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Allegato B
Seduta n. 180 del 29/6/2007
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzione in Commissione:
La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che «fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima legge»;
l'applicazione dei nuovi criteri spingerà numerose piccole e medie imprese, finora in regola con gli studi di settore, fuori dai parametri di congruità. Come esposto anche da autorevoli rappresentanti di categoria, gli incrementi dei ricavi medi che scaturiscono dalle elaborazioni risultano spropositati rispetto alla reale attività aziendale. Una quota compresa tra il 40 e il 70 per cento delle piccole imprese risulterebbe incoerente agli studi di settore;
gli indicatori di normalità economica introdotti dalla legge finanziaria, oltre a mettere in crisi l'attività di numerosi piccoli imprenditori ed artigiani, hanno creato serie difficoltà anche ai professionisti sulla corretta applicazione della nuova normativa, tanto che sono state necessarie due circolari (n. 31 e n. 38) per chiarire alcuni degli aspetti più controversi;
il 18 giugno era la scadenza per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni, sia quelli a saldo relativi al 2006, sia l'eventuale primo acconto per il 2007 per tutti i contribuenti;
l'Agenzia delle entrate, con due comunicati stampa, il primo del 9 giugno, il secondo del 15 giugno, senza l'emanazione di alcun decreto ministeriale, ha concesso una proroga ai contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore, portando la scadenza dei versamenti al 9 luglio senza maggiorazione e all'8 agosto con la maggiorazione dello 0,4 per cento;
a seguito della discussione sugli studi di settore avvenuta in Senato il 26 giugno e della approvazione della mozione della maggioranza, è stato istituito un tavolo di confronto con le categorie produttive che ha già cominciato i propri lavori e che potrebbe portare a nuove interpretazioni della normativa;
impegna il Governo
a valutare con urgenza l'opportunità di rinviare al 9 agosto 2007 la scadenza per effettuare i versamenti a saldo per il 2006 e in acconto per il 2007 per i contribuenti a cui si applicano gli studi di settore, attualmente fissata il 9 luglio 2007, senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,4 per cento.
(7-00231)«Fugatti, Garavaglia».