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Allegato B
Seduta n. 171 del 18/6/2007
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SALUTE
Interrogazioni a risposta scritta:
LO MONTE. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la sclerosi multipla è una frequente causa di disabilità acuta e cronica in persone di giovane e media età;
è una malattia neurologica cronica, auto-immune e progressivamente invalidante in quanto colpisce il sistema nervoso centrale, cioè il cervello, il midollo spinale e i nervi ottici. Fra le malattie di origine neurologica, la sclerosi multipla è quella che provoca il maggior numerosi disabili;
l'Associazione A.I.S.M. di Nicosia, in Provincia di Enna, che opera in questo territorio dal gennaio 2007, è nata per l'esigenza dei malati di sclerosi multipla che trovano difficoltà insormontabili per ottenere: diagnosi, farmaci, attenzione da parte dei medici di base, riconoscimento dell'invalidità;
i problemi che affliggono i malati e le loro famiglie sono molteplici e una delle difficoltà principali che si trovano ad affrontare queste persone riguarda le cure, in particolare la somministrazione dell'interferone;
tale sostanza deve essere somministrata tre volte la settimana ad un malato ed è ritirabile solo nel centro neurologico dove il paziente è in cura. Per quanto riguarda la Regione Sicilia i centri si trovano Catania, Cefalù e Messina. Tali centri distano da Nicosia circa 100 chilometri;
l'interferone viene comunque somministrato presso la farmacia ospedaliera di Nicosia ai malati di epatite di conseguenza, anche se la patologia è diversa, anche i malati di sclerosi multipla potrebbero accedere a questo tipo di servizio -:
quali provvedimenti il Ministro interrogato ha intenzione di adottare affinché anche i soggetti affetti da sclerosi multipla possano accedere, con il minor disagio possibile, alle cure e dunque se è possibile ritirare il farmaco presso la farmacia ospedaliera di Nicosia.
(4-04045)
MINASSO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in materia di accesso alla carriera dirigenziale medica in ambito pubblico ed all'attività professionale rivolta a strutture private, si deve fare riferimento in primis al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ed al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, che prevede i requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e i requisiti e i criteri per l'accesso ai livelli dirigenziali per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
tale documento rimette ad un decreto successivo la definizione delle tabelle valevoli per la valutazione e la verifica dei titoli di carriera delle specializzazioni;
i decreti emanati a tal fine sono il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 ed il decreto ministeriale del 31 gennaio 1998 che tratta delle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale;
la normativa in questione prevede determinati criteri di idoneità che, evidentemente, non erano necessari ai medici divenuti dirigenti prima dell'entrata in vigore dei decreti stessi;
la legge regionale della Liguria del 30 luglio 1999, n. 20, recependo il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, ha emanato delle norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, prevedendo anche l'istituzione di una commissione tecnica per la verifica dei requisisti di accreditamento;
negli ultimi mesi la Regione Liguria ha iniziato ad attuare le procedure di accreditamento, con richiesta alle strutture sino ad oggi operanti in regime di accreditamento provvisorio di autocertificare la propria tipologia (comunità terapeutica, RSA, comunità alloggio, eccetera) senza svolgere alcuna verifica circa l'attività sino ad oggi effettivamente svolta da dette strutture e quindi circa le loro reali caratteristiche;
conseguentemente viene richiesto a tali strutture di dotarsi di personale dirigente medico avente i requisiti previsti nella normativa vigente dal 1998 sollevando problemi, per quei medici che erano stati ritenuti idonei sia prima dell'entrata in vigore della normativa che in pendenza della stessa (dal 1998 ad oggi sono stati infatti riconosciuti idonei medici privi della specialità richiesta ma con specialità simili od anche privi di specialità ma comunque con un curriculum professionale qualificante, come da sempre previsto da tutte le normative riguardanti la professione medica);
tutto ciò, nonostante gli accreditamenti provvisori siano stati concessi proprio sulla base del curriculum di detti medici;
a questo proposito si dovrebbero elencare una serie di osservazioni: in primo luogo, chiunque intraprenda una professione è normale che lo faccia sulla base delle normative vigenti al momento dell'inizio dell'attività. Ciò significa che se un medico ha intrapreso la sua carriera quando l'idoneità consisteva nell'avere laurea ed abilitazione e l'accesso alla dirigenza comportava la specialità specifica o corrispondente a cinque anni di attività in un determinato servizio, egli non può essere rimosso o dichiarato inidoneo sulla base di leggi successive; esse infatti, in base al principio della irretroattività della legge, avranno valore solo nei confronti di coloro che intraprenderanno la professione successivamente all'entrata in vigore della normativa di settore. Quanto detto dovrebbe essere valido anche nel caso di copertura di incarichi dirigenziali in strutture private accreditate che operano di fatto come parte del pubblico;
si consideri inoltre che l'Assessorato alla sanità della Regione Liguria basa le sue dichiarazioni di inidoneità su decreti locali, come il regolamento n. 4 del 1996 e sulla normativa nazionale in essere dal 1998. Va però sottolineato che lo stesso Assessorato ha dichiarato idonei uno svariato numero di medici non in possesso dei requisiti previsti da tali norme e tale situazione si è verificata sia nel privato accreditato, od in via di accreditamento, che nel pubblico;
questo stato di cose non sarebbe una prerogativa della Regione Liguria ma, analizzando anche il comportamento di altre amministrazioni locali, si evince che la stessa prassi si è verificata e perdura su tutto il territorio nazionale;
dunque se la consuetudine non basata su legge ma sugli usi compensa il vuoto legislativo e diviene una sorta di «legge di fatto», parimenti la desuetudine nei confronti di una norma approvata ma mai applicata (e in questo caso trattiamo di una prassi in essere per un periodo superiore ai dieci anni) ha sempre comportato la validità di quanto fatto nella non ottemperanza della legge stessa che, in quanto non applicata, è forse considerata non valida;
questa desuetudine sembra resistere ancora oggi, visto che l'ASL 1 imperiese ha
pubblicato sulla Stampa in data 21 febbraio 2007 (quindi in contemporanea alle contestazioni fatte circa l'idoneità professionale di alcuni medici) un bando per direttori sanitari di presidio in cui i requisiti richiesti sono quelli precedenti alle norme in oggetto, cioè specialità equipollenti od affini oppure comprovata esperienza nel settore, quando non la semplice laurea in medicina e chirurgia ed altri bandi analoghi compaiono sulla rivista dell'Agenzia Liguria Lavoro Io lavoro newsletter nn. 221 e 222 del 2007 anche in relazione ad AA.SS.LL. diverse dalla 1 ed anche non liguri;
inoltre è importante ribadire che le idoneità vengono valutate sulla base delle richieste di tipologia fatte da strutture che, in essere del regolamento n. 4 del 1996, sono sempre state definite «presidi terapeutico riabilitativi» senza indicare di quale categoria esse facessero effettivamente parte;
ovviamente la richiesta di accreditamento verte quasi sempre sulla categoria più alta e maggiormente redditizia, cioè la comunità terapeutica, anche se in realtà trattasi di attività mista. Ma se il dirigente medico era considerato valido in precedenza, la richiesta di collocazione in una categoria differente o superiore non può e non deve risultare ad esso lesiva;
va inoltre specificato che attualmente dovrebbe essere in itinere un nuovo regolamento volto a modificare i criteri sopra citati; se ciò dovesse verificarsi, potrebbe accadere che dette strutture non debbano avere più le caratteristiche previste dal regolamento n. 4 ed in tal caso le procedure di accreditamento dovrebbero essere sospese sino al varo della nuova normativa, comprese le dichiarazioni di idoneità del personale medico;
quanto sopra enunciato andrebbe integrato con altre considerazioni non riguardanti in senso stretto la fattispecie; in primo luogo i decreti ministeriali indicanti le equipollenze risulterebbero carenti, in quanto non terrebbero conto né delle specialità che hanno cambiato definizione (ad esempio il termine «criminologia» dovrebbe essere considerato equipollente alla locuzione «psichiatria forense») né dei contenuti delle vecchie specialità ad oggi frammentate ma portatrici di competenze attribuite solo alle specialità in essere al momento dell'emissione del decreto, togliendo di fatto valore giuridico a titoli universitari che per legge tale valore continuano ad avere;
sarebbe perciò necessario riprendere in esame con maggiore attenzione la materia, prevedendo specializzazioni «comparate» ed una minore rigidità, in quanto essa è sintomo di scarsa competenza su ciò di cui si tratta;
va inoltre considerato che le norme, avendo valenza erga omnes, devono essere applicate indistintamente a tutti: quindi se risulta inidoneo un medico che svolge la propria attività dirigenziale da anni in una struttura accreditata e quindi assimilata al pubblico, dovrà allo stesso modo essere tale anche il collega che opera nel pubblico; questo significa che se decade uno dovrebbe decadere dall'incarico anche l'altro;
partendo da tali premesse, tutti i dirigenti di I e II livello operanti nelle ASL e nelle A.O. privi dei requisiti richiesti dalle norme che si vogliono far valere debbono essere dichiarati decaduti dall'incarico e licenziati qualora non vi sia un posto consono ai titoli in loro possesso, tutto ciò non tenendo nella dovuta considerazione la competenza professionale acquisita, la produttività del dirigente e non da ultimo, il rapporto di fiducia medico-paziente che inevitabilmente si viene ad instaurare nel tempo;
se andiamo inoltre a considerare le normative vigenti in materia di funzionari pubblici di fascia D e di dirigenti, notiamo che attualmente non è più possibile accedere a tali incarichi senza laurea; eppure molti di essi ricoprono tali ruoli con il semplice diploma, sulla base delle normative in vigore al momento dell'assunzione e delle eventuali promozioni;
se i medici non possono più usufruire di questo diritto, allora anche tutti i funzionari e dirigenti pubblici od appartenenti ad aziende di proprietà di enti pubblici non in possesso di laurea dovrebbero essere declassati a funzionari di fascia C, indipendentemente dall'anzianità di servizio, dalla competenza e dall'opportunità politica, considerando che, qualora non vi sia disponibilità di posti in fascia C, essi al pari dei medici, dovranno essere licenziati in quanto inseriti in posizioni a cui non hanno diritto;
tutto ciò in ottemperanza all'articolo 3 e seguenti della Costituzione, secondo cui i cittadini sono uguali davanti alla legge ed hanno quindi pari diritti e doveri;
da ciò si deduce che l'applicazione rigida ed arbitraria di una norma riguardante una categoria comporta necessariamente l'applicazione di norme analoghe vigenti per altre categorie di cittadini;
infine si ritiene che i medici, al pari delle altre categorie operanti nel pubblico, debbano essere valutati sulla base delle idoneità a suo tempo concesse, considerando valide le norme successive (o l'applicazione attuale di norme in essere ma desuete) solo per chi richiede l'idoneità ed inizia ad operare nel momento in cui esse vengono applicate;
tale tipo di scelta potrebbe comportare l'esigenza di rivedere decreti ministeriali e regolamenti regionali, operazioni certamente più consigliabili rispetto invece all'agire in contrasto con la Costituzione italiana e contro gli interessi legittimi degli appartenenti alle varie categorie mediche -:
se sia a conoscenza dello stato di cose come è stato evidenziato e se non ritenga opportuno predisporre una circolare o un decreto ministeriale che preveda una sanatoria per i medici che si trovano nelle posizioni sopra descritte, dichiarando la loro idoneità a ricoprire gli incarichi sinora svolti, sia nelle strutture in cui oggi operano che in altre in cui sia richiesta la loro professionalità od a cui essi vogliano proporsi.
(4-04072)