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Allegato A
Seduta n. 147 del 19/4/2007
(A.C. 780 - Sezione 5)
ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE).
1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 1 e 2 è rilasciata una certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE in ambiente extraospedaliero. La certificazione è nominativa, ha la durata di diciotto mesi e ha validità su tutto il territorio nazionale.
2. Il rinnovo della certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE deve avvenire entro sei mesi dalla data della sua scadenza, previa verifica del permanere delle necessarie competenze teoriche e pratiche. I corsi di formazione e di addestramento per il rinnovo della certificazione possono essere svolti, esclusivamente per la parte teorica, anche con metodologie di apprendimento a distanza.
3. Il possesso della certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE è obbligatorio per qualunque soggetto non medico che li utilizzi.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 3.
(Certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE).
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il rilascio della certificazione è subordinato al superamento di una prova pratica e/o teorica che valuti la preparazione dei candidati secondo quanto stabilito dalle linee guida di cui all'articolo 1, comma 2.
3.10. Montani, Allasia, Fava.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: diciotto con la seguente: dodici.
3. 1. Ulivi, Castellani.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. L'operatore che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore semiautomatico è responsabile esclusivamente della esecuzione della manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente.
3. 11. Montani, Allasia, Fava.