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Allegato B
Seduta n. 135 del 27/3/2007
TESTO AGGIORNATO AL 28 MARZO 2007
...
GIUSTIZIA
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
vi è la personale stima del primo firmatario del presente atto nei confronti del Capo della Procura della Repubblica di Torino;
tale Ufficio ha emesso l'ormai universalmente conosciuta «circolare Maddalena»;
in tale circolare, sostanzialmente, si disponeva che i sostituti non procedessero per i reati che, ove accertati, sarebbero stati poi coperti da indulto;
a ragione di ciò, l'unione delle camere penali italiane ha evidenziato come tale atto ha prodotto i suoi primi «frutti avvelenati» che «sono le richieste di archiviazione
motivata dalla inutilità di proseguire le indagini per i reati rientranti nell'indulto»;
si è parlato di «esercizio arbitrario della funzione giudiziaria» ed è stato obiettato che la magistratura, di fatto, si opporrebbe alla politica penale e giudiziaria;
sostanzialmente l'avvocatura lamenta la violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge;
gli interpellanti, pur reputando vera la lamentela e quindi condivisibili le argomentazioni degli avvocati, ritengono che vi siano altre argomentazioni che la politica non può non valutare, ed in particolare:
i giudici sono sottoposti alla legge. Pur ritenendo che forse l'indulto è stata la peggior soluzione al problema del sovraffollamento delle carceri (infatti l'indulto beneficia i soggetti condannati, l'amnistia beneficia coloro la cui colpevolezza è da accertare, laddove la celebrazione ordinaria dei processi beneficia coloro che sono accertati essere innocenti) appare altrettanto vero che la legge è superiore a ogni argomentazione, e deve essere rispettata. I giudici, pur con affanno di efficientismo non possono e non devono emettere provvedimenti amministrativi e giudiziari che confliggono con la legge, o peggio la disapplichino ritenendo che la propria opinione (del magistrato) abbia forza e vigore di legge. Più importante è tale osservazione, in quanto va ad influire sull'assetto costituzionale della magistratura nel nostro ordinamento. Proprio la scelta di un tecnico quale magistrato indica che la magistratura non ha assetto di potere ma di ordine. Da parte dei padri costituenti, cioè, si è scelto che l'esercizio del potere giurisdizionale dello Stato fosse esercitato in modo anomalo rispetto agli altri poteri, e l'anomalia consiste nel deviare il potere diretto del popolo (che avrebbe comportato elezione dei magistrati con conseguente giustizia di maggioranza contro la minoranza e piena disponibilità dell'azione penale) ad un esercizio mediato e tecnico (con la sottoposizione del giudice alla legge, che garantisce il primato della giustizia, collegando il popolo all'esercizio del potere proprio tramite la sottoposizione alla legge che è formata dagli eletti direttamente). L'allontanare il potere dal popolo offre infatti il vantaggio dell'autonomia della magistratura, dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Autonomia, ove correttamente esercitata, significa primato della legge senza guardare a maggioranza o minoranza. Ora, già altre volte, secondo gli interpellanti, la magistratura si è spinta a invadere il campo legislativo, e quindi della politica, ad esempio con la cosiddetta «teoria della supplenza», ma in tali casi, comunque, si è operato mediante un'estensione (non accettabile) della dottrina delle preleggi sulla interpretazione della norma, cioè operando su uno strumento legittimo in modo sbagliato. Oggi, con un provvedimento che appare, ma non è, di assoluto buon senso, ad avviso degli interpellanti si è inteso dare una spallata alla teoria della separazione dei poteri e l'invasione di campo è in tutta la sua pienezza teorica e pratica. Il giudice così ha ragionato: il Parlamento ha promulgato una legge che non condivido: ebbene non la applico;
il rispetto della natura giuridica costituzionale: nella dicotomia potere-dovere, dovrà essere il primo impegno del legislativo e, in via di urgenza, dell'esecutivo -:
quale sia - fatte salve le prerogative del Consiglio superiore della magistratura - la valutazione giuridica che il Governo dà del fenomeno, e se intenda:
ove condivida la circolare Maddalena, proporre una modifica costituzionale nel senso di rendere la magistratura un potere anziché un ordine;
ove non la condivida e sia preoccupato delle possibili conseguenze ordinamentali, se intenda assumere iniziative normative ordinarie, anche d'urgenza, volte a porre in essere meccanismi di più netta separazione fra magistratura e politica.
(2-00438) «Brigandì, Maroni, Dussin, Pini, Allasia, Fava, Grimoldi, Goisis, Reina, Barani».
Interrogazione a risposta in Commissione:
LUSSANA e FAVA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in ragione dell'intervento di razionalizzazione delle sedi dei Giudici di Pace, prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, il Ministero della giustizia intende procedere all'accorpamento dell'Ufficio del Giudice di Pace avente sede nel comune di Bozzolo con quello avente sede presso il comune di Viadana;
i sindaci dei comuni compresi nel distretto mandamentale del giudice di pace di Bozzolo, hanno più volte esternato le preoccupazioni sorte a seguito della palesata soppressione della sede del Giudice stesso;
la sede attuale svolge un efficiente servizio di giustizia accessibile, efficiente ed efficace, difficilmente dislocabile altrove se non a prezzo di un grave disagio e aggravio di costi per accadere all'amministrazione della giustizia da parte di cittadini e delle aziende situate nel territorio del comune di Bozzolo;
il suddetto territorio è stato già privato in passato di molti servizi attinenti la vita civile, con l'ultima decisione di sopprimere il giudice di pace per concentrarne gli Uffici in altro comune si costringerebbe la utenza locale, anche per questo servizio, a rivolgersi a sedi lontane e sovraffollate, con disagi notevoli e gratuiti;
da un punto di vista generale il giudice di pace rappresenta l'organo di giustizia più vicino al cittadino, chiamato a svolgere importantissime funzioni in materia di contenzioso giudiziale e stragiudiziale, e a fornire una preziosa collaborazione tecnico-processuale, al punto che la popolazione ha acquisito crescente consapevolezza del servizio reso dal giudice di pace, ottenendo sempre di più risposte tempestive ed adeguate, circostanza che ha di certo contribuito a rinsaldare il rapporto di fiducia tra cittadino e istituzioni, nell'ottica di una giustizia celere e vicina ai reali bisogni della gente;
non possono essere soltanto considerazioni di ordine economico e di contenimento della spesa a guidare le scelte del legislatore, soprattutto in un settore di vitale importanza, come è quello della giustizia -:
quali siano gli intendimenti del Ministro in merito alla vicenda segnalata;
se il Ministro non ritenga opportuno rivalutare la scelta di soppressione e quindi di accorpamento in modo da continuare a garantire un adeguato servizio di giustizia ai cittadini presenti sul territorio, e quindi assicurare la salvaguardia dei loro diritti.
(5-00880)
Interrogazioni a risposta scritta:
CATONE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il carcere di Marassi di Genova è tra gli istituti penitenziari più importanti del nostro Paese;
esiste una situazione di emergenza in merito al numero di agenti di custodia, denunciata più volte anche dai sindacati di polizia penitenziaria;
attualmente, sembra manchino circa 80 agenti perché l'organico al completo possa garantire la massima efficienza all'istituto e soprattutto la massima dignità a chi è recluso e a chi vi lavora;
spesso il Ministero della giustizia emana provvedimenti per trasferimenti temporanei dei pochi agenti rimasti, per potenziare altri presidi e quindi per impiegarli in altre sedi e servizi;
vi sono agenti di polizia penitenziaria che, a causa della carenza di organico, non possono accedere neanche temporaneamente
alla mobilità di sede per gravi situazioni familiari -:
se non ritenga opportuno intervenire, predisponendo l'invio di altre unità di agenti di polizia penitenziaria all'istituto penitenziario di Marassi di Genova al fine di garantire una maggiore funzionalità della struttura, prendendo in considerazione anche gli agenti che necessitano di mobilità temporanea per gravi situazioni familiari.
(4-03087)
BUEMI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in data 10 gennaio 2007 è stata emanata la circolare del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino Marcello Maddalena, Prot. n. 58/07 S.P., avente ad oggetto «Direttive in tema di trattazione dei procedimenti in conseguenza dell'applicazione della legge 31 luglio n. 241 che ha concesso indulto»;
tale circolare è stata adottata a seguito della Risoluzione dell'Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 novembre 2006 (a sua volta sollecitata dalla nota del Ministro della Giustizia del 12 settembre 2006), della quale non sembra però che abbia correttamente raccolto le indicazioni;
benché la circolare prenda dichiaratamente spunto dal provvedimento di indulto, è appena il caso di rilevare che ovviamente nulla hanno a che vedere con questo le situazioni di «arretrato» dell'Ufficio e i tempi lunghi richiesti per la celebrazione dei procedimenti penali in corso;
né è consentito che siano qualificati come «inutili» quei procedimenti in corso che, avendo per oggetto fatti di reato rientranti nel provvedimento di indulto, siano destinati, in caso di pronuncia di condanna, ad infliggere una pena che non troverà concreta esecuzione;
muovere da una pretesa «inutilità» di quei procedimenti significa travisare la natura giuridica e gli effetti dell'indulto (che non attengono né al processo né al reato, ma alla pena), innescando una prassi giudiziaria che deforma la funzione giurisdizionale perché ne seleziona l'esercizio fuori dalle regole della legalità istituzionale;
prendendo ad occasione l'indulto, la circolare in argomento allestisce meccanismi procedurali del tutto impropri di abbattimento dell'arretrato giudiziario, che, come si è già detto, non ha causa nel provvedimento di indulto e va censurata per ragioni di legittimità dato che la previsione dell'«accantonamento» e le prescrizioni dettate al suo riguardo sono illegittime perché con esse il Procuratore della Repubblica introduce l'opportunità dell'azione penale in sostituzione dell'obbligatorietà;
il «sistema» predisposto dalla circolare in argomento mette invece capo alla opportunità dell'azione penale (cosiddetta discrezionalità libera), violando il precetto costituzionale e codicistico dell'obbligatorietà in quanto la prescrizione che non si eserciti l'azione penale;
le prescrizioni della circolare in argomento determinano numerose conseguenze che, ad avviso dell'interrogante, appaiono totalmente e illegittimamente «fuori sistema», quali la sostituzione dell'obbligatorietà dell'azione penale con la sua opportunità, introdotta da una determinazione di un ufficio giudiziario privo di un tale potere, e non dalla legge, che introduce la disuguaglianza dell'esercizio dell'azione penale nell'amministrazione della giustizia ed il fatto che, non meno grave, e anzi ancora più grave sul piano del sistema istituzionale, è che le scelte della politica penale e giudiziaria si trasferiscono dalle istituzioni a ciò preposte a un ufficio giudiziario: cioè dagli organi politici alla magistratura, priva di alcuna legittimazione al riguardo -:
quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda assumere, nell'ambito delle sue competenze, anche al fine di garantire il rispetto delle norme costituzionali in vigore ed eventualmente rispondere alle esigenze concrete poste dalla circolare richiamata in premessa.
(4-03095)