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Allegato A
Seduta n. 145 del 17/4/2007
...
(A.C. 1638 - Sezione 15)
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 13.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).
1. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 13.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13. - (Modifiche all'articolo 270 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), ovvero dei delitti di usura o di quelli previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dagli articoli 600-ter, commi secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale».
13. 1. Lussana.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Modifica all'articolo 271 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «e 268-bis».
*13. 03. Bongiorno, Consolo, Cirielli, Contento, Siliquini.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Modifica all'articolo 271 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 271,
comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «e 268-bis».
*13. 06. Buemi, Villetti, Mancini.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Modifica all'articolo 271 del codice di procedura penale) - 1. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Non possono essere utilizzate le intercettazioni di cui al presente capo nell'ipotesi in cui la qualificazione giuridica del fatto ritenuto dal giudice all'udienza preliminare o al dibattimento non corrisponda ai limiti di ammissibilità richiesti dall'articolo 266».
13. 05. Lussana.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Modifiche all'articolo 292 del codice di procedura penale). - 1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«2-quater. L'ordinanza non può riprodurre il contenuto di intercettazioni telefoniche. Se le stesse costituiscono indizi gravi il giudice ne indica soltanto la rilevanza e tutti gli elementi necessari per la loro individuazione negli atti del processo».
13. 01. Craxi.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Modifica all'articolo 292 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
«2-quater. Qualora a sostegno della propria richiesta il pubblico ministero abbia presentato risultati di intercettazioni di comunicazioni, il giudice esclude le parti, idonee ad incidere sulla riservatezza delle persone, che non siano assolutamente necessarie per la motivazione del provvedimento, ordinandone la restituzione al pubblico ministero».
13. 010. Balducci.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - (Introduzione dell'articolo 292-bis del codice di procedura penale). - 1. Dopo l'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 292-bis. - (Risultanze non rilevanti delle intercettazioni. Divieto di inserimento). - 1. La richiesta del pubblico ministero e l'ordinanza del giudice non possono contenere riferimenti ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, telefoniche o telematiche, idonee ad incidere sulla riservatezza delle persone che non siano in alcun modo rilevanti ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare».
13. 011. Balducci.