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Allegato B
Seduta n. 138 del 30/3/2007
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COMUNICAZIONI
Interrogazione a risposta in Commissione:
MISURACA e GIUSEPPE FINI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese» prevede, all'articolo 1, al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il divieto, da parte degli operatori della telefonia mobile, dell'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di
carte prepagate in aggiunta rispetto al costo del traffico telefonico effettuato, nonché la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato;
il medesimo articolo prevede che ogni eventuale clausola difforme è nulla ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
a seguito di tale disposizione normativa, i gestori di telefonia mobile, si sono adeguati, eliminando di fatto i costi fissi di ricarica;
risulta che il gestore mobile Wind stia inviando un messaggio di testo, SMS, a utenti presi a campione ove si legge testualmente: «Gentile cliente, dal 1o maggio il suo piano tariffario WIND 10 diventerà WIND 12. Per Info sulle nuove condizioni chiami il 158»;
chiamando il numero 158 viene presentata la nuova tariffa, ma non viene detto che si tratta di un aumento reale del costo di ciascuna telefonata in voce di 2 centesimi al minuto e di quello degli SMS da 10 centesimi a 16 centesimi l'uno, nonché l'aumento dello scatto alla risposta da 15 a 16 centesimi;
in taluni casi, come per la ricarica on line, non si pagava il costo di ricarica;
diverse associazioni di consumatori, tra cui l'ADUC, dopo aver effettuato un'attenta disamina giuridica e giurisprudenziale, sono arrivati alla conclusione che la rimodulazione del contratto di telefonia mobile da WIND 10 a WIND 12, come detto sopra, non sarebbe legittima in quanto le clausole del contratto che consentono questi aumenti da parte del gestore, sono vessatorie e quindi nulle;
in particolare nel contratto WIND (articoli 2.4 e 3.3) sarebbero vessatorie le clausole che prevedono modifiche contrattuali e di servizio da parte del gestore, intendendo come tali, così come indicato dal Codice al Consumo, quelle condizioni che consentono «di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso»;
tale giustificato motivo non compare nel contratto e neppure nel messaggio SMS con cui il gestore ha dato comunicazione, peraltro solo ad una parte degli utenti;
l'operazione di abolizione del costo di ricarica, presentato dal Governo come una misura a totale vantaggio del cittadino consumatore, si sta rivelando invece un ulteriore aggravio di spesa, con conseguenti problemi soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione -:
se non ritenga di dover individuare gli strumenti, in attuazione del predetto decreto-legge, per evitare speculazioni a danno dei cittadini, per i quali molto spesso il telefono è non solo uno strumento di lavoro, ma anche un fattore di sicurezza nella vita di tutti i giorni.
(5-00906)