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Allegato A
Seduta n. 162 del 31/5/2007
...
(Sezione 9 - Ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 relativa all'insegnamento della religione cattolica)
I)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:
il punto 13 dell'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007, protocollo n. 2578 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007 - prevede: «I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico
agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime». Il punto 14 della stessa ordinanza prevede: «L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dall'istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000»;
dall'ordinanza risulta che per gli alunni frequentanti l'insegnamento della religione cattolica, o un'attività alternativa, è prevista la valutazione dell'impegno e del profitto in seno al consiglio di classe, mentre, per coloro che abbiano svolto attività autonoma di studio, è previsto che sia stabilito di volta in volta dalle diverse scuole; per coloro, infine, che escono dall'edificio scolastico è prevista soltanto la possibilità di allegare come credito formativo la certificazione di un'attività extrascolastica valida;
dovrebbe essere chiarito chi sia titolare del potere di certificazione e che tale certificazione sia limitata ad un'unica ora;
risulta evidente il contrasto tra le citate disposizioni e le sentenze della Corte costituzionale n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991, che prevedono lo stato di assoluto non obbligo per coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Risulta, inoltre, evidente la violazione dell'articolo 309, comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 1994, che prevede che: «Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae»;
la diversa valutazione di ciò che gli studenti fanno in un'ora in cui sono liberi da obblighi significherebbe ledere un diritto riconosciuto nel nuovo Concordato con la Chiesa cattolica del 1984 e nelle intese con altre confessioni religiose, riaffermato dalla Corte costituzionale. Sarebbe, inoltre, una lesione della libertà di coscienza, poiché l'alunno potrebbe essere indotto da un trattamento più vantaggioso a rinunciare all'esercizio di quella libertà;
la revisione dell'intesa tra Governo italiano e Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 1990) prevede che il voto del docente di religione cattolica allo scrutinio finale, qualora sia determinante per la promozione o bocciatura dell'alunno, non debba essere computato, ma é un giudizio motivato da inserire nel verbale;
sindacati, associazioni e diverse confessioni religiose non cattoliche hanno inoltrato al tribunale amministrativo regionale del Lazio una richiesta di sospensiva dell'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007, protocollo n. 2578. La richiesta è stata accolta con la sentenza del 23 maggio 2007, con la sospensione in via cautelare dei punti 13 e 14 dell'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale n. 26 del 2007. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha specificato:
«La norma configura l'insegnamento della religione come una materia extracurriculare, come è dimostrato dal fatto che il relativo giudizio, per coloro che se ne avvalgono, non fa parte della pagella ma deve essere comunicato con una separata speciale nota» (...) «sul piano didattico, l'insegnamento della religione non può, a nessun titolo, concorrere alla formazione del »credito scolastico« per gli esami di maturità (in quanto) darebbe luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l'insegnamento religioso e né usufruiscono di attività sostitutive»;
il Ministro interpellato riguardo questa sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato di voler ricorrere al Consiglio di Stato -:
visti i tempi molto brevi - gli scrutini scolastici stanno per iniziare - quali iniziative urgenti il Ministro interpellato intenda prendere per ripristinare una formulazione dell'ordinanza in linea con l'uguaglianza dei diritti degli alunni, della loro libertà di coscienza, della normativa vigente.
(2-00561) «Poretti, Beltrandi, Turco, D'Elia, Buemi, Angelo Piazza, Crema, Di Gioia, Turci, Villetti».
(29 maggio 2007)