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Allegato A
Seduta n. 165 del 6/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 14)
ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 39.
(Interpretazione autentica in materia di durata delle operazioni di finanziamento).
1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis.1 L'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, va interpretato nel senso che si considerano a medio e lungo termine anche le operazioni di finanziamento, di durata contrattuale superiore ai diciotto mesi, in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 39.
(Interpretazioni autentica in materia di durata delle operazioni di finanziamento).
Sopprimerlo.
39. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).