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Allegato B
Seduta n. 136 del 28/3/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
Enelpower, società controllata completamente da ENEL, nell'ambito dei lavori della Centrale di La Spezia, ha stipulato un contratto di appalto con Cir Ambiente SpA, avente ad oggetto: rimozione, fornitura, montaggio di pannellature, lavori di carpenteria, rimozione vetri;
la Cir Ambiente spa di Imola veniva autorizzata da Enelpower a subappaltare i suddetti lavori alla Bragoni montaggi industri di Terni (BMI srl) per i lavori di cui sopra con esclusione della fornitura di materiale;
il contratto di subappalto era fissato in un primo momento per un importo complessivo di 307.291,90 euro aumentati di circa 121.883,80 euro in un secondo momento (gennaio 2001) per errati calcoli progettuali. Il contratto principale tra Enelpower SpA e Cir Ambiente SpA, ammontava ad euro 1.134.886,00;
da documentazione fatta pervenire all'interrogante risulta che la Cir Ambiente SpA pagò BMI srl per un importo complessivo pari a euro 140.000 bloccando senza ulteriori spiegazioni i successivi pagamenti: BMI srl procedette al recupero del credito per vie legali, fino alla sentenza del Giudice del Tribunale di Imola, nell'anno
2005, che stabilì che la controversia poteva essere risolta solamente con l'arbitrato;
nel frattempo BMI srl, considerando i danni subiti, l'11 novembre 2003 citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l'Enelpower, chiedendo la condanna al pagamento dei danni stessi, in violazione della normativa che prevede l'applicazione di un ribasso ai subappaltatori non superiore al 20 per cento del prezzo corrisposto dal committente all'appaltatore;
la normativa in materia di appalti pubblici prevede - come prevedeva anche prima della recente riforma - che entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, l'Ente appaltante debba ricevere la fattura dei pagamenti fatti dall'appaltatore al subappaltatore debitamente quietanzati: in sostanza l'ente appaltante è responsabilizzato con riferimento alla correttezza e alla puntualità dei pagamenti effettuati dall'appaltatore ai subappaltatori;
la BMI srl, non ha mai proceduto a quietanzare le fatture per i lavori dovuti, e nonostante ciò, Enelpower ha continuato a pagare regolarmente Cir Ambiente SpA, per le prestazioni in realtà eseguite da BMI srl;
tutto ciò ha portato, come ovvia conseguenza, al mancato pagamento delle prestazioni rese da BMI srl, nonostante l'esistenza di certificati di pagamento, e alla continua corresponsione di pagamenti da parte di Enelpower a Cir Ambiente SpA per prestazioni in realtà rese da BMI srl;
pur sussistendo una cauzione a garanzia degli obblighi dell'appaltatore, l'appaltante Enelpower ha ottenuto una manleva rispetto alle richieste fatte da BMI srl;
questo episodio è rappresentativo di un insieme di situazioni, rovinose per l'economia, nelle quali le numerosissime imprese subappaltatrici, molte delle quali di dimensioni anche ridotte ma con un elevato e diffuso livello occupazionale, non riescono o riescono solo con difficoltà ad essere pagate dall'appaltatore, vera «parte forte» del rapporto contrattuale;
ad evidenziare la fondatezza e la diffusione dei problemi ora esposti, si pensi che per prevenire situazioni assolutamente analoghe a quelle ora esposte, il Parlamento ha approvato la legge 18 giugno 1998, n. 192, sulla disciplina della subfornitura nelle attività produttive, la quale ha disposto una serie di obblighi e adempimenti a tutela del subfornitore, contrattualmente più debole, e volti a rendere effettivo, puntuale e completo il pagamento dovuto ai subfornitori -:
se non intenda svolgere un monitoraggio sulle società e sugli enti partecipati, controllati o vigilati, anche indirettamente, dal Ministero, onde rilevare quale sia l'effettiva diffusione di fenomeni in cui l'ente appaltante non vigila - come dovuto - sui pagamenti da effettuare in favore dei sub-appaltatori;
quali provvedimenti o iniziative nell'ambito delle proprie competenze intenda assumere, ove rilevi situazioni quali quelle ora descritte, affinché siano garantiti i diritti contrattuali dei subappaltatori, anche a tutela dei livelli occupazionali
(2-00442) «Rositani».
Interrogazione a risposta scritta:
CINZIA MARIA FONTANA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della solidarietà sociale, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005 prevedeva per l'anno finanziario 2006 la destinazione, in base alle scelte del contribuente, di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (relativa al periodo d'imposta 2005) a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca scientifica e delle università, di finanziamento della ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2006 sono state definite le modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille di cui all'articolo 1, comma 337 della legge n. 266 del 2005;
in particolare, l'articolo 6 di detto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, stabilisce che le quote del cinque per mille dell'Irpef sono ripartite, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra gli stati di previsione delle amministrazioni di competenza (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, Ministero della salute, Ministero dell'interno) -:
con quali tempi il Governo intenda procedere al fine di corrispondere a ciascun soggetto ovvero a ciascun comune le somme loro spettanti.
(4-03104)