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Allegato B
Seduta n. 137 del 29/3/2007
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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Interrogazione a risposta in Commissione:
LOMBARDI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha elaborato un
decreto ministeriale che modificando il decreto del 5 agosto 2004, ed in particolare il decreto 19 marzo 2005, in materia di riforma PAC introduce all'articolo 2 il seguente comma: «6. In applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 796/2004 per l'anno 2007 non sono corrisposti aiuti di ammontare inferiore a euro 50. Tale limite è elevato a euro 100 a partire dall'anno 2008»;
dopo il taglio degli aiuti ai produttori sotto le 0.30 ha. oggi si aggiunge il taglio degli aiuti comunitari. Gli effetti di tale decreto sono, da dati certi, l'espulsione nel biennio 2007/2008 di ben 150.000 piccoli produttori dagli aiuti PAC, pari al 10 per cento dell'attuale platea degli aventi diritto, ed una sottrazione di risorse agli stessi di 8,5 milioni di euro. Gli esclusi sono essenzialmente lavoratori agricoli e pensionati che integrano il proprio reddito con piccole attività di produzioni agricole. In tale funzione questi svolgono altresì un'azione rilevante di funzione ambientale e di tutela del territorio, in particolare nelle aree interne del Paese. La loro esclusione quindi non colpisce solo redditi individuali ma interi territori, ciò in piena contraddizione con tutte le affermazioni di politiche a favore dello sviluppo locale;
il problema inoltre è che su tale idea di esclusione le opinioni e le pressioni in primo luogo di Confagricoltura e Coldiretti puntano ben oltre i livelli fissati attualmente. La motivazione addotta è quella dei costi amministrativi elevati più dei premi agricoli percepiti. Se questa è la vera motivazione il problema non è dei piccoli produttori che hanno una quota bassa ma della burocrazia che ha i costi alti, pertanto la soluzione non può essere negare i diritti dei piccoli produttori agricoli, i quali con la loro quota hanno contribuito a determinare il plafond nazionale degli aiuti -:
se e come intenda intervenire urgentemente a sostegno della difesa dei piccoli produttori.
(5-00901)
Interrogazione a risposta scritta:
LION. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
oltre alla doverosa garanzia della sicurezza alimentare occorre anche affrontare la questione della sicurezza sul lavoro degli agricoltori;
il progresso tecnologico nella meccanica agricola e l'evoluzione dei fitofarmaci conseguita dalle industrie chimico-farmaceutiche, se da un lato concorrono a rendere meno gravosa la produzione rurale, dall'altro lato, soprattutto in mancanza di informazioni e di preparazioni professionali accurate, contribuiscono fortemente ad elevare la rischiosità lavorativa degli agricoltori, sia a livello contingente quando trattasi di pericoli legati alle operazioni manuali, sia nel lungo periodo a causa di agenti non visibili come i principi attivi, che agiscono nell'organismo in maniera subdola ma profonda;
soprattutto in campo fitosanitario si evidenziano incrementi preoccupanti di casi di agricoltori colpiti da malattie croniche ed invalidanti conseguenti all'uso non corretto e poco accorto dei prodotti chimici d'impiego agricolo;
i fitofarmaci sono prodotti, in genere chimici, impiegati in agricoltura allo scopo di proteggere le piante dalle avversità biotiche e abiotiche. Si possono suddividere in antiparassitari, diserbanti, fitoregolatori e fisiofarmaci;
studi e monitoraggi svolti da enti pubblici regionali per lo sviluppo agricolo e da istituti statali per la sicurezza sul lavoro, denunciano l'aggravarsi preoccupante del contesto di rischio sanitario in cui agiscono gli agricoltori;
una specifica azione di verifica dell'uso pericoloso dei fitofarmaci è stata realizzata negli ultimi anni sul Mancozeb. Tale prodotto è utilizzato soprattutto nella lotta contro organismi nocivi della vite (peronospora) e viene irrorato con mezzi sia terrestri, sia aerei;
un monitoraggio biologico dell'esposizione professionale a mancozeb in agricoltura, condotto nel 2005 per misurare i livelli di escrezione urinaria di etilentiourea (ETU) in un gruppo di 46 agricoltori esposti a mancozeb e in 36 controlli, ha mostrato un incremento significativo della concentrazione urinaria di ETU nei campioni raccolti a fine turno (mediana: 10 microgrammi per grammo di creatinina). I livelli basali dei lavoratori e i controlli non hanno mostrato differenze, con valori mediani inferiori a 1 microgrammo per grammo di creatinina. Le esposizioni più elevate sono state osservate negli assistenti degli elicotteristi, negli addetti all'applicazione con trattore aperto e negli addetti al rientro;
è stato accertato che fungicidi etilenbisditiocarbammati (EBDC), cui appartiene il mancozeb, subiscono un metabolismo complesso, con principale produzione di etilentiourea (ETU), alla quale sono state attribuite, nel modello sperimentale, proprietà cancerogene e teratogene. Gli effetti cancerogeni sono conseguenti all'inibizione della sintesi di ormoni tiroidei, con iperincrezione di TSH (ormone, glicopeptide secreto dalle cellule dell'ipofisi anteriore che agisce su diversi aspetti funzionali della tiroide) e gozzo, talora evolvente in neoplasia. In lavoratori esposti sono state sporadicamente osservate alterazioni tiroidee, ma non neoplasie;
l'indagine citata ha portato a conclusioni significative: in particolare, la concentrazione urinaria di ETU si è confermata un buon indicatore di dose per il monitoraggio biologico dell'esposizione professionale ed ambientale a mancozeb. Si è accertato che le attività di applicazione di antiparassitari connesse alla coltura della vite comportano esposizione dei lavoratori addetti, soprattutto in caso di irrorazione con mezzi aerei. Tra questi, l'«uomo a terra» che assiste l'elicotterista preparando le miscele, mostra i livelli di esposizione più elevati. Tale dato può essere attribuito all'elevato numero di miscelazioni effettuato in una giornata ed all'impiego di miscele più concentrate rispetto a quelle destinate all'applicazione a terra;
alla moderna agricoltura sono assegnati non solo compiti produttivi finalizzati a soddisfare bisogni alimentari, ma anche funzioni ambientali e sociali e in questo ambito gli indirizzi della politica agricola volgono all'uso ridotto di prodotti chimici ed inquinanti, alla sicurezza sul lavoro, alla qualità dei prodotti e alla conservazione delle risorse naturali. Questi obiettivi dovrebbero assumere posizioni sempre più forti nelle azioni di indirizzo agrario che a seconda delle funzioni, in base alle circostanze, sono tenute ad adottare le diverse autorità pubbliche con competenze agricole, in particolare il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
con riferimento alla opportunità, ma anche alla necessità, di tutelare meglio la salute degli agricoltori e più in generale dei cittadini, nonché di proteggere l'integrità dell'ambiente rurale e delle risorse naturali, tenendo conto di aspetti specificamente sanitari, in data 20 luglio 2006 la Commissione Consultiva Prodotti Fitosanitari del Ministero della salute, ha chiesto di verificare l'esistenza di prodotti autorizzati all'impiego con il mezzo aereo;
sulla base degli elementi forniti, la stessa Commissione, in data 26 ottobre 2006, ha proposto la revoca dei prodotti che risultavano autorizzati per l'impiego con il mezzo aereo, su vigneti e oliveti;
tale valutazione è stata dettata in primo luogo da motivazioni di ordine sanitario e in secondo luogo dalla carenza dei requisiti di eccezionalità e di dimostrata necessità di intervento, di cui all'articolo 5, comma 22, del decreto legislativo n. 194 del 1995;
le motivazioni di ordine sanitario sono scaturite dalla recente riclassificazione eco-tossicologica delle sostanze attive di cui i prodotti fitosanitari si compongono, effettuata sulla base del decreto legislativo n. 65 del 2003, con decreti dirigenziali emanati in data 30 giugno 2005;
a seguito della citata riclassificazione, a tali sostanze sono stati attribuiti livelli di rischio più elevati, con conseguenti maggiori potenzialità di danno sia per l'uomo che per l'ambiente, interessando particolarmente l'apparato respiratorio, l'apparato digerente, gli occhi e la pelle;
si fa presente inoltre che per la sostanza attiva Mancozeb, il completamento della revisione comunitaria prevede la ulteriore presentazione di dati circa la tossicità dello sviluppo embriofetale ed una ulteriore conferma della valutazione del rischio eco-ambientale;
per quanto concerne, il requisito circa l'opportunità e l'eccezionalità dell'intervento aereo, ai sensi dell'articolo 5 comma 22 del decreto legislativo n. 194 del 1995, ma anche in considerazione del rischio per gli operatori e per l'ambiente rurale interessato, non è apparso giustificato nella fattispecie, in quanto l'impervietà geografica delle colture non escluderebbe la possibilità di trattamenti antiparassitari da terra, allo stesso modo degli interventi dell'uomo nelle fasi di potatura e raccolta delle colture. Ciò che sarebbe auspicabile sia per ottenere prodotti di maggiore qualità, sia per migliorare lo stato di protezione delle risorse agrarie;
il Ministero della salute, ai fini della salvaguardia della tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, ha dichiarato che intende vietare prodotti fitosanitari classificati con indicazioni di pericolo;
anche a livello europeo si stanno predisponendo provvedimenti che collimano con le valutazioni di protezione e di inibizione dei fitosanitari, quali il mancozeb, allo scopo adottati dal Ministero della
salute. Nel merito, si deve far presente la proposta di direttiva comunitaria, n. 2006/0132, avanzata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il cui articolo 9 prevederebbe l'obbligo, specificamente, per gli Stati membri di proibire trattamenti per irrorazione aerea, in quanto potrebbero elevare le potenzialità di rischio e danno sia per l'uomo, sia per l'ambiente;
tuttavia, l'unica possibilità di deroga prevista dalla proposta di direttiva comunitaria, ricorrerebbe ogniqualvolta gli Stati membri ravvisino circostanze di eccezionalità e di dimostrata necessità d'intervento, nonché l'assenza di altre alternative praticabili -:
se non intenda intraprendere iniziative volte al raggiungimento di un maggiore grado di protezione degli agricoltori e dell'ambiente rurale nell'ambito dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle pratiche agricole, segnatamente del mancozeb, e se in tali circostanze non intenda concorrere, tramite indirizzi operativi appropriati, alla inibizione dei mezzi aerei per l'irrorazione dei fitofarmaci.
(4-03120)