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Allegato A
Seduta n. 166 del 7/6/2007
...
(A.C. 2272-bis - Sezione 12)
ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 49.
(Stazioni sperimentali per l'industria).
1. Gli enti riordinati con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, in quanto
svolgono istituzionalmente attività di ricerca industriale, sono equiparati, ai fini di cui al comma 506 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, agli enti pubblici di ricerca e sono esclusi dall'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 49.
(Stazioni sperimentali per l'industria).
Sopprimerlo.
49. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
All'emendamento 49.300. (nuova formulazione) della Commissione, comma 2, sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: e a decorrere dall'anno 2008 con le seguenti: per gli anni 2008 e 2009
0. 49. 300. 1. La Commissione.
(Approvato)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 49. - 1. Agli enti riordinati con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, in quanto enti pubblici economici, proporzionalmente ed esclusivamente per le voci di spesa e di costo preventivate in bilancio la cui fonte di finanziamento non sia riferibile alla lettera b) dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, non si applica l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
49. 300. (nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)