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Allegato B
Seduta n. 135 del 27/3/2007
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzione in Commissione:
La VI Commissione,
premesso che:
un'attenta e preoccupata riflessione è imposta dai numerosi episodi, anche assai recenti, di pressoché immediato ed automatico reintegro in carica, ad opera delle rispettive assemblee, di amministratori di banche e di imprese di investimento dei quali era stata dichiarata la sospensione a termini di legge (articolo 26 del Tub, testo unico bancario, e articolo 13 del Tuf, testo unico della finanza) a seguito della perdita dei requisiti di onorabilità;
la preoccupazione risulta condivisa dal Governo, considerata la risposta resa nel question-time del 7 febbraio 2007 in Commissione Finanze all'interrogazione Fluvi n. 5-00661 («anche alla luce della recente evoluzione normativa, è in fase di predisposizione una complessiva rivisitazione della materia»);
il punto critico consiste non nella parallela formulazione dell'articolo 26 del Tub, e dell'articolo 13 del Tuf, che si limitano a demandare al Ministro dell'Economia e delle Finanze l'individuazione delle «cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica», bensì appunto nei due paralleli regolamenti (rispettivamente, decreti ministeriali 18 marzo 1998, n. 161, e 11 novembre 1998, n. 468) che - nei casi di condanna con sentenza non definitiva, di applicazione provvisoria di una misura di prevenzione e di applicazione di una misura cautelare di tipo personale - dispongono quanto segue: «Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione... L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni»;
anche ferme restando le disposizioni di legge, occorre pertanto intervenire a livello di regolamentazione, nel senso di indurre le assemblee delle banche e delle imprese di investimento ad una maggiore e più attenta riflessione sui motivi che hanno condotto alla sospensione degli amministratori e sulla convenienza del loro reintegro alla luce degli interessi della società nonché dei risparmiatori e degli investitori,
impegna il Governo
ad integrare la normativa regolamentare prevista in materia secondo i seguenti criteri:
a) le assemblee delle banche e delle imprese di investimento, prima di poter deliberare sull'eventuale reintegro degli amministratori e degli altri esponenti aziendali sospesi, attendono il deposito delle motivazioni delle sentenze non definitive di condanna. In ogni caso, anche ove le motivazioni della sentenza non siano state depositate, le assemblee delle banche e delle imprese di investimento procedono a deliberare sull'eventuale reintegro decorsi 90 giorni dalla pronuncia della sentenza;
b) di motivare in ogni caso analiticamente le deliberazioni di reintegro, dopo le sospensioni dovute a qualsiasi ragione di legge.
(7-00149) «Fluvi».