articolo 129, infatti, in aggiunta alle vecchie competenze sopra riportate e mai abrogate, sono state assegnate alla Cassa anche le finalità di finanziare "progetti dell'Amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei, nonché progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e da quella regionale" (II comma), e di finanziare, altresì, "programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie dei detenuti e degli internati, nonché programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale dei detenuti e degli internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione" (III comma).
Da ciò consegue che la Cassa delle ammende può essere utilizzata anche come soggetto cofinanziatore dei fondi strutturali europei i quali, come si sa, vengono erogati unicamente in favore di progetti già finanziati, ad opera del paese membro, al momento della loro presentazione. Tra l'altro occorre precisare che la normativa comunitaria consente di utilizzare detti fondi per fare formazione, orientamento, creazione di imprese (esempio cooperative), inserimento lavorativo eccetera, per le categorie svantaggiate (prime fra queste è appunto individuata
quella dei detenuti in generale ed in particolare quella dei tossicodipendenti e quella degli extracomunitari). Per cui, l'Amministrazione penitenziaria possiede oggi un ulteriore strumento sia per incentivare il lavoro dei detenuti, eccetera, sia per offrire maggiori opportunità di reinserimento ai soggetti ristretti negli istituti di pena; che la Cassa delle ammende può continuare ad esercitare attività di tipo assistenziale, che tra l'altro già svolgeva attraverso i Consigli di aiuto sociale, con la novità, però, che oggi vengono elargiti fondi unicamente attraverso la presentazione di appositi progetti. Non più, quindi, finanziamenti assistenziali a pioggia, come per il passato, bensì finanziamenti mirati che hanno come destinatari i detenuti, gli internati ed i loro familiari.
La nuova previsione normativa ha quindi posto nelle disponibilità dell'Amministrazione Penitenziaria la possibilità di ampliare sia le forme di intervento in materia di lavoro dei detenuti, sia quelle opportunità di reinserimento che essa, attraverso la sua azione, deve tendere ad assicurare al condannato al momento della sua dimissione dall'Istituto penitenziario, ovvero alla fine dell'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione.»;
in data 18 novembre 2004 il Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende ha deliberato di approvare il progetto - presentato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - dal titolo «La rete che cura» per l'ammontare di 3.991.210,00 (tremilioninovecentonovantunmiladuecentodieci) euro, volto alla creazione di 9 unità di osservazione e diagnosi psichiatrica all'interno degli istituti di: Milano, Bologna, Firenze Sollicciano, Roma Rebibbia, Roma Rebibbia femminile, Napoli Secondigliano, Bari, Reggio Calabria, Augusta -:
se il Ministro ritenga tale progetto conforme alle finalità della legge o se invece trattisi di problematica a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal decreto legislativo 230/99.
(5-00877)
Interrogazione a risposta scritta:
ZACCHERA. - Al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il problema di ridurre il rischio che i fallimenti immobiliari comportino pesanti ripercussioni sulla vita di molte famiglie italiane che spesso hanno riposto i loro risparmi nella agognata speranza di poter disporre di un proprio alloggio indipendente è stato al centro di numerose iniziative parlamentari;
dimostrando particolare sensibilità a questo problema il precedente Governo ha sollecitato la legge delega 2 agosto 2004, n. 210, e il relativo decreto legislativo di attuazione 20 giugno 2005, n. 122, dettano disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire o la cui costruzione non sia stata ancora ultimata, ponendo rimedio alle conseguenze di fallimenti immobiliari e colmando una lacuna nel nostro ordinamento nel caso di insolvenza sopravvenuta del costruttore;
l'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge 210/2004 detta principi e criteri direttivi per l'istituzione di un Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza che abbia comportato l'apertura di procedure implicanti una situazione di crisi tra il 31 dicembre 1993 e l'entrata in vigore del decreto legislativo, hanno subito la perdita delle somme versate o di ogni altro bene corrisposto e non hanno conseguito la proprietà o altro diritto reale di godimento sugli immobili;
il decreto legislativo n. 122/2005 istituisce all'articolo 12 il citato Fondo di
solidarietà, disciplinandone nei successivi articoli la struttura e il funzionamento, le modalità di gestione, i requisiti per l'accesso alle prestazioni e l'istruttoria sulle domande;
il decreto ministeriale 2 febbraio 2006 ha stabilito le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo medesimo, ponendo quale termine ultimo di presentazione la data del 10 agosto 2006;
secondo i dati provenienti da CONSAP, la Concessionaria cui spetta la gestione del Fondo, alla scadenza del termine indicato sono risultate presentate 10.814 domande di accesso per complessivi 707.000.000 euro di danni subiti e per i quali è stato richiesto l'indennizzo;
alla data del 31 dicembre 2006 il Fondo di solidarietà è stato alimentato, in base ai contributi previsti dalla legge, in misura pari a circa 3.000.000 di euro;
le domande di accesso al Fondo, seppure rappresentino un considerevole numero di famiglie vittime del precedente vuoto normativo, sono comunque ampiamente inferiori all'effettivo numero degli aventi diritto, a causa anche della scarsa informazione degli aspiranti acquirenti dell'esistenza di un sistema di tutela a loro favore;
l'attuale formulazione legislativa delle norme sull'accesso al Fondo presenta limiti secondo l'interrogante ingiustificati che escludono categorie di vittime che avrebbero le caratteristiche per accedere agli indennizzi, ossia gli acquirenti coinvolti in situazioni di crisi verificatesi dopo il 20 giugno 2005 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 122), che pertanto non possono beneficiare delle tutele previste dalla normativa;
la disciplina vigente risulta, inoltre, disapplicata in diversi punti, quali ad esempio le disposizioni relative all'obbligo a carico dei costruttori di procurare il rilascio della fideiussione bancaria a garanzia degli acconti versati dagli acquirenti di immobili da costruire;
molti costruttori, infatti, chiedono all'acquirente dichiarazione di rinunzia alla fideiussione o gli propongono un prezzo di acquisto dell'immobile più elevato nel caso di rilascio della stessa;
si registrano inoltre casi di rilascio di garanzie fideiussorie emesse da soggetti non abilitati ai sensi di legge e quindi tali da non garantire le eventuali pretese future degli acquirenti;
la violazione delle disposizioni in tema di garanzia fideiussoria obbligatoria trova terreno fertile nella inadeguatezza del sistema sanzionatorio previsto dalla legge e rischia di limitare l'efficacia del sistema di tutela introdotto dalla disciplina;
tale fenomeno avrà un impatto fortemente negativo sul funzionamento del Fondo di solidarietà, la cui alimentazione è effettuata sulla base dei contributi versati dai costruttori in ragione del 5 per mille sulle somme oggetto di garanzia fideiussoria, versate in acconto prima del rogito, per l'acquisto di immobili da costruire;
altra area di disapplicazione della disciplina si registra in merito alla norma che impone al costruttore l'obbligo di procurare all'acquirente il rilascio di polizza assicurativa che consenta il risarcimento dei danni conseguenti ai gravi difetti di costruzione dell'edificio previsti dall'articolo 1669 c.c., per un periodo di dieci anni successivi alla fine dei lavori;
spesso accade che il sistema assicurativo nazionale predisponga polizze-tipo che prevedono una limitata copertura dei difetti previsti dal citato articolo 1669, escludendone dalla garanzia assicurativa base di alcune tipologie;
tali polizze non danno alcuna seria garanzia assicurativa neppure ai costruttori che le stipulano, lasciandoli scoperti rispetto alle azioni che possono essere intentate direttamente contro di loro dagli acquirenti, per il manifestarsi di vizi di costruzione inclusi nella disciplina di garanzia
dell'articolo 1669 c.c., ma esclusi dalla copertura assicurativa presente sul mercato;
altro istituto disapplicato della normativa è quello relativo al diritto di prelazione in favore del promissario acquirente di immobile da costruire, nel caso in cui sia stato immesso nell'occupazione dell'immobile e sia stata poi attivata una procedura di vendita coattiva per l'esecuzione di un pignoramento o per l'intervenuta procedura di crisi del costruttore;
tale diritto è frequentemente ignorato da giudici delegati, curatori fallimentari, professionisti delegati alla vendita coattiva;
l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 122/2005 attribuisce a CONSAP, quale gestore del Fondo di solidarietà, il compito di informare tutti i possibili beneficiari delle disposizioni introdotti dalla nuova disciplina, non solo con riferimento alla possibilità di accedere al Fondo medesimo per coloro che sono stati vittime di precedenti stati di insolvenza del costruttore, ma anche in relazione all'esistenza di un nuovo sistema di tutela (fideiussione, postuma decennale, prelazione, eccetera) che garantisca per il futuro gli acquirenti di immobili da costruire;
tale attività di informazione è pressoché mancata, indipendentemente dalla volontà di CONSAP, dato che il Ministero dell'economia e delle finanze nel corso del 2006 non aveva reso ancora operativo l'atto di concessione previsto dalla legge -:
se si intendano adottare iniziative normative modificative della disciplina di tutela dei diritti degli acquirenti di immobili da costruire, concedendo l'accesso al Fondo di solidarietà anche alle categorie rimaste ingiustificatamente escluse, al fine di assicurare idonea tutela a tutte le dfferenti situazioni in cui sono pregiudicati i diritti degli acquirenti a seguito dell'insorgenza di crisi del costruttore;
se si intenda assumere iniziative normative volte a integrare l'attuale normativa con disposizioni che la rendano maggiormente efficace e vincolante, prevedendo anche un adeguato sistema sanzionatorio, al fine di evitare una vasta area di elusione e disapplicazione degli aspetti più significativi della legge, nonché comportamenti illegali e dannosi per tutti i cittadini;
se non si ritenga opportuno che il Ministero competente proceda alla redazione di testi standard di fideiussioni e di polizze assicurative postume decennali per la loro applicazione obbligatoria;
quali azioni si intenda assumere per una efficace informazione agli acquirenti sui diritti loro attribuiti dalla nuova disciplina;
se si intenda promuovere e sviluppare ulteriori iniziative tese al controllo di nuove attività edilizie e al contrasto di ogni elusione della legge.
(4-03072)