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Allegato B
Seduta n. 146 del 18/4/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta scritta:
BELLILLO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nel corso degli anni, sulla benzina sono state emesse tassazioni, sulla base di esigenze contingenti, quasi sempre legate ad eventi drammatici o a guerre in corso;
tuttavia, una volta superato l'evento drammatico, le tassazioni non sono state cancellate;
attualmente sui carburanti vige quadrupla tassazione (accisa, Iva sul prezzo, Iva sull'accisa, tassazione dei profitti delle compagnie);
le accise in vigore sono costituite da:
1,90 lire per la guerra di Abissinia del 1935;
14 lire per la crisi di Suez del 1956;
10 lire per il disastro del Vajont del 1963;
10 lire per l'alluvione di Firenze del 1966;
10 lire per il terremoto del Belice del 1968;
99 lire per il terremoto del Friuli del 1976;
75 lire per il terremoto dell'Irpinia del 1980;
205 lire per la missione in Libano del 1983;
22 lire per la missione in Bosnia del 1996;
39 lire (0,020 euro) per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004.
Totale 0,25 euro/l (485,9 lire/l);
è innegabile che siano state mantenute delle voci ormai non più giustificabili
con la necessità di una copertura economica dettata dall'urgenza della situazione -:
se, nonostante l'importanza che il mantenimento delle accise riveste per gli introiti statali, non ritenga che vi sia necessità di cancellare almeno le voci che fanno riferimento agli avvenimenti più lontani, quali la guerra di Abissinia del 1935, la crisi di Suez del 1956, il disastro del Vajont del 1963;
se non ritenga che costituisca un elemento di correttezza verso i cittadini non obbligarli a pagare tasse per avvenimenti così lontani e ormai definitivamente risolti.
(4-03312)
ANTONIO PEPE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con l'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, il Legislatore, oltre a sancire dei termini decadenziali per la notifica della cartella di pagamento, ha stabilito che le disposizioni contenute nell'articolo 12, I e IV comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, «si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice»;
a decorrere dal 1o gennaio 2006 è entrato in vigore il «Codice dell'amministrazione digitale», che fornisce una definizione della firma elettronica ancora più dettagliata rispetto al precedente Testo Unico, indicandone, in particolare, le specifiche modalità di produzione proprio al fine di garantirne, in ogni momento, la sua autenticità in riferimento al soggetto legittimato ad apporla. Risultano, nello specifico, disciplinate due forme di firma elettronica, la firma cosiddetta digitale e quella autenticata -:
si chiede di conoscere come si deve procedere alla validazione dei ruoli alla luce e nel rispetto delle norme sancite dal Codice dell'amministrazione digitale.
(4-03315)
FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998;
l'articolo 1, comma 142, lettera a), della predetta legge stabilisce che i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, che non può superare complessivamente 0,8 punti percentuali;
la lettera b) del medesimo comma introduce la possibilità per i comuni di introdurre, con il medesimo regolamento con il quale viene stabilita la variazione dell'aliquota, una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
il comma 144 della medesima legge stabilisce che il versamento dell'addizionale comunale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; la misura dell'acconto è stabilita nel 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento;
la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15 del 16 marzo 2007, conferma che l'acconto non è dovuto dai soggetti che rientrano nella soglia di esenzione deliberata dal comune;
come risulta anche da notizie apparse negli ultimi giorni sulla stampa nazionale, migliaia di lavoratori dipendenti, pensionati, precari e autonomi part time, con un reddito inferiore a 12.000 euro, si sono visti trattenere l'acconto
dell'addizionale all'IRPEF, nonostante avessero diritto all'esenzione, come stabilito dai comuni di residenza -:
come intenda intervenire per garantire, nel modo più semplice e veloce, la restituzione ai contribuenti dell'acconto non dovuto per il 2007 e per evitare che il problema si riproponga per il 2008.
(4-03326)
ANTONIO PEPE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il comma 163 dell'unico articolo della Legge Finanziaria per l'anno 2007 ha sancito che gli Enti locali devono procedere alla notifica del titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo -:
si chiede di conoscere se, a seguito della predetta innovazione, gli Enti locali:
1) possono ancora procedere, in caso di mancato pagamento delle somme pretese con l'avviso di accertamento, al recupero delle somme non pagate a mezzo di iscrizione a ruolo;
2) se l'iscrizione a ruolo, qualora fosse ancora consentita, debba essere portata a conoscenza del Contribuente con la notifica della cartella di pagamento che, quindi, costituirebbe il titolo esecutivo da notificare entro i termini così come sanciti dalla Legge Finanziaria per il 2007;
3) se, invece, così come si evince dalla lettura della predetta norma, l'Ente locale debba procedere alla notifica di un titolo esecutivo, differente dalla cartella di pagamento, e disciplinato dalle norme del Codice di procedura civile. In particolare si chiede se il titolo esecutivo debba essere sottoscritto.
(4-03328)
ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in data 29 maggio 2006, con decreto n. 156 del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, è stata commissariata la Camera di Commercio di Cosenza;
a Commissario della Camera di Commercio è stato nominato l'on. Pietro Rende;
il dott. Nicola Lucchetta, presidente destituito della Camera di Commercio, ha prodotto ricorso al TAR Calabria, sulla base anche del fatto che l'on. Pietro Rende, nel 1991, sarebbe stato posto in congedo per «inabilità permanente», dall'Amministrazione provinciale di Cosenza, ente per cui lavorava;
la Camera di Commercio di Cosenza è stata ed è oggetto di numerosi controlli da parte dei ministeri preposti alla vigilanza, che hanno evidenziato numerose irregolarità e disfunzioni;
l'Ente ha istituito quattro aziende speciali, il cui costo è di migliaia di euro annui;
alcuni componenti della Giunta Camerale avrebbero gestito l'incarico anche perseguendo interessi personali a vario titolo;
la Camera di commercio è oggetto di continue attenzioni da parte dei giornali locali e nazionali, da ultimo l'inserto Magazine del Corriere della Sera del 25 gennaio 2007;
la Camera di commercio di Cosenza è stata ed è oggetto di dive si atti di sindacato ispettivo da parte di parlamentari di vari schieramenti politici, nonché di denunce da parte di sindacalisti, i quali, più volte, si sono interessati alla gravissima situazione dell'Ente camerale cosentino;
sui quotidiani locali sono stati denunciati master e corsi sponsorizzati dalle Aziende speciali della Camera di commercio di Cosenza, finanziati da Ministero e dall'Unione Europea, ma mai iniziati o mai portati a termine;
il Vice ministro dell'economia e delle finanze, dott. Roberto Pinza, nella risposta scritta all'interrogazione n. 4/00848 del senatore Morra, relativa agli accertamenti amministrativi contabili effettuati presso la Camera di commercio ha evidenziato che la Ragioneria generale dello Stato ha provveduto ad inoltrare alla Procura regionale della Corte dei Conti di Catanzaro quanto emerso dalle risultanze delle verifiche effettuate -:
se corrisponde al vero che l'on. Pietro Rende risulta essere beneficiario di trattamento pensionistico per inabilità permanente ed in caso positivo se non si debba chiedere la restituzione delle indennità percepite presso la Camera di commercio di Cosenza e dall'INPS;
se il dottor Fedele Adamo fosse in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale n. 422 del 1995 nei tre anni precedenti all'iscrizione nell'elenco;
se e quali iniziative urgenti intendano intraprendere per verificare che la nomina del dottor fedele Adamo sia legittima, perché prodotta da organi camerali decaduti, ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005;
quali iniziative urgenti intendano assumere nei confronti del dottor Fedele Adamo, qualora sia accertata l'illegittimità della nomina;
se l'attuale Commissario della camera di commercio abbia attuato, realmente, il taglio del 50 per cento dei contributi delle Aziende speciali, nonché il taglio totale delle spese per i direttori tecnici, come annunciato su molti quotidiani in data 31 gennaio 2007;
se abbia provveduto seguendo i principi di economicità, anche al taglio delle spese previste per i compensi per la Presidenza e per il Direttore amministrativo delle quattro Aziende speciali dove egli stesso attualmente ricopre l'incarico di Presidente mentre per quello di Direttore amministrativo è preposto il Segretario generale della Camera di commercio, dottor Fedele Adamo;
se il Commissario ed il Ministro abbiano effettuato i controlli necessari su tutte le licitazioni private che sono state espletate anche al fine di accertare l'eventuale sussistenza di ipotesi di frammentazione della spesa, nonché il corretto utilizzo dell'istituto della trattativa privata;
se il Ministro cui compete la vigilanza abbia provveduto a controllare le procedure delle gare d'appalto e delle licitazioni private svoltesi negli ultimi 5 anni che, per quanto risulta all'interrogante, sono state e sono appannaggio di parenti dei responsabili dei vari uffici «coordinati e diretti» dal dottor Fedele Adamo, Segretario generale dell'Ente, creando situazioni di controllo e generando fenomeni lesivi della libertà di concorrenza e della par condicio tra i partecipanti;
se il Ministro cui compete la vigilanza abbia effettuato i controlli sulle assunzioni effettuate tramite rapporti di lavoro a tempo determinato e/o occasionale al fine di accertare se nello svolgimento di tali selezioni sia stata assicurata l'assoluta corrispondenza delle procedure al principio di parità di trattamento nei confronti di tutti i candidati;
se il Commissario abbia provveduto ad attivare le procedure per l'individuazione di quei funzionari o dirigenti che si siano resi colpevoli di manchevolezze nella gestione della cosa pubblica, e se siano state attivate le relative procedure sanzionatorie;
se risulti che il Commissario abbia provveduto a segnalare alle Autorità competenti, gli ammanchi, le somme distolte dal bilancio, le somme erogate erroneamente e mai recuperate dall'Ente camerale;
se non ritenga opportuno definire i tempi affinché il Commissario porti a termine la sua opera in quanto «Commissario»
e si eviti un commissariamento a tempo indeterminato della Camera di commercio;
se quanto riportato dal quotidiano Calabria Ora del comunicato dell'on. Pietro Rende del 3 febbraio 2007, nel quale denuncia la nomina del Direttore tecnico dell'Azienda speciale AgriSistema della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura senza regolare concorso per un compenso di euro 13.337.33 per pochi mesi dell'anno 2006, corrisponda al vero, e se esistano responsabilità da imputare ai vertici della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura preposti alla corretta gestione della cosa pubblica, e, pertanto, se si intenda verificare le procedure di nomina e gli emolumenti elargiti agli organi direttivi delle quattro Aziende speciali della Camera di commercio, considerato il basso indice di autofinanziamento delle stesse;
se siano state effettuate le verifiche sulle affermazioni , pubblicate sul quotidiano Calabria Ora del 4 febbraio 2007, del dott. Giorgio Durante, Direttore tecnico dell'Azienda speciale AgriSistema secondo cui «il mancato rinnovo del contratto era cosa scontata, (...) ero stato avvisato per ben tre volte che sen non mi fossi allineato al pensiero commissariale, non avrei avuto il rinnovo contrattuale», e, pertanto, se il «taglio» del contratto del Direttore tecnico corrisponda ad un mancato rinnovo di contratto a seguito di naturale scadenza (e non, come evidenziato dal Commissario, ad una riduzione di spesa);
per quali motivi il dottor Giorgio Durante abbia dovuto sopperire «in soccorso tramite le sue personali Aziende, all'obsolescenza degli apparati tecnici camerali, con servizi altamente tecnologici resi gratuitamente proprio per evitare situazioni conflittuali», affermazioni pubblicate sul quotidiano Calabria Ora del 4 febbraio 2007, e per quali motivi la Camera di commercio, che elargisce ingenti somme a numerose imprese, non abbia provveduto o provveda alla revisione dei propri apparati tecnici, e, pertanto, se intenda effettuare la verifica ed il collaudo delle forniture dei personal computer in dotazione al personale camerale e la fornitura della relativa manutenzione;
se non ritenga opportuno, alla luce delle tante irregolarità denunciate, l'intervento dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione.
(4-03333)
AMORUSO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nel giugno 2006 ebbe luogo un concorso pubblico per funzionario amministrativo-tributario dell'Agenzia delle entrate i cui idonei non vincitori lamentano oggi la volontà, da parte del Ministro interrogato, di indire un nuovo concorso per la medesima posizione;
gli idonei non vincitori del 2006 lamentano inoltre la mancata applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede espressamente, per il potenziamento della funzione anti-evasione fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate, «la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate» -:
per quale motivo, per l'assunzione di nuovi funzionari amministrativo-tributari dell'Agenzia delle entrate, non si ricorra agli idonei non vincitori che avevano partecipato al concorso del giugno 2006.
(4-03340)