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Allegato B
Seduta n. 158 del 16/5/2007
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazioni a risposta scritta:
CIRIELLI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
con l'interrogazione n. 4/00882 presentata dall'interrogante nella seduta del 2
agosto 2006, si dava conto della denuncia, effettuata in sede di consiglio comunale, di presunti episodi di mobbing avvenuti nei confronti di alcuni dipendenti del Comune di Mercato San Severino;
si faceva in particolare riferimento alle affermazione del consigliere Figliamondi, che, nel corso della seduta del 21 giugno 2006, presentava una relazione, allegata al resoconto della seduta citata.
il Ministro interrogato nella risposta all'interrogazione ha rappresentato che, a seguito degli accertamenti effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno, con riferimento alla posizione del ragionier Vincenzo Ranisi, il Segretario generale del Comune citato aveva trasmesso alla Prefettura di Salerno una nota riservata nella quale segnalava l'emergere di situazioni tali da ritenere «fondati presupposti che determinano una chiara incompatibilità ambientale del dipendente» e che comunque non erano emersi profili di mobbing;
a quel che consta all'interrogante, la documentazione presa in considerazione al fine di trarre le conclusioni riportate dal Ministro in risposta all'atto di sindacato ispettivo sopra citato, risulta parziale posto che gli atti acquisiti dagli ispettori sarebbero esclusivamente quelli forniti dal medesimo Segretario generale, mentre, né il dipendente oggetto di presunto mobbing, ragionier Ranisi, né il consigliere comunale Figliamondi, che aveva presentato la citata relazione, sarebbero stati sentiti, nonostante il ragionier Ranisi abbia effettuato una diretta richiesta in tal senso, inoltrata formalmente il 31 ottobre 2006 -:
se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se intenda disporre una nuova ispezione presso il Comune di Mercato San Severino, per integrare le informazioni e gli elementi documentali assunti nel corso della precedente ispezione, assicurando altresì che i dipendenti che si presumono lesi da episodi di mobbing siano posti nelle condizioni di esporre le proprie ragioni.
(4-03672)
TONDO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 11 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, prevede che gli enti cooperativi, che superano i parametri dimensionali ivi previsti, sono assoggettati a certificazione annuale di bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
l'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, al secondo comma prevede come requisito «... omissis... società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono...»;
mediante interrogazione a risposta scritta 4-08908 presentata giovedì 12 febbraio 2004 nella
seduta n. 423 della Camera dei deputati, è stato eccepito che «... l'utilizzo esclusivo di società di revisione convenzionate con le associazioni di categoria introduce sia una limitazione al esercizio della concorrenza nell'ambito della revisione contabile sia quantomeno un elemento di disturbo al requisito dell'indipendenza del revisore incaricato. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha invitato il Ministero competente a normare diversamente la materia» e si è chiesto di sapere se si potesse «interpretare come conforme alla normativa la certificazione annuale del bilancio di cooperative effettuata da società di revisione iscritte nell'apposito elenco formato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ora Welfare), indipendentemente dal fatto che la società di revisione sia convenzionata o meno con l'associazione riconosciuta di cui all'articolo 11,
comma 1, primo periodo, della sopracitata legge»;
il Ministero delle attività produttive con risposta scritta dell'8 novembre 2004, ha dichiarato non conforme alla normativa la certificazione di bilancio attuata da società convenzionate con le associazioni riconosciute per due ordini di motivi, dei quali «... Il secondo, ma non meno importante, è quello già evidenziato nell'interrogazione... e, cioè, che l'utilizzo esclusivo di società di revisione convenzionate con le associazioni di categoria introduce sia una limitazione all'esercizio della concorrenza nell'ambito della revisione contabile sia quantomeno un elemento di disturbo al requisito dell'indipendenza del revisore incaricato.»;
peraltro il Ministero dello sviluppo economico con decreto del 16 novembre 2006 ( in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2007) ha reintrodotto le limitazioni sopra citate in quanto all'articolo 2 stabilisce «Gli enti cooperativi aderenti ad una delle associazioni riconosciute, che hanno l'obbligo di certificare il bilancio, devono avvalersi di una delle società di revisione convenzionate con l'associazione cui aderiscono» -:
se intenda ristabilire la validità della certificazione di bilancio da parte di società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili, indipendentemente dalla convenzione con l'associazione cui aderisce, per i medesimi motivi citati, in premessa;
se ciò non violi il principio di libera concorrenza, impedendo alle società di revisione non convenzionate con le associazioni di categoria delle cooperative, di esercitare la propria attività nei confronti degli enti cooperativi, rappresentando peraltro una discriminante dannosa per il mercato;
inoltre l'articolo 1 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico prevede come requisito per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992 n. 59: «...a) iscrizione nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992; b) esperienza, nell'ultimo quinquennio, nell'attività di certificazione di bilancio, ovvero di revisione o controllo contabile in almeno dieci enti cooperativi.»
se l'introduzione del requisito dell'esperienza in almeno dieci enti cooperativi non costituisca un'ulteriore barriera all'ingresso di nuove società di revisione e pertanto una limitazione alla libera concorrenza, laddove il requisito della professionalità viene già attestato dall'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992.
(4-03673)
SGOBIO e FERDINANDO BENITO PIGNATARO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi anni si è assistito alla progressiva chiusura di unità produttive che hanno fatto la storia dell'imprenditoria modenese;
il momento è difficile anche per la situazione complessiva dell'Emilia-Romagna, e nel territorio regionale numerose imprese versano in difficoltà per crisi di mercato, mancanza di investimenti, nonché di strategie industriali inadeguate;
i marchi di alcune di queste aziende, acquisiti da multinazionali, sono stati poi successivamente cancellati, pur con prodotti competitivi, vedi caso Adespan o la recente vicenda della chiusura della Del Monte di San Felice con il conseguente licenziamento di ben 78 lavoratori;
tali realtà si avvalgono spesso di manodopera femminile e la stessa incontrerebbe maggiori difficoltà nella ricerca di una eventuale nuova occupazione -:
se non ritengano opportuno intervenire onde evitare ulteriori chiusure di unità produttive ed in tal modo tutelare l'occupazione dei lavoratori e delle lavoratrici anche in altri settori;
quali iniziative intendano intraprendere per prevenire le chiusure delle unità produttive che versano in stato di crisi con particolare riferimento alla tutela dell'occupazione delle donne sul territorio.
(4-03681)