Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 158 del 16/5/2007
PROPOSTA DI LEGGE: S. 1375 - SENATORI BIANCO E SINISI: DISCIPLINA DEI SOGGIORNI DI BREVE DURATA DEGLI STRANIERI PER VISITE, AFFARI, TURISMO E STUDIO (APPROVATA DALLA I COMMISSIONE DEL SENATO) (A.C. 2427)
(A.C. 2427 - Sezione 1)
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio).
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
(Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio).
Sopprimerlo.
1. 20. Stucchi, Cota, Bricolo.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
1. 24. Boscetto, Bertolini.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'ingresso con le seguenti: la permanenza.
1. 23. Boscetto, Bertolini.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: visite, affari, turismo e studio con la seguente: turismo.
1. 21. Stucchi, Cota, Bricolo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: visite, affari, turismo e studio con le seguenti: affari e turismo.
1. 10. Stucchi, Cota, Bricolo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: visite, affari, turismo e studio con le seguenti: affari, turismo e studio.
1. 26. Bocchino.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e limitatamente ai cittadini provenienti da Paesi per i quali vige l'obbligo di visto.
*1. 9. Stucchi, Cota, Bricolo.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e limitatamente ai cittadini provenienti da Paesi per i quali vige l'obbligo di visto.
*1. 27. Bocchino.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: è espulso aggiungere la seguente: coattivamente.
1. 25. Boscetto, Bertolini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, l'articolo 7 è abrogato.
1. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.