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Allegato B
Seduta n. 136 del 28/3/2007
TESTO AGGIORNATO AL 30 MARZO 2007
...
SVILUPPO ECONOMICO
Interrogazione a risposta orale:
ANDREA RICCI e MADERLONI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la Regione Marche, con la deliberazione amministrativa di Consiglio regionale n.175 del 16 febbraio 2005, si è dotata di un proprio strumento di pianificazione della politica di produzione energetica denominato Piano Energetico Ambientale Regionale (di seguito PEAR) in cui si individuano nel risparmio energetico, nell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e nella realizzazione di piccoli e piccolissimi impianti di cogenerazione, diffusi sul territorio regionale e dimensionati sulle specifiche esigenze di energia dei territori
o dei distretti industriali, gli assi su cui costruire al 2015, termine di scadenza del Piano, un sostanziale riequilibrio tra fabbisogno e produzione regionali di energia elettrica, anche in virtù del fatto che le Marche già da oggi raggiungono un sostanziale pareggio energetico, in termini più complessivi, in conseguenza della presenza sul territorio regionale di un importante polo di raffinazione dei prodotti petroliferi (la raffineria di Falconara marittima in provincia di Ancona) che rifornisce l'intero Centro Italia;
il PEAR non prevede, proprio per la tipologia di scelte a cui ispira la propria azione, la possibilità che vengano realizzate medie e grandi centrali a ciclo combinato, ciò anche in considerazione del fatto che in provincia di Ancona, nella sola bassa vallata dell'Esino, in un raggio di pochi chilometri ed in un'area che è stata definita dalla Regione Marche ad elevato rischio di crisi ambientale (Area AERCA), per la presenza, oltre alla raffineria di cui sopra, di una serie di infrastrutture industriali, viarie, ferroviarie, aeroportuali, si trovano già tre centrali di media taglia autorizzate ed operanti;
sono stati presentati da soggetti privati progetti per realizzare due nuovi impianti a ciclo combinato (di cui uno per un impianto da circa 580 MW di potenza elettrica complessiva localizzato a Falconara marittima all'interno dell'area sopradescritta e, tra l'altro, interamente ricompreso in uno dei siti contaminati di interesse nazionale individuati con appositi atti dal Ministero dell'ambiente) e delle opere accessorie (cavidotti, elettrodotti, sottocentrali di distribuzione) ad essi collegate, per i quali, eccedendo ciascun progetto la potenza di 300 MW, sono state attivate ai vari livelli le procedure previste dalla legge n. 55 del 9 aprile 2002 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» e dalle altre norme vigenti in materia;
la summenzionata legge n. 55 del 2002, prevede, al comma 2 dell'articolo 1, che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di centrali di potenza superiore a 300 MW venga rilasciata dal Ministero per le attività produttive (oggi Ministero per lo sviluppo economico) d'intesa con la Regione interessata e che, già nella Conferenza di Servizi dell'8 settembre 2006, convocata in prima riunione per l'esame del progetto della centrale di Falconara marittima, la Regione Marche ha depositato due note (una del Servizio Ambiente e Tutela dal Territorio e l'altra del Servizio Industria, Artigianato ed Energia) in cui si informava il Ministero che il progetto in esame non risultava compatibile con le previsioni del PEAR;
per analogia tale valutazione andrebbe estesa anche all'altro progetto (localizzato nel comune di San Severino Marche - Macerata);
le Amministrazioni locali dei territori interessati al progetto di Falconara marittima hanno già reso nota al Ministero interrogato la loro opposizione alla realizzazione del nuovo impianto, motivandola sia con la non conformità del progetto alle disposizioni del PEAR, sia con le forti preoccupazioni per le conseguenze che potrebbero derivare all'ambiente e alla salute delle popolazioni dalla messa in attività di una nuova centrale in un territorio in cui, nel raggio di pochissimi chilometri, ricadono già una grande raffineria di petrolio, tre centrali termoelettriche di media taglia, un aeroporto, un interporto e numerose altre infrastrutture industriali e di comunicazione;
le Amministrazioni locali dei territori interessati al progetto di San Severino Marche, unitamente all'Amministrazione provinciale di Macerata, hanno sollecitato con una apposita missiva la Regione Marche ad esprimere in tempi certi il parere negativo all'intesa Stato-Regione per il progetto della nuova centrale;
la Giunta regionale delle Marche ha ribadito, all'atto della prima e prevista verifica annuale, la validità del proprio strumento di programmazione energetica ed ulteriormente confermato, con nota
alla stampa del 13 marzo 2007, la non compatibilità dei due progetti in oggetto con le disposizioni del PEAR, ricordando altresì che «la titolarità del procedimento amministrativo e di autorizzazione è in capo al Governo nazionale (Ministero per lo Sviluppo Economico) per cui la non 'intesa' sarà espressa formalmente dalla Regione solo a seguito di una richiesta ufficiale dello stesso Ministero» -:
se, viste le risultanze della Conferenza di Servizi dell'8 settembre 2006, le pressanti richieste provenienti dalle Amministrazioni locali e territoriali ed i richiamati impegni e le sollecitazioni della Giunta regionale delle Marche, il Ministero dello sviluppo economico non intenda avanzare ufficialmente sin da adesso alla Regione Marche la richiesta di formalizzare il proprio parere in merito all'intesa Stato-Regione relativamente ai due progetti, così come previsto dalla succitata legge n. 55 del 2002.
(3-00775)
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
X Commissione:
VANNUCCI e LULLI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la salvaguardia della sicurezza dei cittadini è valore primario dell'attività di governo;
la sicurezza degli utenti di apparecchi di sollevamento installati in edifici civili rientra nella fattispecie di cui sopra;
con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 è stata recepita la direttiva 95/16/CE riguardante il miglioramento della sicurezza negli ascensori;
con decreto ministeriale 26 ottobre 2005 avente per oggetto: «Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensori installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE» si sono stabilite norme di adeguamento per il miglioramento della sicurezza degli ascensori installati antecedentemente la direttiva medesima;
con decreto del Direttore Generale del Ministero attività produttive del 16 gennaio 2006 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica la norma Tecnica europea UNI EN 8180;
il comma V dell'articolo 2 del decreto ministeriale 26 ottobre 2005 stabiliva che entro 60 giorni dalla entrata in vigore il Direttore Generale dello sviluppo produttivo e competitività avrebbe emanato un decreto circa le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento -:
quale sia l'intenzione del Ministero circa l'emanazione del previsto decreto direttoriale di cui alla premessa;
quali siano i tempi previsti e le eventuali problematiche impeditive eventualmente intercorse.
(5-00891)
FAVA, ALLASIA e PINI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 ha istituito l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) disponendo, all'articolo 2, comma 7, che essa debba essere composta dal presidente e da due membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente e parere delle competenti Commissioni parlamentari;
l'articolo 1, comma 15 della legge 23 agosto 2004, n. 239, a modifica della legge citata, ha elevato da due a quattro il numero dei membri dell'Autorità, disponendo che la nomina dei due nuovi componenti sarebbe dovuta avvenire entro il 27 novembre 2004;
dal 14 luglio del 2004 l'Autorità ha solo due componenti, il Presidente ed un membro, avendo l'altro rassegnato le proprie dimissioni;
a partire dal 2003 gli emolumenti del Collegio dell'Autorità sono passati dalla non disprezzabile cifra di 346.000 euro/pro capite del 2003 a 447.500 euro/pro capite del 2006 realizzando in tal modo un incremento del 29,3 per cento;
il bilancio di previsione 2007 propone un aumento dei compensi per i membri dell'Autorità di 355.000 euro;
l'aumento delle indennità deciso parrebbe in contrasto con il comma 575 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 che ha decurtato del 30 per cento il trattamento economico di Ministri e Sottosegretari che siano membri del Parlamento nazionale, ove comunque così non fosse, una siffatta serie di aumenti appare poco in linea con il crescente bisogno di riduzione della spesa pubblica;
è utile ricordare che è pur vero che l'Autorità «per gli oneri connessi al proprio funzionamento non percepisce alcun contributo da parte dello Stato», ma gli oneri gravano direttamente sui cittadini con un prelievo forzoso sulla bolletta dell'energia elettrica, quindi una ulteriore tassa secondo gli interroganti con il solo scopo di incrementare gli emolumenti degli amministratori -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione e se non ritenga opportuno designare i tre membri mancanti dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas allo scopo di dare a tale Organo la composizione collegiale prevista dalla vigente normativa e di non protrarre ulteriormente l'inadempimento agli obblighi da essa imposti, evitando inoltre che gli stanziamenti per gli amministratori portino ad incrementi annuali degli emolumenti non giustificati.
(5-00892)
D'AGRÒ. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
una recente sentenza del Tar Lazio, che ha accolto un ricorso presentato da una società emittente di buoni pasto, rende di fatto nullo in alcuni punti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2005 che aveva messo ordine nel settore dopo forti agitazioni da parte degli esercenti contro l'elevato costo delle commissioni, culminate con lo sciopero dei ticket;
il decreto impugnato aveva stabilito i requisiti delle società di emissione e degli esercizi che forniscono il servizio di mensa, le caratteristiche dei buoni, i parametri per l'aggiudicazione delle gare;
il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato dalla società Repas Lunch Coupon nei punti in cui si contestavano alcuni requisiti ritenuti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri necessari per poter partecipare alle gare di aggiudicazione dei servizi di buoni pasto;
in dettaglio, il Tar del Lazio ha ritenuto «irragionevoli, eccessivamente penalizzanti e sproporzionate» le prescrizioni del decreto che imponevano alle società emittenti di avere un capitale sociale minimo di 750.000 euro e di far revisionare il proprio bilancio ad una società iscritta al registro del Ministero della giustizia (praticamente lo stesso controllo contabile riservato alle società quotate);
i giudici amministrativi hanno altresi giudicato illegittime le norme sulla nullità dei contratti e sui termini di pagamento dei buoni pasto da parte delle società emittenti, le procedure di aggiudicazione del servizio sostitutivo di mensa e i rapporti tra le società di emissione e gli esercizi convenzionati;
la decisione del Tar ha praticamente azzerato il provvedimento, ripristinando di fatto la situazione di mercato precedente alla normativa, che aveva provocato in tutta Italia forti proteste da parte degli esercenti contro meccanismi giudicati non remunerativi quali gli sconti eccessivi e le modalità contrattuali;
il settore dei buoni pasto ha un fatturato di 2,5 miliardi di euro l'anno,
convenziona 100.000 pubblici esercizi e garantisce pasti sostitutivi a 2,5 milioni di lavoratori;
la Fipe-Confcommercio ha proclamato lo stato di agitazione del settore, promuovendo in ogni sede territoriale le azioni di mobilitazione più adeguate;
tra le altre misure decise dalla Fipe vi sono il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar, la richiesta di sospensiva degli effetti della deliberazione del giudice amministrativo, la rescissione dei contratti di convenzione con tassi di sconto eccessivi;
la Fipe teme che con questa sentenza del Tar si creerebbe un vuoto legislativo all'interno del quale si potrebbero insinuare società emettitrici di buoni pasto poco serie e scarsamente affidabili (il cui capitale potrà essere di soli 10.000 euro) che potrebbero modificare a loro piacimento le condizioni contrattuali e produrre danni per tutti;
inoltre, l'annullamento delle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relative all'obbligo di revisione dei bilanci delle società emittenti da parte di società iscritte al registro del Ministero della giustizia determinerebbe il fatto che questi siano controllati da collegi sindacali nominati dalle stesse società emittenti con il rischio che non si avrebbero riscontri di veridicità;
gli associati dell'Anseb (Associazione Nazionale Società Emettitrici di Buoni Pasto) hanno deciso di continuare ad applicare la normativa del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attesa degli esiti giudiziari del ricorso al Consiglio di Stato e di richiedere la sospensione della gara Consip -:
se si intenda intervenire rapidamente per regolamentare con un nuovo provvedimento i rapporti tra esercenti pubblici e società di emissione di buoni pasto al fine di evitare il ritorno ad un mercato privo di regole ed il venir meno degli obiettivi che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2005 si era posto e che si stavano lentamente conseguendo, ossia l'efficienza e la trasparenza del mercato, la libera ed effettiva concorrenza del settore dei buoni pasto ed un servizio efficiente ai consumatori.
(5-00893)
V Commissione:
D'ELPIDIO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
con le disposizioni dei commi 340 e 341 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) il legislatore ha inteso individuare uno strumento innovativo per la promozione dello sviluppo economico e sociale di aree urbane del Mezzogiorno caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale;
l'intervento prefigurato prevede, infatti, la possibilità di identificare tali aree quali zone franche urbane;
il carattere innovativo e per certi versi sperimentale delle misure previste merita pieno apprezzamento in quanto prefigura una tipologia di intervento originale, suscettibile di innescare effetti positivi di ampia portata in termini di promozione della crescita del tessuto economico e sociale di dimensioni potenzialmente assai rilevanti largamente superiori alla misura delle risorse stanziate, peraltro non irrilevanti, essendo a tal fine prevista l'istituzione di un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;
gli interventi previsti dalle norme richiamate possono costituire un'occasione importantissima per il risanamento di centri contrassegnati da situazioni di emarginazione e di diffusa criminalità; non a caso il testo delle disposizioni richiamate cita esplicitamente il caso del centro storico di Napoli che assume una valenza esemplare dal punto di vista delle potenzialità
di sviluppo in una prospettiva di superamento dell'attuale condizione di grave emergenza -:
quali iniziative siano state adottate, anche da parte degli enti locali interessati, in particolare per quanto concerne la città di Napoli, per l'individuazione e la perimetrazione delle aree alle quali si applicherebbero le suddette disposizioni in modo da garantire l'effettivo ed efficace utilizzo delle risorse stanziate, in considerazione del carattere innovativo e sperimentale dello strumento individuato.
(5-00894)