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Allegato B
Seduta n. 162 del 31/5/2007
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta orale:
OLIVIERI e MARIO RICCI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il 17 maggio 2007 si è tenuto un incontro tra il Governo, rappresentato dai sottosegretari De Piccoli e Tononi, e le Organizzazioni sindacali Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil avente per oggetto le prospettive del gruppo Fincantieri alla luce del Piano industriale elaborato dal management aziendale;
nel corso dell'incontro, i sottosegretari presenti hanno espresso consenso nei confronti dell'ipotesi di quotazione in Borsa del gruppo;
secondo informazioni di fonte sindacale, inoltre, il sottosegretario De Piccoli ha informato le Organizzazioni sindacali che l'ipotesi di quotazione in Borsa avrebbe ottenuto l'esplicito consenso di tutte le Giunte delle Regioni nelle quali insistono stabilimenti della Fincantieri;
tra queste, quindi, anche la Regione Liguria nel cui territorio insistono gli stabilimenti di Sestri Ponente e di Riva Trigoso in provincia di Genova e quello di Muggiano in provincia della Spezia;
il 30 maggio, a Genova, si è svolta una manifestazione di lavoratori degli stabilimenti Fincantieri di Sestri Ponente e di Riva Trigoso, in conseguenza della quale, presso il Palazzo della Provincia, dove era riunito il Consiglio Regionale della Liguria, si è svolto un incontro al quale hanno partecipato da un lato dirigenti liguri e genovesi della Cgil e della Fiom e una delegazione di lavoratori e, dall'altro, esponenti di diversi gruppi consigliari regionali ed alcuni assessori della Giunta Regionale, anche in rappresentanza del Presidente Burlando, momentaneamente assente. Erano presenti in particolare il Vicepresidente Costa e gli assessori Guccinelli e Vesco. All'incontro, inoltre, ha partecipato anche l'onorevole Olivieri, firmatario di questa interrogazione e presente a Genova per testimoniare solidarietà ai lavoratori;
nel corso della riunione l'assessore alle attività produttive della Regione Liguria ha smentito in maniera categorica quanto affermato dal Sottosegretario De Piccoli nel già citato incontro del 17 maggio. In particolare l'assessore Guccinelli ha negato in maniera molto ferma che la Giunta regionale ligure e lo stesso Presidente Burlando abbiano mai espresso parere favorevole nei confronti dell'ipotesi di quotazione in Borsa di Fincantieri. Al contrario, l'assessore Guccinelli ha anche espresso l'auspicio che il Governo sospenda qualsiasi decisione sulla quotazione in Borsa e avvii un approfondito confronto sul piano industriale proposto dal management aziendale, giudicato peraltro insufficiente ed inadeguato;
da tutto ciò si evince che o il Sottosegretario De Piccoli o l'Assessore della Regione Liguria Guccinelli non hanno detto la verità -:
se corrisponda al vero quanto affermato dal Sottosegretario De Piccoli nell'incontro del 17 maggio 2007 secondo il quale tutte le Regioni che ospitano stabilimenti della Fincantieri e, tra queste, anche la Regione Liguria, avrebbero espresso parere favorevole nei confronti dell'ipotesi di quotazione in Borsa di Fincantieri.
(3-00930)
Interrogazioni a risposta scritta:
BORDO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nel novembre 2004 è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a complessivi 795 posti di Ispettore del lavoro per gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con differente riparto dei posti a concorso tra le 15 regioni partecipanti;
la suddetta procedura concorsuale determinava 795 vincitori e oltre 946 idonei non dichiarati vincitori, collocati nelle graduatorie regionali di partecipazione;
la legge finanziaria 2007, articolo 1, commi 544 e 545, prevede l'autorizzazione ad assumere «fino a trecento unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2»;
il numero di assunzioni effettive è risultato essere pari a 241 unità, stante la limitata copertura finanziaria prevista dalla legge finanziaria;
la distribuzione territoriale delle unità ha penalizzato le Regioni del Sud, destinatarie di solo 40 Ispettori del lavoro idonei rispetto alla richiesta di 1.000 unità avanzata dagli Assessori regionali al lavoro delle Regioni meridionali per far fronte alle emergenze sociali provocate dalla diffusione del lavoro nero e dal dilagare delle «morti bianche» -:
se il Governo intenda procedere allo stanziamento delle somme necessarie all'assunzione delle 59 unità residuali, riservando tale quota alle Regioni del Sud, e all'attivazione di ogni procedura utile a favorire l'assorbimento degli Ispettori del lavoro idonei presso gli enti previdenziali e assicurativi.
(4-03811)
LEOLUCA ORLANDO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il comma 1 dell'articolo 76 della legge 29 dicembre 2000 n. 388 ha disposto che l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria anche in favore dei giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Successivamente, con nota del 24 settembre 2003 (prot. n. 9PP/80907) il Ministero del lavoro ha precisato che i giornalisti assunti alle dipendenze della Pubblica amministrazione - sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato - con affidamento di incarico giornalistico, ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, devono essere obbligatoriamente iscritti presso l'Inpgi;
sempre con nota del 24 settembre 2003 (prot. n. 9PP/80907) il Ministero del lavoro ha chiarito che, per coloro che svolgono attività giornalistica in forma subordinata, l'Inpgi è sostitutivo di tutte le forme di previdenza e assistenza ed è, quindi, l'unico soggetto giuridico tenuto ad assicurarli obbligatoriamente, qualunque sia il contratto, collettivo o individuale, che disciplina il loro rapporto di lavoro;
il Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro in più di un occasione ha rappresentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) l'esigenza che vengano rimossi quei comportamenti che sono di ostacolo alla definitiva acquisizione all'Inpgi delle posizioni assicurative e dei relativi contributi previdenziali dei giornalisti operanti presso la sede centrale dell'Ente di via Ciro il Grande 21;
presso la sede centrale dell'Inps opera un nutrito gruppo di giornalisti ai quali l'Ente di previdenza da anni rimborsa la quota di iscrizione all'Albo professionale per l'attività di stampa e informazione svolta per conto dell'Istituto -:
come intenda intervenire il Ministro per far sì che l'Inps applichi le vigenti disposizioni di legge e, conseguentemente, attivi le procedure per il trasferimento all'Inpgi delle posizioni contributive relative ai dipendenti iscritti all'Albo la cui attività lavorativa è riconducibile alla professione giornalistica.
(4-03817)
CIOCCHETTI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
la signora Sabrina Genziani, una giovane donna sposata e madre di due figli, disabile dall'età di 19 in seguito ad un incidente stradale che l'ha resa paraplegica, vive a Ciampino e, come tanti altri disabili, necessita di assistenza continua ma ha perso entrambi i genitori e ha solo il marito che può provvedere alle sue necessità;
l'anno scorso, ha dovuto subire due interventi che l'hanno costretta dapprima a trascorrere tre mesi a letto in condizioni tali da non poter essere lasciata sola e, successivamente, a spostarsi avanti e indietro tra casa e ospedale per le necessarie medicazioni e il marito, pur di starle accanto e assisterla, ha dovuto prendersi ferie e permessi non retribuiti, e quando proprio non poteva esimersi dall'andare a lavorare, erano i due figlioli a prendersi cura di lei;
la legge finanziaria per il 2001, poi ripresa dal «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità» del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 42, comma 5, aveva introdotto l'opportunità di richiedere un congedo straordinario retribuito di due anni, per i genitori con figli affetti da handicap grave, ma aveva esteso, come eccezione, questo beneficio solo ai lavoratori conviventi con fratello o sorella con handicap grave e con genitori entrambi deceduti, e non anche agli altri gradi di parentela, come ad esempio è il caso del marito che assiste la moglie;
l'evidente discriminazione era stata poi censurata, solo in parte però, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 233, dell'8 giugno 2005, che aveva rilevato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, della sopraccitata legge nel punto in cui non riconosce il congedo al fratello e alla sorella conviventi con un soggetto affetto da handicap grave in presenza di genitori viventi ma a loro volta invalidi; nessuna modifica o estensione del beneficio era stata tuttavia prevista, nella sentenza suddetta, per i casi in cui il disabile non abbia né genitori viventi o in grado di accudirlo, né fratelli o sorelle conviventi, ma solo il coniuge, il quale, in base alla normativa vigente allora, poteva usufruire solo della legge n. 104 del 1992, che prevede un congedo dall'attività lavorativa della durata massima di due anni ma non retribuito;
è proprio dei giorni scorsi, una nuova sentenza della Corte costituzionale, la n. 158 del 2007, che ritorna, a distanza di due anni, su questo argomento per ampliarne la portata e riconoscere, finalmente, il diritto al congedo straordinario anche ai lavoratori che assistano il coniuge disabile, dichiarando così l'illegittimità parziale dell'articolo 42, comma 5, del succitato decreto legislativo del 26 marzo 2001 -:
se, tenuto conto degli ultimi sviluppi di questa lunga e sentita vicenda, non intenda emanare tempestive istruzioni operative ai propri uffici per far sì che quanto disposto dalla recente sentenza della Corte costituzionale, e già vigente dal momento della pubblicazione, venga recepito da tutti gli Istituti previdenziali interessati e messo in atto.
(4-03836)
LOMAGLIO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
nel 1997 veniva firmato un accordo per l'attuazione di un progetto LSU consistente nel subentro dell'Ausl n. 5 di Messina nelle strutture operative dell'ex AIAS (Associazione Italiana Assistenza agli Spastici) di Milazzo, dichiarata insolvente, al fine di garantire i livelli occupazionali ed il mantenimento del supporto riabilitativo ai portatori di handicap, rimasti senza assistenza;
alla scadenza del progetto LSU (1998) i 105 lavoratori costituivano tre Cooperative sociali (Teseos, Obiettivo Salute e
Lavoro, Rigenera) e stipulavano una convenzione con la l'Ausl n. 5 di Messina per la prosecuzione delle prestazioni di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare a favore dei portatori di handicap. Tale convenzione prevedeva che la titolarità del servizio restasse in capo alla Ausl n. 5, che l'attività di carattere strettamente medico venisse svolta dal personale in forza presso la stessa Ausl nei singoli centri di riabilitazione e che le cooperative sarebbero state remunerate sotto forma di «rimborso dei costi sostenuti per il personale assunto»;
allo scadere della convenzione, nel 2000, venne costituita una società mista denominata Società Servizi Riabilitativi S.p.A. il cui socio di maggioranza rimaneva la Ausl n. 5 mentre le tre cooperative sopra menzionate rappresentavano i soci privati. Tale società veniva costituita in applicazione dell'articolo 1 comma 21 del decreto legge del 1o ottobre 1996 n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996 n. 608, modificato dall'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo del 25 marzo 1997 n. 67, recepito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 30 del 7 agosto 1997 e dell'articolo 10 comma 2 del n. 468 del 1997. Risulta quindi evidente che la costituzione della SSR s.p.a., peraltro sancita nel corso di un incontro tra le organizzazioni sindacali e l'Ausl n. 5 presso la Prefettura di Messina, era stata realizzata in attuazione della normativa prevista dal cosiddetto «Pacchetto Treu», con l'esclusione esplicita del modello alternativo della sperimentazione gestionale. A seguito di tale costituzione, venne stipulata un'apposita convenzione tra la Ausl n. 5 e la SSR S.p.a. per mezzo della quale quest'ultima diveniva il soggetto giuridico interlocutore dell'azienda, rappresentando al contempo l'ente strumentale deputato alla erogazione delle prestazioni sanitarie domiciliari ed ambulatoriali richieste nel territorio. Sotto il profilo della remunerazione dei servizi resi, si stabiliva il semplice rimborso del costo sopportato dalle cooperative sociali per il personale, nonché una ulteriore percentuale forfetaria pari al 3 per cento per le spese generali di gestione. Dal mese di gennaio 2002 la convenzione subiva una modifica consistente nella remunerazione dei servizi riabilitativi secondo il numero delle prestazioni rese (più uno sconto in favore della Ausl) e ciò principalmente per garantire la Ausl che, a fronte del pagamento degli stipendi ai lavoratori, venissero effettivamente corrisposte prestazioni numeriche congrue rispetto alla spesa sostenuta;
la modifica veniva realizzata, peraltro, anche in vista delle nuove norme sull'accreditamento emanate nell'aprile 2002. Subito dopo la Società si dotava di una propria struttura, di uffici e di personale amministrativo preposto a gestire i processi organizzativi e contabili;
nel 2005, l'Ausl rendeva noto che non sarebbe stato possibile procedere al rinnovo dell'accordo, stante la durata massima quinquennale prevista dal cosiddetto «pacchetto Treu» per le convenzioni attuative delle finalità di legge. In quell'occasione l'Ausl e la SSR concordarono nel ritenere, tuttavia, che la SSR potesse considerarsi ente «preaccreditato» soprattutto in considerazione del fatto che gli atti convenzionali esistenti tra i due soggetti già implicitamente contenevano l'autorizzazione allo svolgimento del servizio reso. Per tale motivo, la SSR stabiliva di inoltrare all'Ausl espressa istanza di autorizzazione sanitaria, dall'Azienda concessa in data 28 agosto 2005. Successivamente si stipulava una nuova convenzione annuale tra l'Ausl e la SSR, con la quale si stabilivano i volumi e le tipologie di prestazioni, le tariffe e gli sconti da applicare;
nel 2006, in prossimità del termine della nuova convenzione, venivano sollevate alcune perplessità da parte dell'Assessorato Regionale Sanità circa la legittimità della SSR, ritenendo che una norma contenuta nel cosiddetto «Decreto Bindi» (decreto legislativo n. 229 del 1999 articolo 9-bis, comma 4) confligesse con l'ammissibilità della costituzione della Società;
tale ipotesi determinava una vibrata protesta da parte dei lavoratori (159 unità
distinguibili in varie tipologie professionali) e delle organizzazioni sindacali di categoria, a conclusione della quale scaturiva una prima proroga trimestrale della convenzione Ausl-SSR (scadenza ottobre 2006) e, quindi, una seconda proroga semestrale (scadenza aprile 2007).
nell'imminenza della nuova scadenza, l'Assessorato Regionale alla Sanità ha deciso di avviare un tavolo di consultazione tra i soggetti interessati finalizzato a reperire una soluzione stabile ai problemi sopra esaminati;
in ordine ad alcuni rilievi emersi durante gli incontri con l'Assessorato vi è da osservare che:
della utilizzabilità della forma tecnica della società mista, per lo svolgimento dei servizi riabilitativi in via strumentale all'attività istituzionale della Ausl n. 5, non può certamente dubitarsi, né esistono, dal punto di vista legale, problemi in ordine alle «condizioni per la prosecuzione delle attività della società mista» come sembra aver affermato l'Assessorato Regionale alla Sanità nell'ambito del tavolo di consultazione. In merito alla presunta non corrispondenza della forma della società mista alla cosiddetta «legge Bindi» bisogna sottolineare che tale verifica è già stata posta in essere dal Notaio rogante e dall'autorità giudiziaria omologante del tempo. Si tenga infine presente che la declaratoria di nullità di una s.p.a. per violazione di legge, è allo stato della legislazione vigente, assolutamente inammissibile, stante la tassatività delle cause legali di nullità elencate all'articolo 2332 del codice civile;
la gestione della SSR s.p.a. si segnala per aver costantemente chiuso in utile i propri bilanci e per aver avuto, nel corso del tempo, delle spese di funzionamento estremamente contenute. Sotto il profilo della gestione operativa occorre rilevare che la SSR eroga le prestazioni riabilitative per conto dell'Ausl, titolare del servizio, con una presenza continua nei 108 Comuni del territorio di competenza ed anche in quelle zone nelle quali le strutture private non accettano di operare, a causa di forti diseconomie di servizio. Allo stato attuale la SSR dispone di 159 operatori, i quali erogano oltre 159.000 prestazioni per l'anno per 3.000 utenti, distribuite tra «ambulatoriali», rese in 11 centri di Riabilitazione e «domiciliari» rese in 108 Comuni della Provincia di Messina;
gli sconti imposti per convenzione dall'Ausl alla SSR comportano un risparmio di spesa di circa 750.000 a favore del bilancio regionale. A ciò si aggiunge il rilevante beneficio organizzativo in termini di efficienza e diffusione del servizio riabilitativo che l'Ausl riesce a realizzare avvalendosi di forza lavoro altrui (SSR) e di programmazione e vigilanza proprie. È infatti il Dipartimento per la Riabilitazione a programmare la tipologia, il numero e la ripartizione delle prestazioni riabilitative sul territorio;
ogni incremento della dipendenza diretta e/o indiretta della SSR si è determinato a seguito di espresse richieste provenienti dal socio maggioritario Ausl n. 5, il quale ha costantemente accresciuto i livelli di richiesta delle prestazioni riabilitative, imponendo alla Società la necessità di dotarsi di nuovo e più qualificato personale;
va sottolineato che l'Ausl (e quindi la Regione Sicilia) non ha mai sostenuto alcun costo per il mantenimento o il funzionamento della SSR, le cui spese sono sempre state contenute entro il budget impegnato dalla stessa per la remunerazione dei servizi resi dalla SSR. E va precisato inoltre che la SSR ha sempre chiuso in utile il proprio bilancio. Nel 2002, poi, la SSR ha iniziato ad erogare prestazioni riabilitative anche nelle zone più remote della provincia dei Messina, fino a quel momento non raggiunte dal servizio;
scaduta l'ennesima proroga, si è tornati alla situazione di prima quando l'Assessorato Regionale alla Sanità dichiarò di non poter procedere al rinnovo della convenzione per motivi di ordine burocratico
(mancato accreditamento della SSR presso la Ausl). A questo punto, i lavoratori della SSR, unitamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali sono scesi in piazza (occupando gli uffici della Ausl e minacciando anche lo sciopero della fame) per chiedere maggiori garanzie circa il futuro della Società. Secondo quanto affermato dai vertici della CGIL «ancora oggi, in mancanza di un atto formale, restano indefinite le motivazioni alla base di questa situazione che sta mettendo a rischio 150 posti di lavoro e la salute di duemila pazienti. L'Assessore Lagalla, deve dare risposte concrete individuando un percorso serio e definitivo, con tempi e modalità certe, per l'accreditamento di SSR, a garanzia di tutti i posti di lavoro, sulla base del percorso di stabilizzazione previsto proprio dalla legge Treu, volto ad ottenere l'assunzione diretta a tempo indeterminato di tutti i lavoratori presso la Ausl. Le poche e non motivate osservazioni mosse dall'assessorato regionale sulla esistenza di SSR producono conseguenze che vanno ben al di là dello specifico caso in questione, mettendo in discussione tutti i processi di stabilizzazione o impiego del personale in tutte le società miste. Per tutta risposta, l'Assessore Lagalla, ha stabilito una nuova proroga di circa due mesi;
ormai inserita tra gli enti accreditabili, la SSR si avvia quindi verso l'adozione di modelli di organizzazione e gestione diretti al mantenimento della stabilizzazione dei dipendenti, dal momento che l'obiettivo in vista dei quale la Società stessa è stata costituita ed ha sempre operato rimane quello della piena e stabile occupazione delle numerose professionalità oggi impiegate -:
se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi per porre fine ad una questione che investe il fondamentale diritto al lavoro di ciascun individuo, garantendo la continuità dell'esperienza nata grazie alla legge Treu, con l'obiettivo di tutelare e valorizzare le professionalità e le competenze dei lavoratori ex Aias, così come accaduto in altre realtà italiane grazie alla costituzione di analoghe società miste. Raggiungendo tale obiettivo, si consentirebbe altresì di mantenere un alto livello di prestazioni socio-sanitarie, rivolte ad un'utenza meritevole di particolare tutela, che sono state sinora garantite dagli operatori ex Aias.
(4-03838)