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Allegato A
Seduta n. 196 del 27/7/2007
(A.C. 2900 - Sezione 5)
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 6.
(Norma di copertura).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, è autorizzata la spesa di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2007.
2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, la spesa prevista è determinata in euro 4.551.962 a decorrere dall'anno 2007.
3. Per le finalità previste all'articolo 3, comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, è incrementata di euro 46.000 a decorrere dall'anno 2007.
4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, la previsione di spesa di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150, per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), è incrementata di euro 5.680 a decorrere dall'anno 2007.
5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 10, la spesa prevista è determinata in euro 418.118 a decorrere dall'anno 2007.
6. Agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 5.121.760 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150, rideterminata, per effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 2, in euro 2.817.654 per l'anno 2007 e in euro 2.858.045 per l'anno 2008.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, comma 12, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 6.
(Norma di copertura).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - (Norma di copertura). - 1. Per le finalità previste all'articolo 3, comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, è incrementata di euro 46.000 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti da corrispondere al Segretario generale della scuola superiore della Magistratura di cui all'articolo 2, comma 11, entro il limite di spesa di 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Pecorella)
Al comma 2, sostituire le parole: comma 11, la spesa prevista è determinata con le seguenti: comma 12, la spesa prevista è valutata.
*6. 300. Pecorella, Gelmini, Laurini.
Al comma 2, sostituire le parole: comma 11, la spesa prevista è determinata con le seguenti: comma 12, la spesa prevista è valutata.
*6. 301. Contento.
Al comma 6, sostituire le parole: per l'anno 2008 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2008.
**6. 302. Contento.
Al comma 2, sostituire le parole: comma 11, la spesa prevista è determinata con le seguenti: comma 12, la spesa prevista è valutata.
**6. 303. Pecorella, Gelmini, Laurini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di carichi di lavoro ed incarichi extragiudiziari dei magistrati). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura determini la misura dei carichi di lavoro dei magistrati per ciascun anno giudiziario, individuando gli standard minimi riferiti al numero delle camere di consiglio e delle udienze da svolgere ed ai provvedimenti giurisdizionali da adottare;
b) prevedere che non possano essere autorizzati ad assumere incarichi extragiudiziari i magistrati che non abbiano rispettato gli standard di cui alla lettera a);
c) prevedere che presso ciascun ufficio giudiziario sia istituito un apposito organo con il compito di valutare il rispetto degli standard da parte dei magistrati, senza pregiudizio sull'autonomia ed indipendenza degli stessi;
d) prevedere la presenza dei magistrati in ufficio durante l'orario di lavoro, salvo autorizzazione da parte del dirigente dell'ufficio.
2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
6. 01. Mario Pepe, Gelmini.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
6-bis. - (Disposizioni in materia di carichi di lavoro ed incarichi extragiudiziari dei magistrati). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura determini la misura dei carichi di lavoro dei magistrati per ciascun anno giudiziario, individuando gli standard minimi riferiti al numero delle
camere di consiglio e delle udienze da svolgere ed ai provvedimenti giurisdizionali da adottare;
b) prevedere che non possano essere autorizzati ad assumere incarichi extragiudiziari i magistrati che non abbiano rispettato gli standard di cui alla lettera a);
c) prevedere che non possano essere autorizzati ad assumere incarichi extragiudiziari i magistrati il cui ufficio giudiziario è sotto organico;
d) prevedere che presso ciascun ufficio giudiziario sia istituito un apposito organo con il compito di valutare il rispetto degli standard da parte dei magistrati, senza pregiudizio dell'autonomia ed indipendenza degli stessi.
2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
6. 0300. Buemi, Villetti, Turci, Angelo Piazza, Beltrandi, Turco, D'Elia, Antinucci, Mancini, Mellano, Poretti, Crema, Di Gioia, Schietroma.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Delega in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a prevedere che i magistrati non possano assumere pubblici o privati impieghi od uffici né esercitare industrie o commerci o qualsiasi libera professione.
2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
6. 02. Mario Pepe.