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Allegato A
Seduta n. 160 del 29/5/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 3)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I
IMPRESE E PROFESSIONI PIÙ LIBERE
Art. 1.
(Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali e alle prestazioni di servizi).
1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità
sul territorio nazionale e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e di servizi sul territorio nazionale e alle attività di distribuzione commerciale e di servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e di servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, tributarie in materia di accisa, igienico-sanitarie, di quelle a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza e di sicurezza stradale, ambientale, di prevenzione incendi e nei luoghi di lavoro, nonché la distinzione fra settore merceologico alimentare e non alimentare Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti. Negli orari di apertura dell'esercizio è comunque sempre consentita la vendita di tutti i prodotti e servizi abbinati.
2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i princìpi della concorrenza, nonché una maggiore possibilità di accesso al servizio da parte del consumatore, l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima tra impianti ed a contingentamenti numerici.3. Le regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, nonché a favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti e una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Al fine di agevolare l'utilizzo del gas metano per autotrazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di vettoriamento attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante tenendo conto della sua specificità.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I
IMPRESE E PROFESSIONI PIÙ LIBERE
ART. 1.
(Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali e alle prestazioni di servizi).
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o originaria aggiungere le seguenti: e di generi di monopolio, di giornali quotidiani e periodici,
1. 13. Fava, Allasia.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: tributarie in materia di accisa;
Conseguentemente,
al medesimo comma:
medesimo periodo:
sopprimere le parole: di quelle a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza;
sostituire la parola: nonché con le seguenti: fatta salva;
sopprimere l'ultimo periodo;
al comma 2, sostituire le parole: tra impianti ed a contingentamenti numerici con le seguenti: o di limiti numerici. Per una più completa assistenza del consumatore, con l'obiettivo di qualificare ulteriormente la rete a livello europeo a cui legare una migliore diffusione dei carburanti eco-
compatibili, tutti i nuovi impianti devono prevedere adeguati servizi complementari per l'auto e per l'utente e la presenza, oltre a quelli tradizionali ed ai biocarburanti, di carburanti ecologici: metano e/o GPL e/o idrogeno o loro miscele;
sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Al fine di garantire la promozione della concorrenza e la riqualificazione della rete di distribuzione dei carburanti per un miglior servizio al cittadino, le regioni individuano, secondo le proprie competenze, i criteri per la programmazione del settore, anche in relazione ai differenti ambiti territoriali.
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
al comma 4, sopprimere le parole: e 3;
sopprimere il comma 5.
1. 204. Di Centa.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: tributarie in materia di accisa;
Conseguentemente,
al medesimo comma:
medesimo periodo:
sopprimere le parole: di quelle a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza;
sostituire il terzo periodo con il seguente: Ferma restando la disciplina regionale in materia non possono essere poste limitazioni alla rivendita di giornali quotidiani e periodici
1. 221. Giuditta, Del Mese.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le parole: nel rispetto di quanto previsto sulla materia dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché delle leggi 28 dicembre 1999, n. 496 e 5 marzo 2001, n. 57.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole da: non possono essere subordinate fino alla fine del comma, con le seguenti: sono disciplinate dalle regioni e dagli enti locali, in piena autonomia, ma esclusivamente nell'ambito della regolamentazione in materia territoriale, urbanistica, ambientale, di sicurezza stradale, di prevenzione incendi e nel rispetto delle norme regolatrici della viabilità, del complesso delle infrastrutture viarie e dei trasporti;
sostituire i commi 3, 4 e 5, con il seguente:
3. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito della loro potestà legislativa, recepiscono, con proprie disposizioni regolamentari, le modifiche oggetto del presente articolo, al fine di favorire l'eliminazione di ogni ostacolo alla realizzazione di attività commerciali.
1. 63. Mazzocchi.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
*1. 25. D'Agrò, Formisano.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
*1. 213. Germontani.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando che i comuni dovranno aggiornare i piani urbani del traffico, dei trasporti e dei parcheggi attraverso i quali prevedere razionalmente gli impianti.
1. 2. Mazzocchi, Urso, Raisi, Saglia.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le parole: nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, e dall'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
1. 3. Mazzocchi, Urso, Raisi, Saglia.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: consumatore aggiungere le seguenti: ed a promuovere la diffusione di carburanti eco-compatibili e l'efficienza energetica anche nei nuovi impianti, nonché i criteri per la regolamentazione degli orari.
1. 222. (Testo modificato nel corso della seduta) Sanga, Burchiellaro, Chicchi, Lionello Cosentino, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.
(Approvato)
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ammesse deroghe in materia di orari al fine di migliorare il servizio ai consumatori che usufruiscono delle medie e grandi superfici commerciali di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
1. 203. Valducci, Lazzari Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli impianti di distribuzione dei carburanti possono essere abbinati esclusivamente alle grandi superfici commerciali di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
1. 205. Lazzari Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli impianti di distribuzione di carburanti possono effettuare la vendita di prodotti e servizi anche non complementari e accessori.
1. 30. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai servizi pubblici o pubblicistici, comunque forniti.
1. 20. Giudice.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Non possono essere considerati complementari o accessori servizi pubblici o di tipo pubblicistico.
1. 21. Giudice.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1;
al comma 4, sopprimere la parola: 2.
*1. 4. Pedica.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1;
al comma 4, sopprimere la parola: 2.
*1. 217. Affronti, Fabris, D'Elpidio, Giuditta, Del Mese.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i principi della concorrenza e nell'ottica del radicale abbassamento dei prezzi dei carburanti al consumo, i gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono autorizzati a derogare ai contratti di fornitura in esclusiva in essere con le rispettive compagnie petrolifere. Nel caso in cui il gestore si rivolga al mercato libero per l'acquisto delle proprie forniture di prodotti petroliferi deve dare comunicazione al proprietario dell'impianto, compagnia petrolifera, che potrà effettuare la fornitura maggiorandola di 30 euro ogni 1.000 litri di carburante. In caso di mancata vendita sarà comunque riconosciuto dal gestore al privato proprietario dell'impianto di carburanti un indennizzo pari a 25 euro ogni 1.000 litri di carburante acquistato sul mercato.
1. 26. Greco.
Al comma 2, dopo la parola: consumatore aggiungere le seguenti: in linea con il processo di valorizzazione di tutte le potenzialità di sviluppo di prodotti ecocompatibili ed integrazione tra la distribuzione di carburanti e servizi per i cittadini.
1. 14. Fava, Allasia.
Al comma 2, dopo le parole: distribuzione di carburanti aggiungere le seguenti:, per la cui programmazione sono competenti le regioni.
Conseguentemente, sopprimere le parole: ed a contingentamenti numerici.
1. 220. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 2, dopo le parole: distribuzione di carburanti aggiungere le seguenti: nonché di grande distribuzione commerciale.
1. 206. Valducci, Lazzari Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Al comma 2, sostituire le parole da: non possono fino alla fine del comma con le seguenti: benzine e gasoli, sono disciplinate dalle regioni e dagli enti locali nell'ambito della regolamentazione in materia territoriale, urbanistica, ambientale, di sicurezza stradale, prevenzione incendi e viabilità. Con riguardo alla rete distributiva del metano, per assicurarne l'estensione in modo equilibrato sul territorio, le regioni devono prevedere specifiche norme di indirizzo, mentre per agevolarne l'utilizzo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di vettoriamento attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante, tenendo conto della sua specificità.
Conseguentemente, sopprimere il com- ma 5.
*1. 5. Mazzocchi, Urso, Raisi, Saglia.
Al comma 2 sostituire le parole da: non possono fino alla fine del comma con le seguenti: benzine e gasoli, sono disciplinate dalle regioni e dagli enti locali nell'ambito della regolamentazione in materia territoriale, urbanistica, ambientale, di sicurezza stradale, prevenzione incendi e viabilità. Con riguardo alla rete distributiva del metano, per assicurarne l'estensione in modo equilibrato sul territorio, le regioni devono prevedere specifiche norme di indirizzo, mentre per agevolarne l'utilizzo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di vettoriamento attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante, tenendo conto della sua specificità.
Conseguentemente, sopprimere il com- ma 5.
*1. 6. Burgio, Provera, Zipponi, Ferrara.
Al comma 2, sostituire le parole da: non possono fino alla fine del comma, con le seguenti: sono disciplinate da regioni ed enti locali, esclusivamente nell'ambito della regolamentazione in materia territoriale, urbanistica, ambientale, di sicurezza stradale e di prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme afferenti alla regolazione della viabilità ed al complesso delle strutture viarie e trasportistiche.
1. 15. Fava, Allasia.
Al comma 2, sostituire le parole da: al rispetto fino alla fine del periodo, con le seguenti: a criteri diversi da quelli discendenti dalla regolamentazione in materia territoriale, urbanistica, ambientale, di sicurezza stradale e di prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme afferenti alla regolazione della viabilità ed al complesso delle infrastrutture viarie e trasportistiche.
1. 16. Fava, Allasia.
Al comma 2, dopo le parole: tra impianti aggiungere le seguenti: delle superfici minime, della localizzazione salvo che per i centri storici.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: e tipologici.
1. 212. Saglia.
Al comma 2, dopo le parole: tra impianti aggiungere le seguenti: ed esercizi.
1. 207. Bernardo, Franzoso, Valducci, Lazzari Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La disposizione si applica anche agli impianti che non abbiano accesso diretto alla rete stradale ma unicamente ad aree adibite a parcheggio e siano ubicate ad almeno 50 metri dall'accesso alla rete stradale, a condizione che siano realizzati sulla porzione di un'area avente superficie complessiva di almeno 5.000 mq, di proprietà o nella disponibilità del soggetto richiedente. Queste attività sono disciplinate dalle regioni e dagli enti locali nell'ambito della regolamentazione in materia territoriale, urbanistica, impiantistica, ambientale, di sicurezza stradale, prevenzione incendi e viabilità.
1. 218. Giudice.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione si applica anche agli impianti che non abbiano accesso diretto alla rete stradale ma unicamente ad aree adibite a parcheggio e siano ubicate ad almeno 50 metri dall'accesso alla rete stradale, a condizione che siano realizzati sulla porzione di un'area avente superficie complessiva di almeno 5.000 mq, di proprietà o nella disponibilità del soggetto richiedente.
1. 51. Milanato, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, al fine di garantire la promozione, la concorrenza e la qualificazione della rete di distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti devono essere dotati di adeguati servizi complementari per l'auto ed il cittadino consumatore, unitamente alla presenza di almeno un prodotto per autotrazione eco-compatibile quali metano, GPL, o idrogeno e loro miscele, ovvero di biocarburanti, oltre a quelli tradizionali.
1. 17. Fava, Allasia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, al fine di garantire la promozione, la concorrenza e la qualificazione
della rete di distribuzione di carburanti a minor impatto ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi impianti di distribuzione per autotrazione devono essere dotati anche di erogatori per almeno un prodotto di autotrazione eco-compatibile quale metano, GPL o idrogeno e loro miscele, ovvero di biocarburanti.
1. 223. Bonelli, Trepiccione.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per una più completa assistenza al consumatore, con l'obiettivo di qualificare ulteriormente la rete a livello europeo a cui legare una migliore diffusione dei carburanti eco compatibili, tutti i nuovi impianti, devono prevedere adeguati servizi complementari per l'auto e per l'utente e la presenza, oltre a quelli tradizionali ed ai biocarburanti, di carburanti ecologici, metano e/o GPL e/o idrogeno o loro miscele.
1. 8. Saglia, Urso, Raisi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la promozione della concorrenza e la riqualificazione della rete di distribuzione dei carburanti per un miglior servizio al cittadino, le regioni individuano, secondo le proprie competenze, i criteri per la programmazione del settore, anche in relazione ai differenti ambiti territoriali.
1. 9. Saglia, Urso, Raisi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla distribuzione dei carburanti si applicano le norme vigenti in materia di orari per la distribuzione commerciale. Le regioni stabiliscono i criteri per assicurare le aperture festive domenicali.
*1. 10. Saglia, Urso, Raisi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla distribuzione dei carburanti si applicano le norme vigenti in materia di orari per la distribuzione commerciale. Le regioni stabiliscono i criteri per assicurare le aperture festive domenicali.
*1. 208. Franzoso, Valducci, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È consentito l'utilizzo parziale o totale di apparecchiature automatiche per il pagamento.
1. 11. Saglia, Urso, Raisi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le accise sui carburanti per autotrazione e per riscaldamento non vengono applicate sulle maggiorazioni di prezzo registrate. Conseguentemente l'imposta di bollo in misura fissa è elevato da euro 1,81 a euro 2,50.
1. 56. D'Agrò, Zacchera.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È fatto divieto di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi ai distributori di carburante. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più distributori di carburante o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile.
1. 150. Saglia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel caso degli impianti di distribuzione di carburante non gestiti direttamente dalle aziende produttrici non possono essere imposti al gestore vincoli di acquisto esclusivo né limitazioni all'esercizio di adeguati servizi complementari per le autovetture ed i cittadini consumatori. L'acquisto e la distribuzione da parte del gestore di carburanti di produttori diversi è consentito purché siano separati e chiaramente indicati i relativi erogatori. Sono, inoltre, vietate le clausole contrattuali tra gestori e aziende produttrici dirette ad influire sulla determinazione dei prezzi di vendita al pubblico, che non assicurerebbero la libertà di accesso ai servizi dei consumatori finali dei carburanti.
1. 219. Giudice.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel caso degli impianti di distribuzione di carburante non gestiti direttamente dalle aziende produttrici non possono essere imposti al gestore vincoli di acquisto esclusivo. L'acquisto e la distribuzione da parte del gestore di carburanti di produttori diversi è consentito purché siano separati e chiaramente indicati i relativi erogatori. Sono vietate le clausole contrattuali tra gestori e aziende produttrici dirette ad influire sulla determinazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti.
1. 50. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel caso degli impianti di distribuzione di carburante non gestiti direttamente dalle aziende produttrici non possono essere previste clausole contrattuali di distribuzione esclusiva. L'acquisto e la distribuzione da parte del gestore di carburanti di produttori diversi è consentito purché siano separati e chiaramente indicati i relativi erogatori. Sono vietate le clausole contrattuali tra gestori e aziende produttrici che contengano modalità di calcolo dei prezzi praticati ai gestori medesimi basate su ipotesi di prezzi di vendita al pubblico dei carburanti o che, comunque, per la loro formulazione, siano atte ad indirizzarne la determinazione. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente comma sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà delle parti di adeguare i rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione entro il termine di sei mesi dalla stessa data.
1. 27. D'Agrò.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di garantire l'effettiva concorrenzialità del settore, in ogni provincia le strutture commerciali di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, facenti capo allo stesso marchio o gruppo, anche con la formula del franchising, non possono coprire più del 50 per cento della superficie occupata dal complesso delle medesime strutture. Qualora un marchio o un gruppo oltrepassino il suddetto limite, sono tenuti ad adeguarsi entro il termine del 31 dicembre 2009; decorso tale termine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato avvia le attività previste dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed applica le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge n. 287 medesima.».
1. 209. Valducci, Lazzari, Bernardo, Franzoso, Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito, Mazzocchi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al comma
4, sono soppresse le parole: «e per periodi di tempo limitati».
1. 210. Valducci, Lazzari, Bernardo, Franzoso, Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al fine di garantire la promozione della concorrenza per qualificazione delle reti di distribuzione dei carburanti, le regioni definiscono la programmazione commerciale del settore attraverso l'individuazione di criteri e disposizioni finalizzate, anche in relazione ai differenti ambiti territoriali, a valorizzare tutte le potenzialità operative e di sviluppo degli impianti, promuovendo un'ulteriore qualificazione della rete di distribuzione dei carburanti con la presenza di idonee strutture ed adeguati servizi complementari per l'auto e l'automobilista e con autonomi spazi a verde ed a parcheggio nonché a favorire una maggiore diffusione anche mediante opportuni incentivi, di prodotti per autotrazione eco compatibili quali metano, GPL, idrogeno e loro miscele.
1. 224. Giuditta, Del Mese.
Al comma 3, sopprimere le parole: di programmazione.
1. 200. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 4, sostituire la parola: dodici con la seguente: tre.
1. 55. Saglia, Raisi.
Al comma 4, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.
1. 201. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro lo stesso periodo le regioni provvedono ad assegnare agli enti locali i termini per gli adeguamenti di loro competenza.
1. 218. Giuditta, Del Mese.
Al comma 5, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
1. 202. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, mentre per assicurarne l'estensione in modo equilibrato sul territorio privilegiando le zone scarsamente servite, le regioni possono prevedere specifici criteri di indirizzo.
*1. 210. Realacci.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, mentre per assicurarne l'estensione in modo equilibrato sul territorio privilegiando le zone scarsamente servite, le regioni possono prevedere specifici criteri di indirizzo.
*1. 211. Saglia.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, mentre per assicurarne l'estensione in modo equilibrato sul territorio privilegiando le zone scarsamente servite, le regioni possono prevedere specifici criteri di indirizzo.
*1. 216. D'Agrò.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, mentre per assicurarne l'estensione
in modo equilibrato sul territorio privilegiando le zone scarsamente servite, le regioni possono prevedere specifici criteri di indirizzo.
*1. 225. Fava, Allasia.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurarne l'estensione in modo equilibrato sul territorio nazionale, le regioni possono prevedere specifici criteri di indirizzo.
1. 214. Germontani.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica). 1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati, è riservata in via esclusiva al farmacista, di cui all'articolo 122 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi degli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, possono essere dispensati i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, fatte salve le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presene articolo.
4. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma l, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, possono essere dispensati i medicinali, come prescritto dal comma 3 del presente articolo, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci di cui all'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, e successive modificazioni, da parte del pubblico e del personale non addetto, sia negli orari di apertura al pubblico che di chiusura.
5. È abrogata ogni norma incompatibile con quanto disposto nel presente articolo.
1. 01. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Elia, Trepiccione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis - Alle imprese di produzione e trasformazione alimentare è consentita la vendita diretta dei propri prodotti, anche attrezzando i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, al fine di consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei prodotti medesimi, comprendendovi, in via meramente complementare, anche alimenti e bevande non di propria produzione, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
1. 057. Tomaselli.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis - (Misure per la liberalizzazione delle attività di produzione e trasformazione alimentare) - 1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione
e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, previo possesso dei requisiti professionalisoggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
*1. 02. D'Agrò, Formisano.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Misure per la liberalizzazione delle attività di produzione e trasformazione alimentare). 1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, previo possesso dei requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 5 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
*1. 05. Fava, Allasia.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis - (Misure per la liberalizzazione delle attività di produzione e trasformazione alimentare) - 1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, previo possesso dei requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
*1. 053. Mazzocchi, Urso, Raisi.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis - (Misure per la liberalizzazione delle attività di produzione e trasformazione alimentare) - 1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, previo possesso dei requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
*1. 0200. Valducci, Lazzari Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis - (Misure per la liberalizzazione delle attività di produzione etrasformazione alimentare) - 1. Al fine di garantire
la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, previo possesso dei requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
*1. 0204. Affronti, D'Elpidio.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis - Alle imprese di produzione e trasformazione alimentare è consentita la vendita diretta dei propri prodotti, anche attrezzando i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, al fine di consentire ai clienti la degustazione sul posto dei prodotti medesimi, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
1. 0215. Fallica.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis - (Disposizioni in materia di vendita diretta dei prodotti alimentari) - 1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali il consumo e la degustazione sul posto dei prodotti, non può essere vietata alle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione e di quelli ad essi complementari.
1. 0206. Tomaselli, Burchiellaro, Chicchi, Cosentino, Marino, Martella, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis - (Eliminazione di vincoli alle attività di vendita al consumatorefinale) - 1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale per i settori del commercio e della produzione, nonché di assicurare ai consumatori migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti, non possono essere poste limitazioni agli orari di apertura e di chiusura al pubblico per le attività di vendita al consumatore finale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza, di tutela della pubblica quiete, di tutela del lavoro e della salute.
*1. 04. Fava, Allasia.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Eliminazione di vincoli alle attività di vendita al consumatore finale). 1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale per i settori del commercio e della produzione, nonché di assicurare ai consumatori migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti, non possono essere poste limitazioni agli orari di apertura e di chiusura al pubblico per le attività di vendita al consumatore finale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza, di tutela della pubblica quiete, di tutela del lavoro e della salute.
*1. 055. Mazzocchi, Urso, Raisi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Eliminazione di vincoli alle attività di vendita al consumatore finale). 1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale per i settori del commercio e della produzione, nonché di assicurare ai consu-matori migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti, non possono essere poste limitazioni agli orari di apertura e di chiusura al pubblico per le attività di vendita al consumatore finale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza, di tutela della pubblica quiete, di tutela del lavoro e della salute.
*1. 0201. Milanato.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Eliminazione di vincoli alle attività di vendita al consumatore finale). 1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale per i settori del commercio e della produzione, nonché di assicurare ai consumatori migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti, non possono essere poste limitazioni agli orari di apertura e di chiusura al pubblico per le attività di vendita al consumatore finale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza, di tutela della pubblica quiete, di tutela del lavoro e della salute.
*1. 0203. Affronti, D'Elpidio.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali). 1. La vendita di prodotti editoriali è libera negli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e), ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con esclusione delle pubblicazioni pornografiche. L'esposizione deve essere effettuata in apposito spazio. Il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita e le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita.
2. È abrogata la legge 13 aprile 1999, n. 108.
1. 0202. Valducci, Lazzari, Bernardo, Franzoso, Di Centa, Fedele, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Alfredo Vito.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Per la tutela del cittadino consumatore, senza oneri per lo Stato, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di compensare con la diminuizione delle accise sui carburanti le maggiori entrate IVA derivanti dall'aumento del prezzo del greggio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'applicazione della normativa di cui al comma 1 avvenga ogni volta che il prezzo del greggio aumenta di 2 punti percentuali oltre il tasso d'inflazione programmata;
b) qualora i prezzi dei carburanti abbiano avuto, nel bimestre precedente, una diminuzione del prezzo nei limiti previsti dalla lettera a), la diminuzione non si applica;
c) la compensazione di cui al comma 1 avviene per l'IVA applicata ai valori
eccedenti il tasso programmatico d'inflazione, è fatto salvo il calcolo delle entrate IVA per la UE;
d) tale compensazione non si attua a tutti quei settori che applicano l'accisa in regime agevolato.
1. 0205. Nannicini, Saglia.