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Allegato A
Seduta n. 162 del 31/5/2007
...
(Sezione 8 - Esclusione delle pubbliche amministrazioni e dei lavoratori da queste dipendenti dal beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nei Comuni individuati da ordinanze di protezione civile)
H)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 31 ottobre 2002, è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
il terremoto ha causato innumerevoli danni materiali, devastando, di fatto, intere zone e centri abitati;
a distanza di anni la popolazione interessata patisce ancora gravi disagi, costretta a vivere in sistemazioni di fortuna lontane dalla propria casa, e la vita dei comuni interessati è stata profondamente stravolta ed ancora stenta a tornare alla normalità;
lo stato d'emergenza nel territorio delle regioni del Molise e della Puglia è
stato prorogato con successivi provvedimenti, con decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, fino al 31 dicembre 2005; un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 19 dicembre 2005, lo ha prolungato fino al 31 dicembre 2006 e, infine, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 27 dicembre 2006, lo ha esteso al 31 dicembre 2007;
ai suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono succedute diverse ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri (ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 2002, n. 3282 del 2003, n. 3308 del 2003, n. 3354 del 2004, n. 3449 del 2006, n. 3507 del 2006, n. 3559 del 2006 e n. 3564 del 2007), le quali sospendevano il termine relativo agli adempimenti dei contributi fino al 31 dicembre 2007 e dettavano la disciplina per la restituzione degli oneri sospesi;
con circolare amministrativa del 15 febbraio 2005, il direttore generale dell'Inpdap ha chiesto chiarimenti agli organi preposti sull'applicazione del beneficio relativamente agli oneri previdenziali ed assistenziali senza avere risposta alcuna;
la direzione provinciale dei servizi vari di Campobasso (direzione provinciale del tesoro), a seguito della citata circolare, riprese ad applicare le ritenute previdenziali ed assistenziali sui salari dei suoi amministrati, annullando la sospensione prevista dalle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri;
i lavoratori della scuola, a causa di tale ingiustizia, si sono rivolti al sindacato Flc Cgil del Molise e, attraverso i propri legali, hanno ottenuto il riconoscimento dei loro diritti con iniziative giudiziarie che hanno avuto esito positivo. Infatti, i lavoratori della scuola hanno trovato in busta paga gli arretrati relativi ai mesi di novembre e dicembre 2002, gennaio e febbraio 2003, da marzo a dicembre 2005;
in data 18 gennaio 2007, il giudice del lavoro di Campobasso ha rigettato i ricorsi presentati da altri dipendenti della scuola, motivando così la decisione: la legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 263 del 2006 e «si interpreta nel senso che (dette sospensioni) si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati dalla protezione civile. Escludendo, quindi, altri beneficiari, quali i dipendenti pubblici»;
in merito va evidenziato che nella legge 6 dicembre 2006, n. 290 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263), concernente l'emergenza rifiuti nella regione Campania, che dedica, effettivamente, tutte le disposizioni ivi contenute al predetto problema, in sede di conversione del citato decreto-legge è stato aggiunto un comma all'articolo 6;
detto articolo, invero, rubricato «pignoramenti, benefici previdenziali ed assicurativi», presenta un comma 1-bis, il quale dispone: «La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati avente sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile»;
ora, trattandosi di norma di interpretazione autentica, come la lettera della disposizione deve indurre a ritenere, sarebbe necessario che, nell'ambito della normativa «autenticamente interpretata» sia rinvenibile una locuzione rispetto alla quale si sia ritenuto di dover operare detta interpretazione autentica;
tuttavia, un'attenta disamina della legge 24 febbraio 1992, n. 225, porta, ad avviso degli interpellanti, a concludere che non vi sarebbe nessuna norma, inserita in detta disposizione di legge, rispetto alla quale l'articolo 1-bis della legge 6 dicembre 2006, n. 290, rappresenti una interpretazione;
non vi è alcuna disposizione che richiami la formula «datori di lavoro» rispetto alla quale sia stata necessaria un'interpretazione autentica, nel senso di «datori di lavoro privati avente sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile»;
trattasi, quindi - ad avviso degli interpellanti - di norma che non trova alcuna connessione in relazione alla disposizione letterale ivi contenuta;
ad avviso degli interpellanti, il riferimento contenuto nella citata «interpretazione autentica» dovrebbe essere operato non sulla legge n. 225 del 1992, ma sull'articolo 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, di conversione del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, il quale, al comma 1, reca l'inciso: «Per i soggetti che alle date del 29 e del 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in pari data, sono sospesi»;
tuttavia, a voler ritenere che la disposizione di cui all'articolo 1-bis della legge n. 290 del 2006 debba ricondursi non alla legge n. 245 del 1992, ma al decreto-legge n. 245 del 2002, occorrerà concludere che non trattasi più, evidentemente, di «interpretazione autentica»;
sul piano sostanziale, infine, occorre osservare che, anche a voler ammettere la pertinenza e vincolatività per l'interprete della suddetta norma dell'articolo 1-bis legge n. 290 del 2006, ne deriverebbe - ad avviso degli interpellanti - un palese vizio di costituzionalità, atteso che gli effetti delle norme in questione, pur se riferiti ai datori di lavoro, tuttavia, incidono direttamente sui lavoratori;
se è ammissibile che il legislatore ritenga di dover diversamente normare una determinata materia, distinguendo tra datori di lavoro privati e datori di lavoro pubblici, è chiaro che tale diversa normativa potrà essere conforme al dettato costituzionale, laddove non operi sperequazioni ingiustificate tra i soggetti sui quali ricadono gli effetti delle normative medesime;
nel caso di specie, non sarebbe comprensibile né conforme ai principi dell'ordinamento che i dipendenti di datori di lavoro privati possano essere agevolati sotto il profilo tributario e previdenziale con la sospensione delle relative ritenute, mentre i lavoratori dipendenti da soggetti pubblici, pur versando nella stessa situazione di emergenza, non possano essere destinatari di benefici, la cui giustificazione risiede proprio nella circostanza che eventi calamitosi abbiano colpito un determinato territorio, senza distinguere tra dipendenti pubblici e dipendenti privati;
la proroga dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3564 del 2007, per quanto su esposto, non sembra armonizzarsi con la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 6, comma 1-bis, della legge n. 290 del 2006;
l'Inps, di conseguenza, non riconosce alcun beneficio ai numerosi dipendenti di datori di lavoro privati (ad esempio, i lavoratori della fabbrica Fiat di Termoli, che sono circa cinquecento) residenti nel cosiddetto «cratere», ma lo stabilimento ha sede legale ed operativa altrove (previsti dalla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3507 del 2006);
per i lavoratori, invece, non residenti nel «cratere», ma dipendenti di datori di lavoro aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile si applicano i benefici della sospensione;
in questo modo si è verificata una situazione di poca chiarezza tra Stato e cittadino;
analoga fattispecie si applica alle aziende che hanno avviato la loro attività dopo il sisma, che, anzi, dovrebbero essere tutelate ed incoraggiate;
a conferma, di quanto sopraesposto, il tribunale amministrativo regionale del
Molise ha pronunciato, in data 24 gennaio 2007, un'ordinanza nella quale solleva dubbi di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1-bis, della legge del 6 dicembre 2006, n. 290, trasmettendone gli atti alla Corte costituzionale;
il tribunale amministrativo regionale del Molise ha rilevato che la norma in questione appare in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, sotto i seguenti profili: all'articolo 2 per ingiustificata esclusione dal godimento dei benefici emergenziali dei lavoratori dipendenti, anch'essi pregiudicati dalle conseguenze del sisma ed anch'essi destinatari su un piano generale degli interventi in discussione; quanto all'articolo 3, per irragionevole disparità di trattamento tra datori di lavoro e lavoratori, in quanto, benché il sisma del 2002 abbia inciso in egual misura su entrambe le categorie dei soggetti, soltanto i primi beneficerebbero della sospensione del versamento della propria quota di contribuzione;
l'Inpdap, nonostante tutto, ha emanato una circolare - che gli interpellanti giudicano irragionevole - in data 20 aprile 2007, nella quale stabilisce che i datori e lavoratori pubblici colpiti da eventi sismici nelle province di Campobasso e Foggia, nella provincia di Catania e nelle regioni Marche ed Umbria, sono esclusi dai benefici della sospensione dei contributi e devono pagare il credito contributivo in un'unica soluzione oppure in un pagamento dilazionato fino a 60 mesi;
tali decurtamenti creerebbero ed hanno già creato situazioni insostenibili per molti dei lavoratori interessati, che si ritrovano una busta paga di poche centinaia di euro o comunque cifre assolutamente insufficienti per sostenere le esigenze della vita quotidiana;
l'Inpdap, inoltre, ha inviato intimazioni alle amministrazioni pubbliche della provincia di Campobasso, invitandole a pagare il debito residuo entro e non oltre il giorno 15 giugno 2007;
le amministrazioni comunali interessate si troverebbero improvvisamente in dissesto finanziario;
tutto ciò è determinato da una valanga di interpretazioni libere della legge n. 225 del 1992, dovuto dall'approvazione del comma 1-bis dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 2006, n. 290;
in simile condizione sono le zone colpite da calamità naturali in Sicilia, dove si è adottato un atteggiamento e delle misure che appaiono coerenti e comprensive per le popolazioni colpite, il comma 1011 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 stabilisce: «Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali»;
al momento, però, sussistono evidenti contraddizioni nella sua applicazione, che pare anzi non essere stata recepita da tutti gli enti interessati;
l'Inpdap, infatti, ha richiesto, inviando la documentazione necessaria agli interessati, l'avvio della procedura per il rimborso in 24 rate dei contributi percepiti nel 2004;
l'Inpdap rivendica la legittimità di tale iniziativa, ai sensi di quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3442 del 2005, che modifica
le rate per la restituzione dei contributi dalle 100 previste precedentemente a 24 appunto;
in merito a tale richiesta si è già pronunciato in via definitiva il Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale, con sentenza depositata in data 12 aprile 2007, il cui effetto si estenderà anche a favore di coloro che non erano parti del giudizio: ha rigettato l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri avverso le sentenze del tribunale amministrativo regionale di Catania che avevano annullato l'ordinanza n. 3442 del 2005, riconoscendo ai lavoratori pubblici la sospensione dei contributi;
per quanto riguarda la provincia di Catania appare, dunque, che il comma 1-bis della legge del 6 dicembre 2006, n. 290, sia in netta contraddizione con la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa e in contrasto evidente con la corretta interpretazione ed applicazione del comma 1011 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007;
per la provincia di Campobasso, come suddetto, l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Molise ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale del comma 1-bis dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 2006, n. 290;
la situazione verificatasi ha creato un diffuso malessere, una profonda delusione ed insoddisfazione nella popolazione del Molise, della Puglia e della Sicilia colpiti dagli eventi sismici;
in un territorio in cui tale misura rappresentava un necessario quanto dovuto aiuto in favore di una popolazione colpita gravemente dal terremoto, un aiuto necessario se si considera le enormi difficoltà di carattere socio-economico che la popolazione locale è stata ed è ancora costretta a fronteggiare;
per fronteggiare l'emergenza, comunque sia, nella provincia di Campobasso nessun intervento normativo è stato disposto per il rilancio socio-economico del territorio o quanto meno quei provvedimenti emergenziali estesi a tutte le categorie dei lavoratori, che prevedono la sospensione dei contributi e tributi e rappresentano un aiuto concreto in favore di una popolazione e di un intero comprensorio colpito gravemente dal terremoto -:
quali siano gli interventi urgenti e le iniziative, anche normative, che il Governo pensa opportuno mettere in campo per alleviare e sostenere anche le popolazioni del Molise e della Puglia, della provincia di Catania, della regione Marche e tutte quelle coinvolte e interessate dagli stati d'emergenza dovuti a calamità naturali e per sciogliere i nodi e contraddizioni legati all'articolo 6, comma 1-bis, della legge del 6 dicembre 2006, n. 290, che, di fatto, hanno creato una situazione insostenibile per le popolazioni interessate.
(2-00535) «Astore, Donadi, Raiti».
(15 maggio 2007)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:
come noto, l'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, ha proposto un'interpretazione autentica delle previsioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo che «le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro, privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile»;
a seguito di tale intervento legislativo, l'Inpdap ha emanato una circolare (n. 1463 del 16 aprile 2007), in base alla quale si è inteso dare applicazione alla norma in oggetto, nel senso di escludere le pubbliche amministrazioni e i lavoratori da queste dipendenti dall'applicazione
di tale beneficio, così avviando procedure per la restituzione dei corrispondenti contributi;
tale applicazione appare agli interpellanti più che eccepibile e foriera di un ampio contenzioso, con indesiderati effetti finanziari e gestionali per le amministrazioni coinvolte - stanti anche i tempi fissati dall'Inpdap per il recupero di tali somme, fissato in un solo mese dalla data di emanazione di detta circolare - e conseguenti situazioni di evidente disparità di trattamento dei lavoratori, in ragione della sola natura, pubblica o privata, dei datori di lavoro;
si registrano già pronunciamenti del tribunale amministrativo regionale del Molise (ordinanze nn. 96 e 100 del 2007), che, accogliendo due ricorsi presentati da dipendenti pubblici, relativi a provvedimenti analoghi adottati dal medesimo ente previdenziale pubblico, ha sospeso i giudizi e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, ritenendo «rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 2 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290»;
secondo le argomentazioni del tribunale amministrativo regionale del Molise, anche il citato articolo interpretativo continuerebbe ad essere affetto da ipotesi interpretative alternative, entrambe suscettibili di possibili censure costituzionali, «sia ove interpretato nel senso di conferire solo ai datori di lavoro e ai lavoratori privati il diritto di beneficiare della sospensione dei contributi, sia ove inteso nel senso che ai soli datori di lavoro privati è concesso il beneficio di non versare la propria quota di contribuzione ai competenti istituti previdenziali»;
dovere e interesse dello Stato è, senz'altro, garantire il giusto riconoscimento di provvidenze in favore delle popolazioni, degli operatori e delle istituzioni realmente colpite da eventi calamitosi, senza, tuttavia, produrre improprie e ingiustificate disparità di trattamento -:
quali siano le valutazioni con riferimento agli effetti della normativa indicata in premessa, alla luce delle iniziative assunte dagli enti previdenziali competenti;
se e come si ritenga di dover intervenire per ribadire che intenzione e obiettivo della citata norma non sia l'esclusione delle pubbliche amministrazioni e dei loro dipendenti dal beneficio in questione, ma, piuttosto, la mera necessità di specificare il doppio requisito richiesto ai soggetti privati;
se e come si ritenga di dover intervenire per scongiurare le pesanti conseguenze finanziarie organizzative e gestionali per le amministrazioni locali interessate, già così fortemente penalizzate da eventi calamitosi, nonché l'ampliarsi di un contenzioso i cui primi pronunciamenti già sembrano profilare esiti non propizi per l'amministrazione statale.
(2-00547) «Sereni, Bocci, Merloni, Vannucci».
(29 maggio 2007)