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Allegato A
Seduta n. 165 del 6/6/2007
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(Sezione 6 - Accordi di cooperazione tra la Bielorussia e l'Italia in materia di affidamento di minori)
PEDRINI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
una bimba di dieci anni, orfana bielorussa, da tre anni ospitata nei mesi estivi da una coppia di Cogoleto (Genova), che da tempo aveva chiesto la sua adozione, ha trovato il coraggio di raccontare alla madre di aver subito violenze e angherie da parte di coetanei e di ragazzi più grandi, che vivevano nello stesso ambiente;
in data 16 agosto 2006 il tribunale dei minori di Genova aveva affidato questa bambina al comune di Cogoleto (Genova) a seguito dell'accertamento delle violenze subite in Bielorussia;
in data 7 settembre 2006 lo stesso tribunale emetteva improvvisamente un nuovo provvedimento di revoca del precedente e in contraddizione con lo stesso, che prevedeva il rientro immediato in Bielorussia della minore;
tale provvedimento di revoca prevedeva che il rientro dovesse avvenire il giorno successivo, ovvero l'8 settembre 2006, così come peraltro, per quanto risulta all'interrogante, il console bielorusso aveva affermato già da due settimane;
mentre la bambina doveva essere rimpatriata in data 8 settembre 2006, il provvedimento di revoca era stato notificato alla famiglia affidataria solo in data 11 settembre 2006;
risulta all'interrogante che il 5 settembre 2006 il presidente dei tribunale dei minori di Genova aveva inviato un fax al ministero della giustizia, in cui si sottolineava come le relazioni mediche sulla minore impedivano al momento il rientro in Bielorussia della stessa;
sarebbe stato più che mai opportuno che la vicenda fosse stata chiarita, se non altro perché si trattava di una minore di anni 10, che, secondo chiare e convergenti perizie psicologiche, oltre che dai suoi racconti, pare sia stata oggetto di abusi e violenze;
invece la bambina rimpatriata, sembra contro la sua volontà e senza che ci sia stata una richiesta da parte della sua famiglia di origine, è stata semplicemente affidata ad un istituto diverso da quello dove si sarebbero verificati gli abusi;
ogni intervento da parte delle autorità bielorusse sembra si sia basato sull'osservanza formale delle procedure e delle competenze, ma purtroppo non è stato rispettato il principio del superiore interesse del minore sancito da norme nazionali e convenzioni internazionali -:
se esista un accordo bilaterale di cooperazione internazionale con la Bielorussia che preveda un'ipotesi come quella esposta in premessa, in base al quale sia possibile richiedere una verifica sulle attuali condizioni psicologiche e fisiche della bambina, nonché assumere iniziative per riportarla in Italia, essendo stati violati, ad avviso dell'interrogante, i suoi diritti.(3-00941)
(5 giugno 2007)