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Allegato A
Seduta n. 172 del 19/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 6)
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida).
1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
a-bis) al comma 2, le parole: «e di 90 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 km/h»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i primi tre anni dalla data del rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;
c) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;
d) al comma 5, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 4.
(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida).
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per condurre motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso, riferito alla tara, superiore a 0,16 kW/kg, ovvero motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg, occorre avere conseguito la patente di categoria A da almeno due anni, salvo per coloro che, avendo età non inferiore a 21 anni, abbiano superato una specifica prova di controllo delle capacità e dei comportamenti».
4. 1. Lovelli, Attili, Rotondo, Velo.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: «ai commi 2 e 2-bis» con le seguenti: «al comma 2».
4. 4. Beltrandi, Leone, Gianfranco Conte.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4. 100. Olivieri, Mario Ricci, Locatelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4. 102. Gibelli, Caparini, Stucchi.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, rilasciata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 30, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 300. Governo.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 101. Locatelli, Mario Ricci, Olivieri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti) - 1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri. L'iscrizione nell'elenco è esclusa per i medici che svolgono attività di medicina generale e di pediatria di libera scelta, ed è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di una laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché dell'attestazione di superamento di un apposito corso di formazione specifico. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dei trasporti sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti dei corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza, l'eventuale istituzione di corsi di aggiornamento periodici e le loro modalità, nonché le disposizioni transitorie di attuazione e le condizioni e procedure dell'accertamento. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco».
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 8, lettera c), dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le commissioni mediche locali di cui al comma 4 del medesimo articolo 119, sono presiedute dal medico responsabile dell'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria locale presso la quale opera la commissione; in mancanza di detto ufficio, le commissioni sono presiedute dal medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne dell'azienda sanitaria locale, sono attribuite le corrispondenti funzioni in materia. Le commissioni mediche locali sono composte di due membri effettivi e di due supplenti scelti tra i medici in attività di servizio presso l'azienda sanitaria locale dove opera la commissione o, in mancanza, tra i medici iscritti ai sensi del medesimo comma 4 nell'elenco istituito presso l'ufficio dei dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero dei trasporti.
3. All'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera a) è abrogata.
4. 0100. Attili, Velo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti). - 1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni Ufficio dei Dipartimento dei trasporti terrestri. L'iscrizione nell'elenco è esclusa per i medici che svolgono attività di medicina generale e di pediatria di libera scelta, ed è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di una laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché dell'attestazione di superamento di un apposito corso di formazione specifico. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dei trasporti sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza, l'eventuale istituzione di corsi di aggiornamento periodici e le loro modalità, nonché le disposizioni transitorie di attuazione e le condizioni e procedure dell'accertamento. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco».
2. All'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera a) è abrogata.
4. 0101. Attili, Rotondo, Velo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida) - 1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti ai commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché di specializzazione in medicina del lavoro in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova, l'elenco».
4. 04. Fabris, D'Elpidio, Picano.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni) - 1.
All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4 devono integrare l'accertamento dei requisiti fisici e psichici con una specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale».
4. 05. Tassone, Campa, Bosi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Introduzione dell'articolo 119-bis nel decreto legislativo n. 285 del 1992) - 1. Dopo l'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«Art. 119-bis. - (Obblighi di comunicazione a carico dei responsabili di strutture sanitarie per i casi di coma di durata superiore a 48 ore). - 1. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito gravi traumi cranici o che siano in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore alle 48 ore agli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica provinciale sentito lo specialista dell'unita riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente».
4. 0200. La Commissione.
(Approvato)