Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 134 del 26/3/2007
...
ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per sapere - premesso che:
il decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 disciplina il passaggio dal
vecchio al nuovo sistema di calcolo della pensione per i dipendenti statali e stabilisce che, dal 1o gennaio 1993, la pensione si compone di una quota A, che corrisponde all'importo relativo alle anzianità contributive, maturate al 31 dicembre 1992, calcolato secondo la normativa precedente, e una quota B, che corrisponde all'importo relativo alle anzianità contributive, maturate a partire dal 1o gennaio 1993, calcolato secondo le norme più svantaggiose del citato decreto legislativo;
l'indennità di amministrazione, istituita nell'ambito della perequazione dei trattamenti del pubblico impiego e per il riconoscimento delle specifiche professionalità, è stata, perciò, da sempre, corrisposta in via fissa e continuativa, al pari dello stipendio. La natura stipendiale dell'indennità di amministrazione è stata anche confermata dal C.C.N.L. integrativo del 16 maggio 2001, che stabilisce: «l'indennità di amministrazione è corrisposta per 12 mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente»;
diverse sentenze della Corte dei conti, tra cui la n. 33/A03 del 23 gennaio 2003 - Sez. Sicilia, la n. 202 del 24 marzo 2005 - Sez. Lombardia e la n. 408 del 27 gennaio 2006 - Sez. Sicilia, hanno stabilito che l'indennità di amministrazione sia computata nella quota A della pensione, con effetto dal 1o gennaio 1996;
la sentenza n. 467/2006 della Corte dei conti - Sez. Sardegna, stabilisce, per contro, che «l'indennità di amministrazione è divenuta pensionabile dal 1o gennaio 1996, ma solo per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile, previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge n. 177/76 e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 724/94. In sintesi, gli elementi retributivi, resi pensionabili dal 1o gennaio 1996, sono assoggettati a contribuzione e confluiscono in pensione solo per la parte eccedente la maggiorazione del 18 per cento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73»;
con tale sentenza, che non prevede espressamente la computabilità in quota A dell'indennità di amministrazione, ma solamente in quota B, è stato rigettato il ricorso dei pensionati Inpdap delle agenzie fiscali, al contrario di quanto è previsto per i pensionati Inps, per i quali è stabilita la piena pensionabilità di tutti gli emolumenti, a qualunque titolo percepiti;
i pensionati Inpdap, nonostante abbiano svolto nella loro vita lavorativa pari compiti ed assunto pari responsabilità rispetto ai lavoratori gestiti dall'Inps, sono fortemente penalizzati a causa di una norma discriminante, che l'interpellante ritiene incostituzionale -:
quali urgenti provvedimenti normativi i Ministri interpellati intendano adottare, al fine di riconoscere integralmente l'indennità di amministrazione nella quota A della pensione, con la relativa corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, almeno dal 1o gennaio 2001, ponendo fine, in tal modo, ad una ingiusta ed ingiustificata disparità di trattamento da parte dell'Inpdap rispetto all'Inps.
(2-00436) «Satta».