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Allegato B
Seduta n. 148 del 23/4/2007
UNIVERSITÀ E RICERCA
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
i medici specializzandi costituiscono una componente importante del sistema sanitario nazionale che lavora nei nostri policlinici e spesso, pur rappresentando una importante risorsa per poter assistere i malati, sono costretti ad espletare il proprio operato senza le necessarie garanzie e in condizioni di precarietà;
vi è il caso in particolare dei medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione tra gli anni 1982 e 1991, durante l'espletamento di tali attività di formazione ed in dipendenza delle stesse e delle correlate prestazioni mediche e che non hanno percepito alcuna remunerazione;
in base alle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, era stato prescritto per tutti gli Stati membri, che le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto dovessero formare oggetto di adeguata remunerazione, stabilendo (ex articolo 16 direttiva 82/76/CEE) per gli Stati membri, quale termine ultimo di attuazione delle direttive, il 31 dicembre 1982;
il legislatore italiano, invece, non si è adeguato a tale disposizione e successivamente la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 7 luglio 1987 (causa C-49/86), aveva dichiarato che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE;
lo Stato italiano, rimasto a lungo inadempiente, ha recepito la normativa comunitaria soltanto attraverso il decreto legislativo n. 257 del 26 agosto 1991, con il quale il diritto alla corresponsione della borsa di studio veniva riconosciuto solo a decorrere dall'anno accademico 1991/92, escludendo quindi tutti i medici specializzandi ammessi ai corsi degli anni precedenti;
proprio in considerazione di questa disparità di trattamento, legata anche alla mancata previsione di retroattività della norma, molti specializzandi hanno avviato delle vertenze giudiziarie per il riconoscimento dei propri diritti;
il lungo contenzioso è terminato con la pronunzia di sentenze dei tribunali amministrativi regionali, in primo grado, e del Consiglio di Stato, in appello, che evidenziavano l'illegittimità dei provvedimenti dell'amministrazione, annullandoli in quanto in contrasto con la normativa comunitaria;
a seguito di tali giudizi, con la legge 19 ottobre 1999, n. 370, era attribuita una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000 ai soli medici destinatari delle sentenze amministrative passate in giudicato forfettariamente per la durata del corso (articolo 11). Ma anche questa soluzione era rigettata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee che, con la sentenza 25 febbraio 1999 (causa C-131/97), ribadiva che l'obbligo di retribuire in modo adeguato i periodi di formazione dei medici specialisti era da considerare incondizionato e sufficientemente preciso, sicché il giudice nazionale era tenuto, nell'applicazione di disposizioni nazionali precedenti o successive alle direttive, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello spirito della summenzionata sentenza;
nel 2000 la Corte di Giustizia europea interviene nuovamente per sollecitare lo Stato italiano a retribuire adeguatamente i periodi di formazione degli specializzanti delle classi 1982-1991, ma le istituzioni italiane non si sono adeguate;
da ultimo, a sostegno del diritto al risarcimento del danno da parte degli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione
negli anni 1982-1991, sono intervenute due sentenze, una del Tribunale Civile di Roma (n. 331/2007) ed un'altra del Tribunale Civile di Messina (n. 158/2007), le quali hanno riconosciuto, nel difetto della tempestiva proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte dell'Avvocatura di Stato, il risarcimento del danno ai medici che hanno frequentato il corso di specializzazione nel periodo compreso tra il 1982 e il 1991;
il protrarsi della annosa vertenza comporta e comporterà un notevole danno erariale, stante anche la complessità e le lungaggini dell'apparato giustizia nel nostro Paese;
è altresì grave che venga negato un diritto alla giusta remunerazione per tanti medici specializzandi -:
quali urgenti e concrete iniziative intenda assumere il Ministro interrogato affinché ai medici specializzandi negli anni 1982/1991, esclusi dalle borse di studio, sia riconosciuto il risarcimento del danno subito, sia a livello economico che professionale;
quali iniziative intenda adottare affinché venga eliminata la sperequazione sopra indicata, evitando il ricorso ad ulteriori azioni giudiziarie che comporterebbero un carico sicuramente gravoso per le casse erariali ed evitando di perpetuare una grave una grave ingiustizia nei confronti di tanti medici.
(2-00480)«Marinello».