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Allegato B
Seduta n. 146 del 18/4/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta scritta:
BELLILLO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge n. 97 del 2004, nella tabella allegata prevista dell'articolo 1 comma 1, al paragrafo B 3), lettera h) recita: «h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1o marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna, quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare»; successivamente
modificato da una norma di interpretazione autentica (decreto-legge n. 136 del 2004), secondo la quale il raddoppio del punteggio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato «nella sede scolastica, ubicata in Comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche a quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola, a partire dall'anno scolastico 2003-2004»;
la Corte Costituzionale si è espressa in merito ai giudizi di costituzionalità promossi nel 2005 dal TAR della Sicilia e dal TAR del Molise, relativi alla legittimità costituzionale della Tabella di valutazione dei titoli allegata al Decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 (convertito in legge n. 143 del 4 giugno 2004), attraverso la Sentenza n. 11 del 10 gennaio 2007, dichiarando l'illegittimità del doppio punteggio maturato da tutti i docenti, facenti parte della terza fascia permanente, che hanno prestato servizio nelle scuole di montagna, dall'a.s. 2003/2004;
il punteggio doppio scatta solo se il docente non è residente nel Comune dove insiste il plesso scolastico, né nei Comuni limitrofi, ma deve essere residente ad una distanza, dei plesso scolastico, che superi 50 Km;
da una stima approssimativa, sembra che ad essere interessati da questa sentenza siano in Italia circa 60.000 docenti;
i docenti che hanno usufruito del doppio punteggio hanno richiesto l'applicazione di una legge in vigore, accettando l'incarico, dietro chiamata delle segreterie delle scuole, le quali attingevano i nominativi dalle graduatorie provinciali ufficiali -:
se non ritenga che i docenti che hanno scelto di insegnare nelle sedi disagiate debbano essere in qualche modo risarciti del dispendio di risorse economiche causato dalla distanza tra residenza e sede scolastica;
se non ritenga infine contraddittorio che il Decreto Ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, relativo alla graduatoria di terza fascia ad esaurimento, preveda che le nuove tabelle di valutazione dei titoli saranno applicate solo dal futuro inserimento in graduatoria, lasciando i vecchi punteggi inalterati in questa fase di aggiornamento, mentre fa propria, con effetto immediato, la sentenza n. 11 del 10 gennaio 2007, enunciata dalla Corte Costituzionale.
(4-03346)