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Allegato A
Seduta n. 166 del 7/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 5)
ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 33.
(Interventi per lo sviluppo delle piccole imprese).
1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per l'incentivazione di servizi associati per lo sviluppo delle piccole imprese che operano nel campo delle biotecnologie, della biologia avanzata e che utilizzano piattaforme tecnologiche dei centri di ricerca pubblici, con una dotazione finanziaria per l'anno 2007 pari a 5,5 milioni di euro. La finalità del Fondo è quella di favorire, ai fini della competitività dei settori interessati, l'acquisizione in forma associata di servizi nei campi della ricerca e dell'analisi dei mercati, della promozione e della comunicazione.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità, i criteri e i limiti del contributo.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 33.
(Interventi per lo sviluppo delle piccole imprese).
All'articolo aggiuntivo 33.0301. della Commissione, comma 1, alinea, sostituire le parole: delle ordinarie dotazioni di bilancio delle amministrazioni competenti con le seguenti: degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e.
0. 33. 0301. 2. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 33. 0301 della Commissione, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, ivi compresi i consumi energetici sostenuti per la produzione e, in relazione ai prodotti, per il trasporto.
0. 33. 0301. 1. Turco.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. (Trasparenza ecologica dei mercati). - 1. Al fine di favorire la trasparenza ecologica dei mercati, aumentando la consapevolezza e riducendo i costi ambientali del ciclo di vita dei prodotti finali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la diffusione della contabilità ambientale ed energetica anche attraverso la misurazione dei flussi di materia, favorendo la diffusione di dichiarazione ambientale di prodotto istituita dalle norme ISO serie 14020, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio delle amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostegno alla valutazione e certificazione del ciclo di vita del prodotto (fase di produzione, fase d'uso, fase di fine vita);
b) comunicazione rivolta ai consumatori, individuali e collettivi, di informazioni dettagliate circa le prestazioni ambientali dei prodotti e dei servizi;
c) ampia campagna di sensibilizzazione rivolta al mercato per la diffusione della dichiarazione ambientale del prodotto e degli altri strumenti idonei a raggiungere gli obiettivi.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da esprimere entro sessanta giorni dall'assegnazione.
33. 0301. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. (Trasparenza ecologica dei mercati). - 1. Al fine di favorire la trasparenza ecologica dei mercati, aumentando la consapevolezza e riducendo i costi ambientali del ciclo di vita dei prodotti finali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la diffusione della «dichiarazione ambientale di prodotto» istituita dalle norme ISO serie 14020, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valutazione e certificazione da parte terza indipendente degli aspetti ambientali e degli impatti potenziali lungo tutto il ciclo di vita del prodotto (fase di produzione, fase d'uso, fase di fine vita);
b) comunicazione rivolta ai consumatori, individuali e collettivi, di informazioni dettagliate circa le prestazioni ambientali dei prodotti e dei servizi;
c) ampia campagna di sensibilizzazione rivolta al mercato per la diffusione della dichiarazione ambientale del prodotto.
33. 03. Bonelli, Trepiccione.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. - (Disposizioni in materia di convenzioni quadro). - 1. All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «gli articoli 24 e 26» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 24».
33. 0500. Governo.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. - (Disposizioni concernenti Fintecna s.p.a). - 1. All'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «legge 15 giugno 2002, n. 112» sono aggiunte le seguenti: «ovvero una delle società dalla stessa controllate».
33. 0501. Governo.