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Allegato A
Seduta n. 145 del 17/4/2007
...
(A.C. 1638 - Sezione 23)
ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 21.
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.
Chiunque, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da uno a tre anni»;
b) dopo l'articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque
mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente comma ed all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Art. 617-novies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;
c) al primo comma dell'articolo 684, le parole: «o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto»;
d) dopo il primo comma dell'articolo 684 è aggiunto il seguente:
«La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 21.
(Modifiche al codice penale).
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 326, primo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «da lire centomila a cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 125 a euro 375»;
lettera d), capoverso, premettere il seguente periodo: «Nel caso in cui siano pubblicati, in tutto o in parte, atti o documenti di un procedimento penale, di cui è vietata la pubblicazione per legge e ai sensi dell'articolo 114 del codice di procedura penale, l'editore è punito con la sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000, salvo quanto disposto dall'articolo 115 del codice di procedura penale».
21. 41. Craxi.
(Inammissibile limitatamente alla lettera 0a)
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 379-bis, primo comma, sostituire le parole da: o ne agevola fino alla fine del comma con le seguenti: è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sostituire le parole da: rispettivamente fino alla fine del comma con le seguenti: della reclusione da uno a tre anni.
21. 3. Romano, Mazzoni.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 379-bis, dopo il primo comma aggiungere il seguente:
Se la rivelazione o la utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il contenuto di queste, la pena è da uno a quattro anni di reclusione.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
Se la rivelazione o la utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il contenuto di queste, nell'ipotesi di cui al terzo comma si applica la reclusione fino a due anni. ##alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole:e le parole: «o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda da euro 250 a euro 750».
21. 13. Lussana.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 379-bis, sopprimere il secondo comma.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sostituire le parole: ai commi primo e secondo con le seguenti: al comma primo.
21. 10. Pecorella, Vitali, Costa.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 379-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 379-ter. - (Illecito utilizzo di notizie concernenti un procedimento penale). - Chiunque, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente delle notizie di cui al comma 1 dell'articolo 379-bis è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni».
Conseguentemente, dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - (Introduzione dall'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti). - 1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
«Art. 25-septies - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 379-ter del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 379-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.»
*21. 5. Bongiorno, Consolo, Cirielli, Contento, Siliquini.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 379-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 379-ter. - (Illecito utilizzo di notizie concernenti un procedimento penale). - Chiunque, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente delle notizie di cui al comma 1 dell'articolo 379-bis è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni».
Conseguentemente, dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - (Introduzione dall'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti). - 1. Dopo l'articolo 25-sexies
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
«Art. 25-septies - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 379-ter del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 379-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.»
*21. 42. Buemi, Villetti, Mancini.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 379-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 379-ter. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 a 200.000 euro».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:
c) L'articolo 684 è abrogato.
21. 51. Consolo.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 379-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 379-ter. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale in violazione dell'articolo 114, commi 2, 2-bis e 2-ter, del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro».
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al primo comma dell'articolo 684, alle parole: «Chiunque pubblica» sono premesse le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,».
21. 52. Contento, Consolo, Bongiorno, Lussana.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 379-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 379-ter. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale in violazione dell'articolo 114, commi 2, 2-bis e 2-ter, del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno».
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al primo comma dell'articolo 684, alle parole: «Chiunque pubblica» sono premesse le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,».
21. 49. Contento, Consolo, Bongiorno, Lussana.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 379-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 379-ter. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con la reclusione fino a sei mesi».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:
c) l'articolo 684 è abrogato.
21. 47. Bongiorno.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 617-septies, dopo le parole: coperti da segreto aggiungere le seguenti:, salvo i casi previsti dall'articolo 164-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
21. 43. Buemi, Villetti, Mancini.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 617-octies, dopo le parole: raccolta illecita di informazioni aggiungere le seguenti:, e salvo i casi previsti dall'articolo 164-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
21. 44. Buemi, Villetti, Mancini.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 617-novies, primo comma, dopo le parole: raccolta illecita di informazioni aggiungere le seguenti:, e salvo i casi previsti dall'articolo 164-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
21. 45. Buemi, Villetti, Mancini.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al primo comma dell'articolo 684, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da 250.000 a 500.000 euro».
21. 48. Pecorella.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al primo comma dell'articolo 684, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da 50.000 a 300.000 euro».
21. 53. Pecorella.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al primo comma dell'articolo 684, le parole da: «con l'ammenda» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da 10.000 a 100.000 euro».
21. 200. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al primo comma dell'articolo 684, le parole da: «o con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «e con l'ammenda».
21. 50. Contento, Consolo, Bongiorno, Lussana, Costa.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - (Responsabilità degli enti). - 1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
«Art. 25-septies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote».
21. 02. Lussana.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - (Introduzione dall'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti). - 1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
«Art. 25-septies - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice
penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a centocinquanta quote».
*21. 01. Bongiorno, Consolo, Cirielli, Contento, Siliquini.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - (Introduzione dall'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti). - 1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
«Art. 25-septies - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a centocinquanta quote».
*21. 03. Buemi, Villetti, Mancini.