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Allegato A
Seduta n. 169 del 13/6/2007
...
(A.C. 2600 - Sezione 3)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, nonché le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i princìpi e i criteri di cui all'articolo 9-bis della medesima legge. I medesimi decreti legislativi sono altresì adottati con le procedure previste dall'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005 e, per quanto riguarda la direttiva 2002/98/CE, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure fissati dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, in coordinamento con le prescrizioni della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Gi schemi dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti legislativi, al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE e all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE. All'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, il comma 5-bis è abrogato.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
Sopprimere il comma 1.
1. 1. Fugatti, Brigandì.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2007 con le seguenti: 1o settembre 2007.
1. 3. Fugatti, Brigandì.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2007 con le seguenti: 5 settembre 2007.
1. 4. Fugatti, Brigandì.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2007 con le seguenti: 10 settembre 2007.
1. 5. Fugatti, Brigandì.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2007 con le seguenti: 15 settembre 2007.
1. 6. Fugatti, Brigandì.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2007 con le seguenti: 20 settembre 2007.
1. 7. Fugatti, Brigandì.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2007 con le seguenti: 25 settembre 2007.
1. 8. Fugatti, Brigandì.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2007 con le seguenti: 1o ottobre 2007.
1. 9. Fugatti, Brigandì.
Al comma 1, sostituire le parole: i decreti legislativi con le seguenti: uno o più decreti legislativi.
1. 10. Fugatti, Brigandì.
Al comma 1, sopprimere le parole: 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto,
1. 11. Fugatti, Brigandì.
Al comma 1, sostituire le parole da: 2004/25/CE fino alla fine del comma con le seguenti: 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, nonché le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE. Inoltre il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 31 dicembre 2007 un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.
1. 2. Germontani, Leo.
Al comma 1, sopprimere le parole da:, 2004/25/CE fino a: acquisto.
1. 12. Fugatti.
Sopprimere il comma 2.
1. 13. Fugatti, Brigandì.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, con riferimento alla direttiva 2004/25/CE, secondo l'ulteriore principio in base al quale gli obblighi degli amministratori di ottenere l'accordo degli azionisti rispetto all'adozione di misure difensive a fronte di una offerta pubblica di acquisto sulla società, e l'obbligo di sospendere i diritti speciali dei soci relativi a talune azioni, in pendenza di una offerta pubblica di acquisto, si applicano a condizione che analoghe previsioni siano previste dall'ordinamento della società estera che promuove l'offerta pubblica di acquisto.
1. 14. Giancarlo Giorgetti, Fugatti, Gianfranco Conte.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, con riferimento alla direttiva 2004/25/CE, secondo l'ulteriore principio che prevede una clausola di reciprocità, in base alla quale nel caso in cui l'acquisizione del controllo di una società sia promossa da una società estera, si possono applicare le misure difensive previste dalla normativa del Paese di provenienza della società che promuove l'acquisizione.
1. 15. Fugatti.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, con riferimento alla direttiva 2004/25/CE, secondo l'ulteriore principio che prevede che è data possibilità alle imprese di ricorrere a misure difensive a fronte di offerte di acquisto provenienti da società estere.
1. 16. Fugatti.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 17. Fugatti, Brigandì.
Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, sopprimere il quarto e il quinto periodo.
1. 18. Fugatti, Brigandì.
Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
Conseguentemente, sopprimere il quinto periodo.
1. 19. Fugatti, Brigandì.
Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: è con le seguenti: deve essere.
1. 20. Fugatti, Brigandì.
Al comma 2, quarto periodo, sopprimere la parola: anche.
1. 21. Fugatti, Brigandì.
Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: per i profili finanziari.
1. 22. Fugatti, Brigandì.
Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.
1. 23. Fugatti, Brigandì.
Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: conformarsi con la seguente: adeguarsi.
1. 24. Fugatti, Brigandì.
Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: alle Camere con le seguenti: alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
1. 25. Fugatti, Brigandì.
Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: alle Camere con le seguenti: ai due rami del Parlamento.
1. 26. Fugatti, Brigandì.
Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: dieci giorni.
1. 27. Fugatti, Brigandì.
Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 28. Fugatti, Brigandì.
Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quindici giorni.
1. 29. Fugatti, Brigandì.
Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: venticinque giorni.
1. 30. Fugatti, Brigandì.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ad integrazione dei criteri di delega stabiliti nel presente articolo, nell'uniformare la legislazione italiana a quella europea in attuazione della direttiva 2004/25/CE, il Governo è altresì tenuto ad adeguarsi al criterio di massima di reciprocità tra tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.
1. 31. Germontani.
Sopprimere il comma 3.
1. 32. Fugatti, Brigandì.
Sopprimere il comma 4.
1. 33. Fugatti, Brigandì.
Al comma 4, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.
1. 35. Fugatti, Brigandì.
Al comma 4, sostituire le parole: due anni con le seguenti: dodici mesi.
1. 36. Fugatti, Brigandì.
Al comma 4, sostituire le parole da: emanato fino alla fine del comma con le seguenti: di cui al comma 1, il Governo può emanare, disposizioni integrative o correttive del suddetto decreto legislativo, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dei trasporti, che individua le disposizioni del decreto legislativo su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.
1. 34. Fugatti, Brigandì.
Al comma 4, sopprimere le parole: e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005.
1. 37. Fugatti, Brigandì.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Il Governo, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.
1. 38. Fugatti, Brigandì.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 è adottato su proposta del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati.
1. 39. Fugatti, Brigandì.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un tavolo di concertazione con i rappresentanti della categoria delle imprese di autotrasporto, al fine di eliminare gli ostacoli che impediscono al settore di raggiungere livelli maggiormente competitivi, nel rispetto di comuni regole di mercato, e di aumentare i livelli della sicurezza della circolazione stradale.
1. 01. Fugatti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Ai fini del recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un tavolo di concertazione con i rappresentanti della categoria delle imprese di autotrasporto.
1. 02. Fugatti.