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Allegato B
Seduta n. 171 del 18/6/2007
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RIFORME E INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Interrogazione a risposta orale:
BOCCHINO, ANTONIO PEPE, BUONTEMPO, LAMORTE, LEO, FRASSINETTI, MENIA, MIGLIORI, MOFFA, PEDRIZZI, PROIETTI COSIMI e GERMONTANI. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è possibile conferire, nell'ambito di ciascuna amministrazione centrale dello Stato, incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, vale a dire a persone che non appartengono ai ruoli dirigenziali dei ministeri, in quanto non vincitori di pubblici concorsi;
la formulazione volutamente generica di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (in relazione ai potenziali soggetti destinatari della norma) ha favorito, nel corso di quest'ultimi anni, una applicazione indiscriminata della disposizione de qua, mai seriamente sindacata in sede di convalida da parte dei competenti organi di controllo;
il meccanismo di conferimento degli incarichi di prima e seconda fascia a persone che non sono pubblici dipendenti si è tradotto più in un escamotage per aggirare la trasparenza delle procedure concorsuali, che in un metodo per la selezione meritocratica della dirigenza;
l'eccesso di personale dirigenziale proveniente dall'esterno, non selezionato in base a condivisi ed adeguati criteri meritocratici, ha contribuito, in primo luogo, a ledere la suscettibilità professionale del personale di ruolo dello Stato, oltre che a sollevare dubbi di costituzionalità in ordine al rispetto dei princìpi costituzionali;
la migliore dottrina pubblicistica sostiene, da tempo, l'esigenza di abrogare espressamente l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
la possibilità di conferire incarichi a persone estranee alla pubblica amministrazione dovrebbe essere limitata soltanto agli incarichi di segretario generale dei ministeri, nonché agli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e a quelli di livello equivalente di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 -:
quali siano i dati numerici relativi ai soggetti incaricati, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri della Repubblica, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
se risponda al vero che il Governo abbia in mente di sanare la posizione giuridico-amministrativa dei predetti soggetti, inquadrandoli, senza concorso, nei ruoli delle amministrazioni che hanno conferito i relativi incarichi dirigenziali;
se il Ministro interrogato, anche al fine di contenere i costi della pubblica amministrazione, non ritenga di dover intervenire urgentemente per introdurre nell'ordinamento una normativa ancora più restrittiva in materia di accesso alle funzioni dirigenziali da parte di soggetti che non sono pubblici dipendenti.
(3-00990)