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Allegato A
Seduta n. 162 del 31/5/2007
...
(Sezione 5 - Segreto pontificio e competenza del tribunale apostolico per notizie di reato da parte di sacerdoti)
E)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
su vari giornali in questi giorni si è data notizia di situazioni in cui sacerdoti accusati di pedofilia sono stati giudicati dal tribunale ecclesiastico senza che i delitti da loro compiuti venissero segnalati al tribunale ordinario;
nei casi in esame le vittime di tali delitti erano bambini italiani o comunque residenti in Italia e gli atti di pedofilia sono stati commessi nel nostro Paese;
i danni arrecati a un numero purtroppo piuttosto grande di minori e di famiglie sono, per questo motivo, restati privi di ogni riscontro penale o civile;
la ragione per cui l'autorità ecclesiastica non ha informato il giudice italiano è legata, fra l'altro, ad una disposizione inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede, di cui allora era prefetto l'attuale Papa, ai Vescovi di tutta la Chiesa, in cui si dice che ad occuparsi di tali delitti deve essere solo il tribunale apostolico, e che, i fatti lì accertati sono soggetti al segreto pontificio;
tale indicazione è stata adotta come giustificazione dall'attuale Vescovo di Firenze in una lettera al quotidiano la Repubblica per spiegare l'omessa denuncia in un caso che aveva coinvolto un numero imprecisato di minori venuto drammaticamente di recente all'attenzione dell'opinione pubblica;
tale indicazione è stata oggetto di una richiesta di incriminazione per complicità dei firmatari del documento sopraccitato nel corso di alcuni processi per pedofilia intentati negli Stati Uniti;
la gravità ed il numero degli episodi verificatisi nel nostro Paese richiedono la massima vigilanza di tutti, per tutelare le vittime di quella che, deve comunque, essere considerata una grave malattia psichica, e l'obbligo di denuncia nei confronti di chi commette atti di pedofilia è comunque obbligatorio per legge nel nostro Paese -:
se il Governo italiano intenda porre formalmente allo Stato del Vaticano la questione della pericolosità di una disposizione che rende «soggette al segreto pontificio», e di fatto, irraggiungibili da parte del giudice ordinario, notizie di reato per cui la legge italiana dispone l'obbligatorietà dell'azione penale.
(2-00490) «Cancrini, Dioguardi, Poretti, Vacca, Crapolicchio, Licandro, Ferdinando Benito Pignataro, Bellillo, Cesini, Soffritti, Napoletano, Sgobio, De Zulueta, Crema, Barani, Del Bue, Turci, Turco, Buemi, Beltrandi, Buglio, Capezzone, D'Elia, Mellano, Zanotti,
Francescato, Smeriglio, Poletti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Iacomino, De Simone, Caruso, Duranti, Deiana, Frias».
(24 aprile 2007)