Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 196 del 27/7/2007
...
(A.C. 2900 - Sezione 8)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
le disposizioni previste dall'articolo 1 modificano la precedente «riforma Castelli»: i due principali cambiamenti consistono nell'abolizione del test psico-attitudinale per gli aspiranti magistrati e nello stop alla scelta preliminare degli stessi tra la carriera di giudice e di pubblico ministero;
lo stesso concorso per l'ingresso in magistratura si conferma del resto «generalista» (al candidato si chiede competenza in tutte le branche del diritto) e di secondo grado, ovvero potrà partecipare alle prove solo chi vanta titoli ulteriori rispetto alla laurea (anche ad esempio l'aver conseguito il diploma della scuola superiore). Scompare invece ogni limite d'età per l'accesso al concorso;
è quindi possibile affermare che il concorso per l'ingresso in magistratura non fornisce al cittadino nessuna garanzia sul livello di maturità, preparazione specifica e di equilibrio psicologico, di cui dovrebbe disporre una persona chiamata alla professione di magistrato che svolge una funzione di estrema delicatezza, considerato che le sue decisioni influiscono sulla vita delle persone;
la permanenza in magistratura, spesso fino a una veneranda età, non obbliga a particolari controlli psico-attitudinali atti a garantire il necessario profilo «sano ed equilibrato» della salute mentale;
si presume, pertanto, che ogni magistrato disponga sempre del necessario equilibrio psicofisico, anche se in realtà non esiste nessuno strumento di verifica, regolarmente e periodicamente predisposto, che possa razionalmente, scientificamente e socialmente dimostrare l'esistenza di tale equilibrio;
se si considerano gli errori giudiziari e talune vicende, talvolta viziate da un ingiustificato accanimento, appare opportuno verificare rigorosamente la reale capacità del magistrato a svolgere la propria professione;
si assiste a una preoccupante diffusione dell'utilizzo di alcool e droga a fronte del quale il Governo sta rispondendo con normative anche molto severe al riguardo e sempre sull'onda dell'emotività e dell'emergenza;
si prende atto del fatto che molti lavori, che comportano responsabilità ineludibili verso altre persone, devono essere necessariamente monitorati con test per salvaguardare la salute e la vita altrui ed è prassi comune che molte professioni comportino necessariamente indagini psico-attitudinali;
attualmente è in corso un dibattito in merito all'eventuale obbligatorietà dei test antidroga nelle scuole e persino nei confronti dei deputati;
non si può escludere che anche nella magistratura si possano verificare dei casi di utilizzo di droga, di alcool, per non parlare di talune malattie e turbe psicologiche che possono ostacolare lo svolgimento equilibrato dell'attività del magistrato;
i test antidroga e antialcool sono oggi una garanzia pratica e immediata per verificare le condizioni psicofisiche,
appare opportuno che anche i magistrati siano sottoposti a verifiche psico-attitudinali periodiche e a test antidroga;
appare, altresì, necessario che il Governo, per quanto di competenza, adotti iniziative volte a sostenere la fiducia dei
cittadini nei confronti del lavoro della magistratura,
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte dar seguito, per quanto di competenza, a quanto esposto in premessa.
9/2900/1. Barani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 prevede che tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio;
è opportuno monitorare l'applicazione e l'andamento di dette valutazioni avuto riguardo all'efficacia del metodo e agli effetti che produrranno,
impegna il Governo
a riferire sull'applicazione di tali previsioni in occasione della relazione alle Camere sull'amministrazione della giustizia, da rendere ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150
9/2900/2. Tenaglia, Leoni, Crapolicchio, Capotosti, Palomba, Maran, Balducci.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge n. 166 del 24 aprile 2006, recante norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, si è modificata la disciplina dei concorsi notarili;
la ratio di tale modifica risiedeva nella necessità di eliminare la contraddizione di un sistema che, pur qualificando come sufficienti le singole prove scritte nelle quali il candidato al concorso avesse riportato almeno trenta punti, non ammetteva comunque a sostenere le prove orali quel candidato che non avesse riportato una votazione di almeno centocinque punti nel complesso delle prove scritte;
al fine di modificare questa incongruenza, con l'articolo 11 del citato decreto-legge n. 166 del 2006, è stato previsto che per l'ammissione agli orali nel concorso notarile è necessario un punteggio minimo complessivo di 105 ed un voto non inferiore in ciascuna prova scritta di 35/50;
appare ragionevole e conforme al dettato costituzionale, di cui all'articolo 97 della Costituzione, stabilire l'estensione della richiamata norma anche ai concorsi in svolgimento al momento della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 166 del 2006, qualificando la sufficienza riportata in ciascuna prova quale idoneità richiesta dalla vigente normativa per l'ammissione alle prove orali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione della nuova normativa sui concorsi a notaio di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2006, n. 166, anche ai concorsi in svolgimento alla data di entrata in vigore del menzionato decreto-legge, a tal scopo prevedendo che la sufficienza conseguita in ciascuna delle tre prove scritte, ai sensi della precedente normativa, comporti l'ammissione alle prove orali.
9/2900/3. Li Causi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 del disegno di legge in esame, nel testo approvato dal Senato, reca una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi compilativi volti al «coordinamento delle norme che costituiscono
l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge» nonché ad «operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti»;
ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 25 luglio 2005, n. 150, di riforma dell'ordinamento giudiziario, è tuttora aperto il termine per l'esercizio della delega «ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie»;
il Comitato per la legislazione, nel parere reso in data 18 luglio 2007, invitava la Commissione di merito a valutare i profili di coincidenza dell'oggetto delle due deleghe citate,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di esercitare in modo coordinato le suddette deleghe (anche attraverso la redazione di un testo unico) conformandosi all'esigenza di massima chiarezza e coerenza delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario, esigenza cui si ispirano entrambe le disposizioni di delega richiamate in premessa.
9/2900/4. Zaccaria.
La Camera,
premesso che:
il Governo, nella seduta del 18 novembre 2006, ha accolto l'ordine del giorno 9/1746-bis/86, che lo ha impegnato a porre le basi di una nuova disciplina del trattamento retributivo sin dall'attuazione della nuova disciplina dell'accesso in magistratura e della progressione economica e di funzioni di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la cui efficacia è stata sospesa dalla legge 27 dicembre 2006, n. 269, e «a definire entro il 2009, anche sul piano economico, una completa disciplina delle retribuzioni della magistratura tenendo conto, in particolare, della indicata determinazione, in via di definizione, delle modalità e dei tempi della progressione giuridica ed economica della magistratura ordinaria nonché della tendenziale onnicomprensività della sua retribuzione»;
la nuova normativa in tema di accesso in magistratura e di progressione in carriera dei magistrati ha previsto il concorso in magistratura quale concorso di secondo grado e, di conseguenza, è ancor più indispensabile addivenire ad un adeguamento della disciplina della retribuzione della magistratura ordinaria omogeneizzandola a quella delle altre magistrature e dell'Avvocatura dello Stato, anch'esse caratterizzate da un sistema di accesso con concorso di secondo grado,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a definire sul piano economico una completa disciplina delle retribuzioni della magistratura ordinaria tenendo conto, in particolare, della natura di secondo grado del concorso di accesso e delle modalità e dei tempi della progressione giuridica ed economica nonché della tendenziale onnicomprensività della retribuzione.
9/2900/5. Maran, Buemi, Palomba, Tenaglia, Capotosti, Mantini, Balducci.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, volto a riformare l'ordinamento giudiziario, incide
positivamente sul funzionamento della giustizia, razionalizzandone l'organizzazione;
è necessario garantire agli uffici giudiziari competenti per la trattazione di procedimenti in materia di reati di criminalità organizzata, come la Direzione nazionale antimafia e le relative direzioni distrettuali, fondi finanziari adeguati alla complessità delle funzioni esercitate, le quali costituiscono il presupposto per contrastare efficacemente la criminalità organizzata;
i magistrati che fanno parte dei predetti uffici giudiziari, a causa della carenza di fondi assegnati, incontrano gravi difficoltà nello svolgimento delle proprie funzioni, perfino in relazione alle indispensabili, quotidiane e ordinarie attività amministrative;
un adeguamento della dotazione finanziaria può essere conseguito facendo confluire tra le «spese di giustizia» una parte delle somme di denaro confiscate alle organizzazioni criminali, idonea a garantire il funzionamento dei predetti uffici,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa necessaria affinché una parte delle somme di denaro confiscate alle organizzazioni criminali sia destinata a garantire il funzionamento della Direzione nazionale antimafia e delle relative direzioni distrettuali, nonché degli uffici giudicanti competenti a giudicare dei reati di criminalità organizzata.
9/2900/6. Forgione, Lumia, Tenaglia, Astore, Burtone, Capotosti, Pellegrino, Bordo, Incostante, D'Ippolito Vitale, Angela Napoli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, così come modificato dall'articolo 2, comma 4, del disegno di legge in esame prevede che i magistrati, al termine del tirocinio, non possano essere destinati a funzioni monocratiche penali dibattimentali o di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare ovvero a funzioni requirenti se non dopo aver conseguito la prima valutazione di professionalità;
il principio dello svolgimento di funzioni collegiali nella prima parte della carriera appare utile e condivisibile;
tale principio, stante l'attuale consistenza numerica delle funzioni collegiali civili e penali in primo grado, può essere reso effettivo soltanto con la previsione, sull'esempio di altri paesi dell'Unione europea, della destinazione dei magistrati all'atto del conferimento delle funzioni per un periodo di tempo circoscritto (ad esempio tre anni) allo svolgimento di funzioni collegiali in grado di appello, prevedendo determinati posti nel ruolo organico delle corti di appello in proporzione al numero dei magistrati in tirocinio;
l'attuale assetto del tirocinio, sia come tirocinio generico sia come tirocinio mirato rivolto ad acquisire la specifica professionalità per lo svolgimento della relativa funzione, deve essere necessariamente coordinato con la nuova disciplina;
adeguandosi il rinnovato sistema di tirocinio al citato articolo 13, comma 2, occorrerà anche garantire l'esperienza del tirocinio mirato nelle funzioni requirenti a quanti intendano svolgerle dopo aver conseguito la prima valutazione di professionalità;
potrebbero verificarsi discrasie nella distribuzione del personale giudiziario sul territorio in rapporto a specifiche funzioni;
l'articolo 2, comma 3, capoverso, comma 3, del provvedimento in esame prevede che per il conferimento delle funzioni di appello debba essere superata almeno la seconda verifica di professionalità e che tali funzioni non possano essere conferite prima di otto anni dall'ingresso in magistratura;
appare opportuno destinare i magistrati, sin dal momento del conferimento delle funzioni, allo svolgimento di attività collegiali anche in grado di appello,
impegna il Governo:
valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a dare risposta alle esigenze evidenziate nell'ultimo capoverso della premessa;
ad intraprendere ogni iniziativa idonea a consentire il possesso di un'adeguata esperienza ai magistrati ai quali conferire le funzioni o che, all'atto del conseguimento della prima valutazione di professionalità, intendano ottenere il mutamento di funzioni da giudicanti a requirenti;
a riferire, dopo un adeguato periodo di applicazione delle nuove norme, in ordine a eventuali discrasie e ai rimedi adottati per superarle.
9/2900/7. Suppa, Buemi, Mantini, Tenaglia, Crapolicchio, Capotosti, Maran, Leoni, Palomba, Balducci, Cogodi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame prevede che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, così come modificati dall'articolo 2, commi 9 e 10, del disegno di legge in esame, si applichino centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
il mantenimento delle funzioni da parte dei magistrati che, alla data di entrata in vigore delle modifiche all'ordinamento giudiziario in esame, abbiano conseguito l'incarico da più di otto anni è conseguenza del differimento dell'efficacia delle disposizioni concernenti la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi;
di conseguenza il Consiglio superiore della magistratura dovrà operare il conferimento degli incarichi in questione mediante le relative procedure concorsuali al massimo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa per evitare il verificarsi della vacanza nella funzione a norma degli articoli 45, comma 2, e 46, comma 2;
una mancata programmazione nell'attuazione della legge rischierebbe di far venir meno, contemporaneamente, professionalità di alta qualificazione in uffici impegnati in modo particolare nella lotta alla mafia e al terrorismo;
anche l'anticipazione della pubblicazione delle vacanze da parte del Consiglio superiore della magistratura e l'accelerazione della procedura di concerto da parte del Ministro potrebbero non essere sufficienti a ridurre i tempi di copertura al punto da garantire la contemporaneità fra cessazione dall'incarico dei dirigenti uscenti e presa di possesso dei nuovi nominati;
in detto semestre si dovrà provvedere anche al rinnovo dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, organi chiamati a rendere il parere sulla professionalità e sull'attitudine direttiva dei candidati prima della valutazione del Consiglio superiore della magistratura,
impegna il Governo
ad intraprendere ogni iniziativa idonea a consentire l'efficiente svolgimento dei procedimenti di nomina dei magistrati titolari di incarichi direttivi e semidirettivi, anche attraverso la programmazione temporale e differenziata degli avvicendamenti nelle funzioni direttive e semidirettive degli uffici giudiziari.
9/2900/8. Giachetti, Tenaglia, Forgione, Maran, Balducci, Palomba, Crapolicchio, Cogodi, Mantini, Buemi, Capotosti, Lumia, Leoni.
La Camera,
premesso che:
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state individuate le province in cui avrebbero trovato sede le tre scuole superiori della magistratura: la sede centrale nella provincia di Latina, e le due sedi decentrate nelle province di Bergamo e Catanzaro;
successivamente, è stato firmato dal Ministro della giustizia un nuovo decreto per l'istituzione delle tre sedi delle scuole superiori della magistratura che conferma Bergamo come sede preposta per l'area Nord, ma sostituisce le sede di Latina e Catanzaro con quelle di Firenze e Benevento;
la sede di Catanzaro era ampiamente giustificata e strategicamente valida, in quanto avrebbe rappresentato un chiaro segnale di presenza delle istituzioni e un punto di riferimento per i giovani calabresi in una regione che ha la più estesa e capillare organizzazione criminale;
sembrerebbe che siano sorte forti difficoltà nel reperimento a Benevento di edifici pubblici idonei ad accogliere l'istituenda scuola superiore della magistratura nella città campana, e ciò conferma che la scelta di Benevento è una forzatura sospetta, mentre l'amministrazione comunale di Catanzaro avrebbe già deliberato la destinazione, per la scuola della magistratura, di un immobile, recentemente ristrutturato, mettendolo a disposizione del Ministero della giustizia,
impegna il Governo
a monitorare attentamente l'applicazione delle norme richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di procedere ad una nuova individuazione delle sedi di destinazione per la Scuola superiore della magistratura.
9/2900/9. Tassone.
La Camera,
premesso che:
il nuovo sistema di valutazione della professionalità dei magistrati, previsto all'interno del disegno di legge in esame, stabilisce che tutti i magistrati debbano esservi sottoposti ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità;
tale valutazione richiede uno specifico apprezzamento in ordine alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza e all'impegno del magistrato, la cui natura comporta intrinseci aspetti di discrezionalità;
considerata l'incidenza dei giudizi di professionalità emessi dal Consiglio superiore della magistratura sulla carriera dei magistrati, appare necessario assicurare che le metodologie di valutazione siano agganciate a parametri di natura oggettiva, onde evitare possibili discriminazioni tra magistrati nella progressione economica e funzionale;
infine, per il conferimento delle funzioni di legittimità, oltre al conseguimento della quarta valutazione di professionalità, viene prevista una ulteriore valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte di una apposita Commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura, salvo quanto stabilito per l'ipotesi della riserva del dieci per cento di posti vacanti (nel qual caso è contemplata una procedura valutativa per i magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità e siano in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati),
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché le metodologie per operare la valutazione di professionalità e quelle relative all'accesso alle funzioni di legittimità siano tali da scongiurare ogni pericolo di
discriminazione tra gli aspiranti comunque interessati alla progressione in carriera.
9/2900/10.(Testo modificato nel corso della seduta) Pellegrino, Balducci, Boato, Bonelli, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Camillo Piazza, Poletti, Trepiccione, Zanella, Samperi, Cogodi, Maran, Suppa.
La Camera,
premesso che:
la componente dell'avvocatura rappresenta nel nostro sistema una risorsa imprescindibile per un corretto ed efficiente funzionamento della giustizia, tenuto conto del ruolo rivestito dal difensore per il concreto esercizio di fondamentali diritti previsti dalla Costituzione;
in considerazione della qualificata esperienza sul campo, che porta gli avvocati a conoscere i problemi quotidiani che affliggono la giustizia, sembra opportuno prevedere una diretta e più significativa partecipazione delle componenti laiche nell'attività dei consigli giudiziari;
in quest'ottica, l'eliminazione dei presidenti degli ordini degli avvocati dai componenti di diritto dei consigli giudiziari desta preoccupazioni e perplessità, in considerazione dell'apporto che essi avrebbero potuto fornire ad una migliore comprensione delle problematiche di settore;
allo stesso tempo, occorre rilevare che l'attuale «procedimentalizzazione» del parere del consiglio giudiziario in ordine alle valutazioni di professionalità dei magistrati, con la previa acquisizione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, potrebbe rivelarsi non incisiva e, quindi, scarsamente efficiente;
nello spirito di una leale e rinnovata collaborazione tra le diverse componenti del mondo della giustizia, sembra necessario promuovere una più marcata partecipazione delle componenti laiche al sistema anzidetto,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni concernenti i consigli giudiziari, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire apporti più significativi e diretti degli avvocati nel sistema di valutazione della professionalità dei magistrati.
9/2900/11. Balducci, Suppa, Boato, Bonelli, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Camillo Piazza, Poletti, Trepiccione, Zanella, Cogodi, Maran.
La Camera,
premesso che:
la Scuola superiore della magistratura è chiamata a svolgere compiti di formazione e di aggiornamento professionale particolarmente rilevanti e altre importanti attribuzioni sono state ad essa affidate dal disegno di legge in esame;
il comitato direttivo della Scuola è preposto ad importanti funzioni, tra cui l'adozione dello statuto e dei regolamenti interni, nonché la scelta del programma annuale dell'attività didattica e la nomina dei docenti;
nel sistema delineato dal disegno di legge in esame, le nomine dei dodici componenti del comitato direttivo della Scuola spettano al Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne i sei magistrati e un professore universitario, ed al Ministro della giustizia, per quanto riguarda l'individuazione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati;
nella designazione dei due professori universitari e dei due avvocati, chiamati a far parte del direttivo della Scuola, occorre però tener conto delle indicazioni provenienti dal mondo accademico e dell'avvocatura, al fine di assicurare una scelta realmente condivisa da tutte le componenti chiamate a far parte del comitato,
appare opportuno che la designazione dei due avvocati e dei due professori di nomina ministeriale, quali componenti del comitato direttivo, avvenga sulla base di «rose di nomi» indicate, rispettivamente, dai rappresentanti degli ordini forensi e delle università italiane,
impegna il Governo
a tenere in considerazione quanto esposto, in particolare, nell'ultimo capoverso delle premesse.
9/2900/12. Zanella, Balducci, Boato, Bonelli, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Camillo Piazza, Poletti, Trepiccione, Cogodi, Samperi, Maran, Suppa.
La Camera,
premesso che:
con riguardo alla tematica degli incarichi extragiudiziari affidati ai magistrati occorre attentamente valutare il reale impatto di tali impegni sul carico di lavoro degli uffici giudiziari e sui tempi della giustizia, tenuto conto del numero di magistrati occupati e del tipo e della natura di tali incarichi;
per assicurare, ai sensi dell'articolo 111, comma 2, della Costituzione, la ragionevole durata dei processi è necessario poter fare affidamento su un assiduo impegno dei magistrati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali;
occorre evitare che il sistema degli incarichi extragiudiziari possa determinare una eccessiva e dannosa sottrazione di energie umane e professionali alla gestione quotidiana del carico giudiziario, con conseguenti effetti «a cascata» sulla durata dei processi,
impegna il Governo
a riferire periodicamente alla Camera sugli incarichi extragiudiziari affidati ai magistrati, in modo da evidenziare il numero dei magistrati interessati, la natura degli incarichi autorizzati e il tipo di impegno che hanno comportato.
9/2900/13. Boato, Balducci, Zanella, Bonelli, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Camillo Piazza, Poletti, Trepiccione, Cogodi, Samperi, Maran, Suppa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento di riforma dell'ordinamento giudiziario apporta modifiche al decreto-legislativo, n.26 del 2006 relativo all'istituzione della Scuola superiore della magistratura;
tra le funzioni della Scuola superiore è preminente quella di fornire un tirocinio iniziale e un aggiornamento continuativo ai magistrati, propedeutici alle funzioni che andranno a svolgere;
in questa prospettiva, la riforma ha previsto un ampliamento del ruolo di formazione della Scuola, rivolto anche ai magistrati onorari, a quelli incaricati della formazione, ai magistrati stranieri in Italia, agli operatori di giustizia ed agli iscritti alle scuole di specializzazione forense; l'obiettivo fondamentale è quello di formare dei giuristi con la preparazione più ampia possibile, che non sia soltanto conoscenza delle leggi, ma protenda nella direzione di una cultura pluridisciplinare, anche in ordine ai doveri di deontologia professionale, imparzialità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità degli individuale;
l'esperienza in corso nelle Scuole di specializzazione comuni delle professioni legali (avvocati, magistrati e notai) rivela tutta la positività della «docenza multidisciplinare», che arricchisce e qualifica la formazione dei giuristi appartenenti alle tre categorie professionali «portanti» dell'intero sistema giustizia;
in tali Scuole e in quelle di Notariato presenti in tutte le regioni, i magistrati
svolgono con i notai un ruolo importante, molto apprezzato anche per la reciproca complementarietà;
il costante e sempre maggiore coinvolgimento dei notai e del notariato nel settore della giurisdizione volontaria, implica una necessaria condivisione con i magistrati ordinari di problemi ed esperienze propri del settore stesso;
la professione notarile si è da sempre contraddistinta nel nostro Paese, per elevata professionalità e per la sua cultura civilistica, specialmente nei settori del diritto societario, immobiliare, successorio e di famiglia;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché tra i docenti che svolgeranno attività didattica nella Scuola superiore della magistratura vengano inseriti anche notai di riconosciuta professionalità, indicati dal Consiglio Nazionale del Notariato, come indispensabile supporto alla formazione multidiplinare perseguita dalla Scuola e al complesso della sua organizzazione.
9/2900/14. Laurini, Balducci.
La Camera,
rilevato che il Ministero della giustizia partecipa sin dalla sua costituzione nel 1999 al gruppo misto, istituito d'intesa dal Ministero e dal CSM, commissione paritetica in tema di misurazione dell'efficienza degli uffici e del lavoro giudiziario,
che, inoltre, sin dal 2002, è stata intensificata la partecipazione del Ministero, nell'ambito della realizzazione del cosiddetto «cruscotto» degli uffici giudiziari,
che, recentemente, nel 2006, è stata ulteriormente valorizzata la collaborazione tra ministero della giustizia e CSM al fine di avviare una significativa attuazione e sperimentazione dei progetti intrapresi presso diverse sedi-pilota e, nel gennaio 2007, è stato ricostituito il gruppo misto medesimo per la prosecuzione dell'attività,
considerato, in particolare, che il gruppo misto persegue gli obbiettivi di realizzare una corretta ed adeguata rilevazione dei dati statistici e dei carichi di lavoro, di migliorare la qualità dei dati presenti nei registri e garantire l'omogeneità delle procedure e delle informazioni, nonché, più in generale, di definire un sistema di monitoraggio dei flussi giudiziari - anche con la realizzazione di un sistema di indicatori - in grado di render conto in tempo reale degli andamenti delle principali variabili che intervengono direttamente o indirettamente sull'andamento dei processi e sulle prestazioni del sistema giustizia nel suo complesso, così da ottenere una compiuta conoscenza della struttura e dell'organizzazione degli uffici giudiziari ed una valutazione del lavoro del magistrato ai fini propri dell'organo di autogoverno,
impegna il Governo
a potenziare l'azione per lo svolgimento, per quanto di sua competenza, delle attività del gruppo misto-Ministero della giustizia-CSM e di condurre a termine, nel più breve tempo possibile, il progetto con la realizzazione del nuovo sistema per il monitoraggio dei flussi giudiziari.
9/2900/15. Crisci, Tenaglia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del disegno di legge in esame, modificando gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006, da un lato, sopprime, quale prova del concorso per l'accesso in magistratura, quella volta a valutare l'idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato e, dall'altro, prevede che tale professione possa essere svolta addirittura anche da chi abbia conseguito una laurea in giurisprudenza
al termine di un corso universitario di durata triennale, anziché quadriennale;
l'equilibrio psicologico e l'adeguata preparazione giuridica del magistrato siano due elementi essenziali per assicurare il buon andamento dell'amministrazione della giustizia;
appare opportuno che siano verificati e valutati, con cadenza annuale, gli effetti applicativi delle predette modifiche agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006,
impegna il Governo:
a presentare una relazione annuale al Parlamento sul monitoraggio e sulla valutazione degli effetti applicativi delle disposizioni sopra richiamate e, in particolare, della scelta di non prevedere tra le prove del concorso per l'accesso in magistratura il test psico-attitudinale, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte anche a consentire che possano accedere in magistratura coloro che abbiano conseguito una laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata triennale.
9/2900/16.Consolo.
La Camera,
premesso che:
è stato esaminato un testo molto articolato e complesso, su una tematica così importante come l'ordinamento giudiziario,
impegna il Governo
a valutarne gli effetti applicativi e a riferire periodicamente al Parlamento ai fini di eventuali ed opportune iniziative.
9/2900/17.(Testo modificato nel corso della seduta) Baldelli, Vitali, Mario Pepe, Santelli.
La Camera,
premesso che:
al comma 3, lettera l), dell'articolo 1 del disegno di legge 2900 è contenuta una grave incongruenza ai fini dell'accesso al concorso in magistratura, per cui ha paradossalmente rilievo se la laurea in giurisprudenza è conseguita come prima o seconda laurea, il che costituisce una condizione ridicola e probabilmente incostituzionale;
impegna il Governo
a monitorare, sin dallo svolgimento dei prossimi concorsi, l'applicazione della norma richiamata in premessa al fine di valutare l'opportunità di modificarla, non avendo la stessa alcuna giustificazione logica.
9/2900/18.Paroli, Fratta Pasini, Fedele.
La Camera,
premesso che:
per la progressione in carriera dei magistrati, i criteri delineati dal disegno di legge in esame sono assolutamente generici e discrezionali mentre la precedente «riforma Castelli» aveva reintrodotto il criterio della meritocrazia. Ciò limitava la discrezionalità lasciando largo spazio alla Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale sulla formazione, come sulla progressione in carriera dei magistrati, doveva essere tenuto in debito conto dal Consiglio superiore della magistratura, ai fini delle valutazioni di sua competenza;
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni concernenti la progressione in carriera dei magistrati, al fine di introdurne ulteriori criteri meritocratici per la progressione in carriera dei magistrati al fine di accrescere l'efficienza e la produttività dell'ordine giudiziario.
9/2900/19.Costa, Mormino, Laurini, Gelmini.
La Camera,
premesso che:
il servizio giustizia è attualmente caratterizzato da una grave carenza di efficienza che si manifesta essenzialmente nella lunghezza eccessiva dei giudizi penali, civili ed amministrativi per cui si rende necessario un intervento diretto a rendere più funzionale e quindi più celere l'amministrazione della giustizia la cui lentezza si trasforma troppe volte in giustizia negata e fa venire meno la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Inoltre la difficoltà ad ottenere un giudizio civile in tempi ragionevoli dai tribunali, fa spesso ricorrere le imprese e i cittadini a procedure arbitrali che comportano costi ingenti;
impegna il Governo
a valutare gli effetti del nuovo testo in tema di ordinamento giudiziario sull'efficienza della giustizia e a riferirne periodicamente al Parlamento.
9/2900/20.(Testo modificato nel corso della seduta) Leone, la Loggia, Bruno, Santelli.
La Camera,
premesso che:
il servizio giustizia è attualmente caratterizzato da una grave carenza di efficienza che si manifesta essenzialmente nella lunghezza eccessiva dei giudizi penali, civili ed amministrativi per cui si rende necessario un intervento diretto a rendere più funzionale e quindi più celere l'amministrazione della giustizia la cui lentezza si trasforma troppe volte in giustizia negata e fa venire meno la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Inoltre la difficoltà ad ottenere un giudizio civile in tempi ragionevoli dai tribunali, fa spesso ricorrere le imprese e i cittadini a procedure arbitrali che comportano costi ingenti;
impegna il Governo
a valutare, anche in sede di presentazione della relazione al Parlamento, prevista dall'ordinamento giudiziario, le conseguenze applicative del provvedimento.
9/2900/21.(Testo modificato nel corso della seduta) Vitali, Costa, Gelmini, Mormino.
La Camera,
premesso che:
la parità delle parti, ovvero la equidistanza dal giudice, non ha soltanto natura procedurale, bensì è un principio, d'ordine istituzionale e di collocazione del pubblico ministero nel sistema giudiziario;
la sostanziale eliminazione della separazione delle funzioni requirente e giudicante, disposta da questo provvedimento, rappresenta una violazione sostanziale dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo in quanto non è garantita fino in fondo l'assoluta terzietà del giudice;
impegna il Governo
a valutare le conseguenze della eliminazione, da parte dell'articolo 2 del provvedimento, della separazione delle carriere, anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire pienamente l'assoluta terzietà del giudice rispetto all'accusa e alla difesa.
9/2900/22.Gelmini, Laurini, Mormino, Bernardo.
La Camera,
premesso che:
l'abolizione dei concorsi per l'attribuzione delle funzioni e degli incarichi direttivi in base a criteri oggettivi, e le valutazioni di professionalità, unico criterio
di selezione, attribuiscono - ad avviso dei presentatori - tutto il potere alle «correnti» dei magistrati in seno al CSM, incidendo così sull'indipendenza di ciascun magistrato;
il singolo magistrato non si sentirà più libero di decidere dato che la sua attività professionale sarà soggetta a giudizio delle correnti maggioritarie del CSM, e ciò in violazione del principio costituzionale secondo cui il giudice è soggetto soltanto alla legge;
le procedure individuate per la progressione nelle carriere non prevedono la possibilità, da parte del Consiglio superiore della magistratura, di valutare mediante l'esame diretto le capacità professionali dei candidati, violandosi cosi l'articolo 105 della Costituzione;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rafforzare i criteri meritocratici per la progressione in carriera dei magistrati anche e soprattutto per garantirne la totale libertà ed indipendenza nell'ambito della loro attività professionale.
9/2900/23.Mormino, Pecorella, Paniz, Laurini, Costa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è stato redatto e portato avanti sotto sostanziale dettatura della magistratura organizzata che si è comportata in questa occasione quasi come una terza Camera;
siamo di fronte quindi ad una palese violazione dell'articolo 70 della nostra Costituzione a causa del comportamento, dei magistrati e dello stesso CSM, che enunciano giudizi, pongono condizioni, esprimono veti ed impongono tempi di approvazione di questo provvedimento;
impegna il Governo
a salvaguardare concretamente le prerogative del Parlamento in materia di legislazione.
9/2900/24.Bertolini, Carfagna, Santelli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame abolisce i concorsi per l'attribuzione delle funzioni e degli incarichi direttivi in base a criteri oggettivi e che utilizzino, come unico criterio di selezione le valutazioni di professionalità, attribuendo tutto il potere alle correnti e incidendo cosi sull'indipendenza di ciascun magistrato;
il singolo magistrato non sarà più libero di decidere in piena coscienza, dal momento che la sua attività sarà condizionata dal giudizio delle correnti maggioritarie in seno al CSM, ciò in contrasto con il secondo comma dell'articolo 101 della Costituzione;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare i criteri e di progressione in carriera dei magistrati privilegiando criteri di tipo meritocratico.
9/2900/25.Santelli, Bertolini, Carfagna.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, all'articolo 7, conferisce una delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi compilativi volti al «coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge» nonché «ad operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti» senza tuttavia valutare l'opportunità di verificare se vi sia coincidenza con l'oggetto della delega, già conferita dalla legge n. 150 del 2005;
il disegno di legge lascia aperto il termine per l'adozione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportando soltanto le modifiche a tal fine necessarie;
vengono utilizzate espressioni formulate in modo impreciso, come ad esempio nell'articolo 1, comma 6, in cui ci si riferisce ad avvocati e professori che abbiano prestato «a qualsiasi titolo o modo, attività di docenza»;
la tecnica della novellazione non é conforme alla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20-4-2001, al punto 9, secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma, per consentire appunto una più agevole comprensione della modifica
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione del provvedimento anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative di natura correttiva volte a rendere il provvedimento più chiaro ed esauriente sia per quanto riguarda il contenuto che per quanto concerne la forma, in linea con quanto rilevato dal Comitato per la legislazione.
9/2900/26.Bruno, Bertolini, Carfagna.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame elimina la separazione delle funzioni requirente e giudicante violando in tal modo il principio del giusto processo dal momento che non viene garantita l'assoluta terzietà del giudice, prevista dall'articolo 111 della Costituzione;
la mancanza di specializzazione delle funzioni rende inoltre notevolmente più grave il problema dell'eccessiva lentezza dei processi comportando una violazione del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi;
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di introdurre correzioni volte a ripristinare la fondamentale separazione delle funzioni requirente e giudicante.
9/2900/27.Verdini, Vitali, Jannone, Baldelli, Campa.
La Camera,
premesso che:
questo disegno di legge comporta una deminutio grave dello status dell'avvocatura rispetto ai magistrati in quanta il titolo di avvocato, peraltro ottenuto superando un lungo tirocinio e un esame di elevata difficoltà, consente solo di partecipare al concorso per l'accesso in magistratura, mentre da sempre i magistrati a fine carriera de iure possono svolgere l'attività di avvocato;
tale situazione comporta il sostanziale accantonamento dell'aspirazione degli avvocati ad accedere in magistratura mediante reclutamento straordinario per titoli e con una prova orale;
impegna il Governo
a monitorare con attenzione, sin dallo svolgimento delle prossime procedure concorsuali, l'applicazione delle disposizioni richiamate in premessa al fine di rafforzare il ruolo dell'avvocatura che nell'ambito dell'attività giurisdizionale e nella garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini, è fondamentale e di varare nuovi provvedimenti, anche normativi, diretti a dare il giusto rilievo alla figura degli avvocati nel quadro dell'attività giurisdizionale.
9/2900/28.Boscetto, Mormino, Vitali.
La Camera,
premesso che:
è stato esaminato un testo molto articolato e complesso, su una tematica così importante come l'ordinamento giudiziario,
impegna il Governo
a valutarne gli effetti applicativi e a riferire periodicamente al Parlamento ai fini di eventuali ed opportune iniziative.
9/2900/29.(Testo modificato nel corso della seduta) Fontana, Cicu, Fallica.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame delinea dei criteri per la progressione in carriera dei magistrati assolutamente generici e discrezionali al contrario della precedente «riforma Castelli» che, invece, aveva reintrodotto il criterio della meritocrazia;
l'attività della Scuola superiore della magistratura viene in tal modo notevolmente limitata e condizionata dal CSM, mentre nella precedente riforma era la Scuola a dover emanare il giudizio sulla formazione dei magistrati, di cui il CSM doveva tener conto nelle valutazioni di propria competenza;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di garantire spazio alla Scuola superiore della magistratura e di rafforzare i criteri meritocratici nella progressione in carriera dei magistrati.
9/2900/30.Carfagna, Fitto, Santelli.
La Camera,
premesso che:
l'indipendenza assoluta della magistratura, garantita dalla Costituzione, non è intesa a rendere del tutto autoreferenziale l'ordine giudiziario, ma é funzionale al diritto dei cittadini di essere giudicati da magistrati indipendenti e non condizionabili. Di conseguenza i magistrati devono limitarsi ad applicare le leggi vigenti e non devono interferire indebitamente nelle competenze del potere legislativo e del potere esecutivo;
abbiamo assistito nel corso del tormentato iter di questo provvedimento ad una indebita interferenza della magistratura organizzata che ha svolto pressioni fortissime sul Governo e sulla maggioranza per conseguire il proprio obiettivo di cancellare la riforma dell' ordinamento giudiziario varato nella passata legislatura;
impegna il Governo
a legiferare, in futuro, sull'ordinamento giudiziario avendo come unico punto di riferimento l'interesse dei cittadini ad avere una giustizia equa, celere e quindi efficace.
9/2900/31.Mario Pepe, Gelmini, Laurini.
La Camera,
premesso che:
la magistratura associata nel suo complesso e, a volte, lo stesso Consiglio superiore della magistratura, tendono a comportarsi, soprattutto per quanto riguarda l'iter dei disegni di legge concernenti la giustizia, come una sorta di terza Camera, in sostanziale violazione dell'articolo 70 della Costituzione, enunciando giudizi, ponendo condizioni, esprimendo veti, imponendo tempi come nel caso del disegno di legge in esame, il che è del tutto inammissibile oltre che costituire - ad avviso dei presentatori del presente atto - una violazione della Costituzione;
quanto sopra indicato si riflette pesantemente sulla struttura del presente provvedimento che non è finalizzato a migliorare l'efficienza, assai carente del servizio giustizia, ma solo a cancellare
quelle norme della riforma Castelli che non sono di gradimento della parte più politicizzata della magistratura;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di legiferare sia in materia di ordinamento giudiziario e sia in ogni altra materia tenendo conto degli interessi della generalità dei cittadini e non di quello di singole corporazioni.
9/2900/32.Vito Elio, Leone, La Loggia, Bruno.
La Camera,
premesso che:
è stato esaminato un testo molto articolato e complesso, su una tematica così importante come l'ordinamento giudiziario,
impegna il Governo
a valutarne gli effetti applicativi e a riferire periodicamente al Parlamento ai fini di eventuali ed opportune iniziative.
9/2900/33.(Testo modificato nel corso della seduta) Fasolino.
La Camera,
premesso che:
questo provvedimento presenta diversi profili di incostituzionalità e non è orientato a migliorare la qualità e l'efficienza del sistema giudiziario ma a soddisfare richieste di tipo corporativo della parte politicizzata della magistratura;
il decreto di legge si configura come una sostanziale controriforma della legge sull'ordinamento giudiziario, varata nella passata legislatura per iniziativa del Governo Berlusconi, per cui si sottopone la già carente organizzazione degli uffici giudiziari ad un ulteriore sforzo di adattamento alle nuove normative tale da determinarne una probabile caduta di efficienza e tutto ciò in danno degli interessi reali dei cittadini;
appare opportuno riconsiderare l'opportunità e l'utilità di un cambiamento normativo in materia di ordinamento giudiziario così profondo e così ravvicinato rispetto la legge Castelli, prima di verificare sul campo gli effetti concreti di tale riforma e a valutare la possibilità di salvaguardare gli aspetti più innovativi e più direttamente finalizzati a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, contenuti nella legge approvata nella passata legislatura;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a dare risposte a quanto esposto in particolare nell'ultimo capoverso della premessa.
9/2900/34.La Loggia, Armosino, Fratta Pasini, Campa, Bernardo.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, rappresenta una vera e propria controriforma rispetto a quella approvata nella scorsa legislatura;
rispetto a quest'ultima è significativa la mancanza nel testo di qualsiasi riferimento ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione;
le disposizioni varate in materia di ordinamento giudiziario nella scorsa legislatura, dal Governo Berlusconi invece, si basavano proprio sui principi del giusto processo;
la presente riforma invece, non prestando alcuna attenzione agli interessi
dei cittadini, non richiama in alcun punto i predetti principi costituzionali;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rafforzare l'attuazione dei principi sul giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione.
9/2900/35.Campa, Bernardo, Lazzari.
La Camera,
premesso che:
è stato esaminato un testo molto articolato e complesso, su una tematica così importante come l'ordinamento giudiziario,
impegna il Governo
a valutarne gli effetti applicativi e a riferire periodicamente al Parlamento ai fini di eventuali ed opportune iniziative.
9/2900/36.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Cagno Abbrescia, Giudice, Paroli.
La Camera,
esaminato l'atto Camera 2900 in tema di disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, preso atto che l'articolo 1 contiene numerose modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, relativo alla disciplina per l'accesso in magistratura e quella relativa alla progressione economica e alle funzioni dei magistrati;
considerato che l'articolo 1 disciplina il concorso per magistrato ordinario prevedendo, in particolare, le materie su cui vertono le prove scritte ed orali;
preso atto che tra le novità previste in relazione alle prove orali è stato escluso il diritto industriale;
impegna il Governo
a valutare, sin dallo svolgimento delle prossime procedure concorsuali, le conseguenze di quanto illustrato nell'ultimo capoverso della premessa, al fine di considerare l'utilità dell'inserimento del diritto industriale tra le materie d'esame, per la fondamentale importanza rivestita da tale branca del diritto, quale momento fondamentale per la modernizzazione del concorso in magistratura.
9/2900/37.Lussana.
La Camera,
considerato che l'articolo 3 del disegno di legge in materia di ordinamento giudiziario apporta modifiche alla Scuola superiore della magistratura istituita con la legge del 2005 n. 150 e disciplinata con il decreto legislativo 30 gennaio 2006 n. 26;
ritenuto che la disciplina delinea i compiti della Scuola con riferimento alla formazione e all'aggiornamento dei magistrati aggiungendo la formazione della magistratura onoraria, dei magistrati dirigenti degli uffici giudiziari, dei magistrati presso cui svolgere il tirocinio, ma anche di magistrati stranieri, il coordinamento delle attività di formazione decentrata, la collaborazione con altri paesi nell'organizzazione del servizio giustizia;
ritenuto che per lo svolgimento delle relative competenze, la Scuola si avvale di personale già nell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di reperire ulteriori risorse finanziare e organizzative adeguate alle notevoli competenze elle anche l'intervento riformatore intende conservare in capo alla Scuola.
9/2900/38.Goisis.
La Camera,
premesso che il presente provvedimento reca una riforma fondamentale che disegna un nuovo ordinamento giudiziario, con particolare riguardo all'accesso in magistratura, alla disciplina del tirocinio, alle
funzioni dei magistrati, alla disciplina della Scuola superiore della magistratura, nonché quella relativa al Consiglio direttivo della Cassazione ed ai Consigli giudiziari;
valutati gli ampi settori di intervento della riforma;
impegna il Governo
a predisporre tutte le misure idonee a perseguire prioritariamente gli investimenti infrastrutturali per la riqualificazione degli uffici giudiziari e per la ristrutturazione dei locali, per l'incremento delle risorse umane e materiali, nonché delle attività di formazione e di reclutamento, anche con particolare riguardo al personale amministrativo e alla rete del personale ausiliario.
9/2900/39.Dussin.
La Camera,
preso atto che l'articolo 2, comma 4, del presente disegno di legge sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 160, ora rubricato «Attribuzione delle funzioni e passaggio da quelle giudicanti a quelle requirenti e viceversa»;
valutato che è stata eliminata la previsione originaria del decreto legislativo relativa al passaggio di funzioni attraverso domanda, da proporre inderogabilmente entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti;
valutato che in base alla nuova disciplina prevista dal disegno governativo, viene previsto un passaggio di funzioni, da giudicanti a requirenti e viceversa, che diventa possibile per ben quattro volte nel corso della intera carriera del magistrato;
valutato che è prevista una limitazione a livello regionale, con alcune eccezioni relative all'aver svolto negli ultimi 5 anni solo funzioni civili o del lavoro se il passaggio è nelle finzioni requirenti penali, ovvero all'aver svolto funzioni requirenti se il passaggio è nelle funzioni giudicanti civili o del lavoro;
valutato che, in base a tale nuova previsione, è presumibile ritenere che si verificheranno numerosi passaggi dalle funzioni giudicanti e quelle requirenti e viceversa;
impegna il Governo
a presentare, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione al Parlamento che contenga indicazioni dettagliate sui passaggi di funzione che hanno comportato il trasferimento del magistrato ad uffici giudiziari di diversa regione, nonché sul numero dei trasferimenti avvenuti all'interno dello stesso circondario e in una diversa provincia rispetto a quella di provenienza.
9/2900/40.Filippi.
La Camera,
preso atto che il disegno di legge governativo novella alcuni dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega del 2005 n. 150 di riforma dell'ordinamento giudiziario;
valutato che l'intervento si muove nella prospettiva di una riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario, al fine di creare un disciplina che garantisca maggiore funzionalita ed efficienza all'intero sistema giustizia;
impegna il Governo
a prevedere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge in esame la presentazione di una relazione al Parlamento da parte del ministro della giustizia sullo stato di attuazione della legge in esame.
9/2900/41.Dozzo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica una recente riforma contenuta nella legge 25 luglio 2005 e nei quattordici decreti legislativi emanati in attuazione delle predetti leggi;
il provvedimento non contribuisce da solo a risolvere i problemi cruciali del sistema giudiziario, come l'eccessiva lunghezza dei processi e l'assoluta inadeguatezza delle risorse, questioni che più di tutte interessano i cittadini;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative, oltre quelle già realizzate dal ministro della giustizia in materia di processo civile, processo penale e ufficio per il processo volte alla riduzione dei tempi del processo penale e civile ed a una migliore e più efficiente organizzazione degli uffici giudiziari.
9/2900/42.(Testo modificato nel corso della seduta) Allasia.
La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 1 del testo in esame, stabilisce che siano ammessi al concorso in magistratura, tra gli altri, coloro che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali;
l'istituzione delle scuole di specializzazione nelle professioni legali è stata prevista dal decreto legislativo 1997 n. 398, ed essendo antecedente alla riforma, fa presupporre che le stesse dovrebbero essere oggetto di serio ripensamento e adeguamento, maggiormente rispondente alle esigenze della formazione dei giovani laureati e delle richieste specializzazioni, in modo da costituire un luogo di preparazione comune alla futura attività professionale di magistrati ed avvocati;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riformare le scuole di specializzazione nelle professioni legali.
9/2900/43.Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento modifica ampiamente alcuni dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega contenuta nella legge n. 150 del 2005;
l'articolo 1, comma 2, modifica la disciplina dell'accesso al concorso in magistratura in particolare, eliminando l'obbligo di indicazione obbligatoria da parte del candidato, già nella domanda, dell'area funzionale cui accedere in caso di esito positivo del concorso (funzione requirente o funzione giudicante);
appare opportuno prevedere che nel futuro tutti i candidati al concorso in magistratura, al momento della presentazione della domanda, debbano obbligatoriamente indicare l'area funzionale giudicante o requirente cui vorrebbero essere assegnati in caso di esito positivo del concorso, al fine di valorizzare la effettiva vocazione dei vincitori del concorso all'espletamento delle funzioni prescelte;
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a dare risposta alle esigenze evindenziate nell'ultimo capoverso della premessa.
9/2900/44.Fugatti.
La Camera,
premesso che il presente provvedimento configura l'accesso in magistratura come concorso di secondo grado, dove oltre la laurea sono richiesti ulteriori titoli abilitanti;
tale scelta segue la linea tracciata dalla precedente riforma del 2005, nell'obiettivo dichiarato della riduzione della platea dei candidati al concorso;
tale nuovo sistema comporta l'innalzamento del livello medio dell'età dei vincitori del concorso, con rischi legati alla selezione dei più abbienti, più avvantaggiati nel procrastinare il loro ingresso in magistratura;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di attivarsi con misure adeguate di sostegno ai meno abbienti onde evitare che l'aver delineato il concorso in magistratura come un sistema di reclutamento di secondo grado, pur rispondendo all'intento di garantire una maggiore qualificazione professionale, finisca tuttavia per favorire una selezione a danno di possibili candidati meno abbienti.
9/2900/45.Fava.
La Camera,
premesso che:
nel presente provvedimento permane una sostanziale interscambiabilità delle funzioni;
nonostante i meccanismi ordinamentali individuati, tesi a rendere più difficoltoso il passaggio di un magistrato dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa, non affronta il problema fondamentale della separazione dei magistrati della decisione e dell'accusa;
le norme riguardanti l'organizzazione dei magistrati e la riforma del relativo ordinamento giudiziario, devono avere una finalità diretta a realizzare la imparzialità della decisione;
tale finalità non viene garantita attraverso un sistema che disconosce la terzietà e neutralità del giudice e che realizza una totale assimilazione delle fruizioni dell'accusa e della decisione;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere la costituzione di una commissione interna al Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per uno studio comparato tra il sistema ordinamentale giudiziario italiano e i sistemi appartenenti alla tradizione europea continentale, diretto a individuare le forme di reclutamento e di formazione dei magistrati, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, e analizzarne il grado di influenza sulla composizione sociale e professionale del magistrato nonché sulle relazioni che si stabiliscono tra magistratura e mondo politico.
9/2900/46.Montani.
Camera,
premesso che:
statisticamente, circa il 50 per cento dei procedimenti si risolve con formule di assoluzione in primo grado, a cui si aggiunge un'ulteriore quota di assoluzioni in secondo o terzo grado pari a circa il 30 per cento, da cui si evince che circa il 70 per cento dei processi non trovava ragioni per essere celebrato;
il principio della soccombenza in ordine alle spese di giudizio nel rito penale si pone come uno dei principi ineludibili che caratterizzano un processo di parti, principio su cui fondare l'obiettivo di raggiungere una vera parità tra accusa e difesa nel processo;
il principio della soccombenza in ordine alle spese di giudizio, caratteristico del giudizio civile, da oltre un decennio è
stato introdotto con significativi risultati nel contenzioso tributario, innestandosi nella riforma di quello specifico rito che il legislatore ha voluto trasformare da processo impugnatorio in processo di parti, con decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni;
oggi, molti cittadini, spesso accusasti di reati anche gravi, subiscono traversie giudiziarie che si ripercuotono anche sulle loro condizioni morali, familiari ed economiche, che per un buon 70 per cento dei casi rappresentano procedimenti che non avevano ragione di essere istruiti;
nell'ambito dei provvedimenti disciplinari si ritiene corretto e dovuto intervenire con strumenti adatti a riaffermare un principio di equità per chiarire che in caso di palese innocenza del cittadino, questo possa essere alleviato almeno delle spese di giudizio: è una norma di civiltà giuridica che mette in evidenza che il cittadino deve sempre ed in ogni caso essere tutelato quando ne ricorrano i presupposti, ovvero quelli di non avere commesso il fatto, od il fatto non costituisca reato, od il fatto non sia previsto dalla legge come reato;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a recepire il principio della riparazione in ordine alle spese di giudizio anche nel caso in cui la parte soccombente risulti essere la pubblica accusa nei procedimenti penali, nei casi in cui il giudice assolva la parte imputata con formula piena, ovvero se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
9/2900/47.Galli, Campa.
La Camera,
considerato che l'atto Camera 2900 oltre a ledere l'interesse dei cittadini ad avere un «servizio giustizia» equo, efficiente e celere, contiene diversi errori, sia formali, che sostianziali;
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame al fine di correggerne i più evidenti errori e le più gravi contraddizioni.
9/2900/48.Pecorella, Vitali, Costa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame ha eliminato, tra le prove del concorso per l'accesso alla magistratura, le prove psico-attitudinali introdotte dalla riforma Castelli;
in aggiunta alle prove scritte e orali che testano il livello di preparazione dei candidati al concorso in magistratura, le prove psico-attitudinali sono necessarie perché consentono di verificarne il profilo psicologico e soprattutto l'equilibrio;
data la delicatezza del ruolo svolto dai magistrati, é indispensabile testarne a pieno le capacità intellettive e la stabilità psicologica;
appare opportuno reintrodurre le prove psico-attitudinali nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla magistratura,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a dare seguito alle esigenze enunciate nell'ultimo capoverso delle premesse.
9/2900/49.Garagnani.
La Camera,
premesso che:
il termine «giusto processo», di derivazione anglosassone, tende a mettere
in luce quegli aspetti che ogni processo dovrebbe avere, e che sono attualmente previsti dall'articolo 111 della Costituzione, che afferma testualmente: «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»;
il processo è considerato giusto se vengono rispettati diversi elementi: innanzitutto che le due parti espongano le loro ragioni in contraddittorio fra di loro ed in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale e che il processo si concluda entro un tempo ragionevole;
l'enorme mole di processi da smaltire, i «tempi biblici» dei processi, la carenza di organico e di risorse finanziarie adeguate, contribuiscono alla lentezza della macchina giudiziaria italiana e spesso non garantiscono al cittadino la garanzia del giusto processo;
anche per il «giusto processo penale» le regole sono dettagliate, e riguardano vari aspetti di questo procedimento che più di ogni altro incide sulla libertà e sulla dignità della persona;
il giusto processo penale ha la finalità di garantire che la persona, accusata ingiustamente o privata in via cautelativa della libertà personale, possa compiutamente difendersi, che vi sia parità fra accusa e difesa e che sia rispettato il principio del contraddittorio nella formazione della prova;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a: stanziare risorse adeguate per migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari attraverso il potenziamento degli organici e degli strumenti tecnologici migliorando altresì la professionalità degli operatori del diritto, il tutto per garantire al cittadino la possibilità di avere, in campo civile e penale, processi più celeri, più equi e dunque, più giusti, ispirati ai principi della nostra Costituzione, ed in particolare all'articolo 111.
9/2900/50.Iannarilli, Angelino Alfano, Marinello, Misuraca, Romele, Pili, Minardo.
La Camera,
premesso che:
i tribunali cosiddetti minori, (non in sedi capoluogo dì provincia) assolvono un ruolo fondamentale nell'amministrazione della giustizia, in quanto contribuiscono a decongestionare l'enorme mole di lavoro che grava sugli uffici giudiziari dei tribunali siti nei capoluoghi di provincia e rappresentano un importante presidio di legalità soprattutto nei territori in cui sono fortemente radicati fenomeni di criminalità organizzata e costituiscono punto di riferimento essenziale per le piccole e medie comunità;
è necessario avere risposte chiare e concrete da parte del Governo in relazione alla sorte dei tribunali minori, al fine di migliorare il sistema giustizia nel nostro Paese, allineandolo al contesto europeo e internazionale;
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure, affinché, nella eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie, si tenga particolarmente conto di tribunali che, seppure di minore entità, insistono in territori dove è più radicata la criminalità organizzata;
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, per reperire risorse adeguate tese al potenziamento delle strutture e degli organici dei tribunali minori, prevedendo anche un eventuale allargamento delle circoscrizioni giudiziarie degli stessi.
9/2900/51.(Testo modificato nel corso della seduta) Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Romele, Pili, Iannarilli, Minardo.
La Camera,
premesso che:
la riforma Castelli aveva individuato tra le sedi della Scuola superiore della magistratura il capoluogo di regione della Calabria;
la stessa risulta sostituita dalla città di Benevento;
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede che le sedi della Scuola superiore della magistratura siano tre;
appare opportuno verificare la possibilità di aumentare a quattro il numero delle sedi della Scuola superiore al fine di far sì che una di esse sia ubicata in Calabria;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a dar seguito a quanto esposto, in particolare, nell'ultimo capoverso della premessa.
9/2900/52.D'Ippolito Vitale.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 2, capoverso, comma 4, lettera d), prevede che il Consiglio giudiziario acquisisca, ai fini delle valutazioni professionali, gli atti e i provvedimenti redatti da ogni magistrato;
tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità;
la valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno;
appare opportuno predisporre un sistema di monitoraggio permanente, con riferimento ad ogni magistrato, degli atti principali, richieste di incriminazione, rinvii a giudizio, sentenze, e sentenze passate in giudicato, con pubblico resoconto per ogni anno di attività;
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa al fine di modificarne la portata normativa nel senso indicato.
9/2900/53.Buemi, Angelo Piazza, Schietroma, Crema, D'Elia, Di Gioia, Villetti, Turci, Buglio, Beltrandi, Poretti, Mellano, Turco.
La Camera,
premesso che:
i magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate; l'assegnazione di sede ed il passaggio di funzioni da quelle giudicanti a quelle requirenti, e viceversa, sono disposti dal CSM con provvedimento motivato;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di fornire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge una situazione statistica dei cambiamenti di funzione e di sede giudiziaria tra distretti diversi e regioni diverse, avvenuti negli ultimi cinque anni, per i magistrati in carica all'entrata in vigore della legge in esame.
9/2900/54.(Testo modificato nel corso della seduta) Angelo Piazza, Buemi, Schietroma, Crema, D'Elia, Antinucci, Di Gioia, Villetti, Beltrandi, Turci, Buglio, Poretti, Mellano, Turco.
La Camera,
premesso che:
a differenza di altre tipologie professionali di pubblici dipendenti, per gli accessi in magistratura non è prevista nel
provvedimento in esame alcuna forma di valutazione psico-attitudinale;
impegna il Governo
a fornire al Parlamento entro trenta giorni dall'approvazione del provvedimento un quadro puntuale dei concorsi di accesso e degli avanzamenti di carriera nei quali sono previste valutazioni psico-attitudinali nella pubblica amministrazione.
9/2900/55.Mellano, Buemi, Angelo Piazza, Schietroma, Crema, D'Elia, Di Gioia, Antinucci, Villetti, Beltrandi, Turci, Buglio, Poretti, Turco.
La Camera,
premesso che:
gli incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, costituiscono un fenomeno importante sul piano quantitativo tale da incidere persino sulla operatività di alcuni uffici, suscettibile di compromettere gravemente l'immagine di autonomia ed indipendenza dei magistrati italiani e di alterare l'equilibrio e la separazione tra i poteri e gli ordini dello Stato;
il Consiglio Superiore della Magistratura, consapevole del problema, è più volte intervenuto, anche con qualche efficacia, per limitare tali incarichi e per la rotazione degli stessi tra i magistrati;
sovente è la legge a prevedere l'obbligo (o la facoltà) di ricoprire alcuni incarichi nei ministeri con magistrati, anche in situazioni in cui si richiedono competenze non strettamente (o affatto) giuridiche;
in particolare il fenomeno è ancora oggi di grande rilevo per quanto riguarda il Ministero della giustizia, cioè proprio quel dicastero che ha competenze di rilievo costituzionale sull'amministrazione della giustizia e del sistema penitenziario, e di proposta sulle riforme dell'ordinamento giudiziario;
impegna il Governo
a limitare questi incarichi a legislazione vigente e per i casi in cui sia obbligatoria la presenza di un magistrato.
9/2900/56.(Testo modificato nel corso della seduta) Beltrandi, Buemi, D'Elia, Schietroma, Crema, Antinucci, Villetti, Di Gioia, Turci, Buglio, Turco, Poretti, Mellano.
La Camera,
considerato il particolare livello di specializzazione richiesto ai futuri magistrati, in ordine alla lotta contro la contraffazione delle merci e la tutela dei diritti dei consumatori;
impegna il Governo
a monitorare gli effetti del provvedimento in esame, valutando la possibilità e l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative rivolte a curare la qualificazione professionale dei magistrati, con particolare riferimento alle problematiche della concorrenza, del contrasto della contraffazione delle merci e della tutela dei diritti dei consumatori.
9/2900/57.(Testo modificato nel corso della seduta) Milanato, Aprea, Fedele.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del provvedimento reca norme in materia di concorso per magistrato ordinario;
considerata la particolare delicatezza e specializzazione dei compiti che dovranno svolgere i futuri magistrati;
impegna il Governo
a monitorare gli effetti del provvedimento anche al fine di adottare ulteriori iniziative rivolte a curare la qualificazione professionale
dei magistrati, con particolare riguardo alla tecnica delle investigazioni, in rapporto alle specifiche funzioni esercitate.
9/2900/58.(Testo modificato nel corso della seduta) Nan, Fontana, Cicu.
La Camera,
premesso che:
il presente disegno di legge è stato presentato al Senato con grande ritardo ed è stato poi esaminato in Parlamento con un criterio frettoloso e molto superficiale, senza il dovuto approfondimento che l'importanza della materia avrebbe richiesto;
sotto il ricatto temporale della magistratura organizzata, si pretende l'approvazione definitiva del provvedimento prima dell'imminente scadenza della sospensione degli effetti principali della riforma dell'ordinamento giudiziario varata nella passata legislatura, meglio conosciuta come «riforma Castelli»;
sarebbe stato opportuno monitorare gli effetti della riforma Castelli prima della adozione di misure che la stravolgano;
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rimediare a eventuali discrasie e incongruenze.
9/2900/59.Bernardo, Raffaele Fitto, Galli, Fedele.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, per quanto riguarda il concorso per l'accesso alla magistratura, non prevede l'esigenza di sottoporre il candidato a un colloquio psico-attitudinale;
è assolutamente necessario un colloquio da svolgersi prima dell'espletamento della prova orale, mirante ad accertare l'idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato, in particolare sotto il profilo del possesso del necessario equilibrio da parte del candidato;
impegna il Governo
a monitorare gli effetti del provvedimento per valutare l'esigenza di modificare la norma contenuta nel comma 2, dell'articolo 1 nel senso di reintrodurre nell'ambito del concorso per l'accesso alla magistratura, il colloquio psico-attitudinale prima dello svolgimento della prova orale.
9/2900/60.Paniz, Verro, Zorzato.
La Camera,
premesso che:
per la copertura del provvedimento in esame sono state sollevate perplessità dalla Commissione bilancio;
impegna il Governo
a riferire al Parlamento sugli effettivi costi del provvedimento e a garantire le risorse necessarie all'attuazione del provvedimento.
9/2900/61.Casero, Crosetto, Gioacchino Alfano.
La Camera,
considerata l'eccessiva lentezza dell'amministrazione della giustizia civile, penale e amministrativa;
premesso che:
il presente provvedimento non migliorerà certamente la situazione, anzi la peggiorerà quasi certamente;
molti magistrati sono distolti dall'attività giurisdizionale e distaccati presso
altre amministrazioni per svolgere compiti di natura burocratico-amministrativa;
impegna il Governo
a monitorare gli effetti concreti di questo provvedimento in ordine alla funzionalità e produttività dell'ordine giudiziario, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riportare tutti i magistrati in servizio a svolgere esclusivamente funzioni giurisdizionali per le quali sono stati selezionati e formati a spese dei contribuenti.
9/2900/62.Ravetto, Giudice, Casero.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento non è affatto idoneo a risolvere il principale problema che affligge la giustizia italiana, e cioè la lentezza inammissibile dei processi civili, penali e amministrativi che dipende anche da una insufficiente produttività di molti appartenenti all'ordine giudiziario;
impegna il Governo
a monitorare gli effetti del presente provvedimento in termini di miglioramento, dell'efficienza del servizio giustizia, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a eliminare completamente la possibilità per i magistrati di assumere incarichi extragiudiziari affinché possano dedicarsi esclusivamente ad attività prettamente giurisdizionali.
9/2900/63.Della Vedova, Carlucci, Paroli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 97 della Costituzione tutela il buon andamento della pubblica amministrazione;
l'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prescrive che l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità;
la riforma dell'ordinamento giudiziario dovrebbe contenere un criterio meritocratico il quale non può esplicarsi senza un sistema per la valutazione del lavoro dei magistrati ordinari svolgenti funzioni giurisdizionali;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di monitorare, a livello centrale, l'operato di ogni singolo magistrato, mediante l'istituzione di un'apposita banca dati informatica.
9/2900/64.Fedele, Franzoso.
La Camera,
considerata la delicatezza delle funzioni che sono chiamati a svolgere i magistrati, il che richiede la massima serietà nelle prove concorsuali;
impegna il Governo
a monitorare gli effetti della normativa specifica contenuta nel provvedimento ed a valutare l'opportunità di stabilire che l'ordine di svolgimento delle prove scritte sia determinato, giorno per giorno, mediante sorteggio effettuato dalla Commissione la mattina di ciascuna prova.
9/2900/65.Fratta Pasini, Fedele, Campa, Costa.
La Camera,
considerato che,
non ha particolare significato stabilire una cadenza annuale dei concorsi in magistratura, ma che questi devono essere banditi quando ci sia un consistente numero
di posti vacanti o che si renderanno vacanti in arco temporale definito,
impegna il Governo
a monitorare, sin dai prossimi concorsi, l'applicazione della norma richiamata al fine di modificare tale previsione normativa cancellando la cadenza annuale dei concorsi e legandoli al raggiungimento di un numero di posti di magistrato vacanti o che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo pari a trecento in totale.
9/2900/66.Jannone, Lenna, D'Ippolito Vitale.
La Camera,
premesso che:
come emerso chiaramente nel corso del dibattito parlamentare il testo dell'atto Camera 2900 presenta diversi errori sia di forma che di sostanza;
impegna il Governo
a monitorare l'esistenza di tali errori ed ad intervenire nelle sedi e nei modi opportuni per correggerli.
9/2900/67.Fabbri, Aprea, Garagnani.
La Camera,
premesso che:
la riforma dell'ordinamento giudiziario ha rappresentato nella scorsa legislatura uno dei terreni più aspri sui quali si è dovuta misurare l'azione riformatrice del Governo di centrodestra essenzialmente a causa delle resistenze da parte della magistratura associata;
il provvedimento dell'attuale Governo mostra al contrario una soggezione assoluta all'associazione nazionale dei magistrati, visto che il dibattito svoltosi in Commissione giustizia è stato fortemente condizionato da una sorta di «convitato di pietra»;
il condizionamento del Governo è risaltato evidente soprattutto dalla pertinacia con cui ha rifiutato qualsiasi apertura diretta a trovare una mediazione sulla questione del passaggio delle funzioni;
impegna il Governo
a valutare le ricadute amministrative del provvedimento in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a correggere le principali discrasie anche riconsiderando i punti fondamentali contenuti nella precedente riforma e accogliendo i suggerimenti dell'opposizione.
9/2900/68.Biancofiore, Lenna, Verro.
La Camera,
premesso che:
il servizio giustizia è caratterizzato da una grave carenza di efficienza che si manifesta in una eccessiva lunghezza dei giudizi penali, civili ed amministrativi;
il provvedimento in esame non contempla una soluzione adeguata a contrastare la lentezza dell'apparato giudiziario, lasciando inalterata la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni e, in particolare, nella giustizia;
la difficoltà ad ottenere un giudizio civile in tempi ragionevoli dai tribunali, fa spesso ricorrere le imprese e i cittadini a procedure arbitrali che comportano costi ingenti;
impegna il Governo
a monitorare gli effetti del provvedimento per valutare l'esigenza di modificare la norma contenuta nell'articolo 6, nel senso di disciplinare il carico di lavoro dei magistrati e di escludere l'assunzione, da parte degli stessi, di incarichi extragiudiziari nel caso di mancato rispetto degli standard, determinati dal CSM, riferiti al numero delle camere di consiglio e delle udienze da svolgere ed ai provvedimenti giurisdizionali da adottare.
9/2900/69.Armosino, Campa, Lazzari.
La Camera,
premesso che:
gli uffici giudiziari lamentano costantemente carenza di personale e di servizi adeguati alla funzione;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di utilizzare le procedure di mobilità del pubblico impiego per l'assegnazione preferenziale di personale agli uffici giudiziari;
garantire che i tagli ai consumi intermedi previsti dalle Manovre economiche, escludano in ogni caso gli Uffici giudiziari.
9/2900/70.Gioacchino Alfano, Crosetto, Casero.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento disciplina la composizione delle Commissioni di concorso; considerata la delicatezza delle funzioni che saranno chiamati a svolgere i futuri magistrati;
premesso che:
la composizione delle commissioni giudicatrici non appare sufficientemente equilibrata, essendo composta in misura preponderante da magistrati e in misuraquasi simbolica da docenti universitari e da avvocati;
impegna il Governo
a monitorare gli effetti della norma richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a incrementare il numero dei docenti universitari e degli avvocati nella commissione d'esame per l'accesso ai corsi di magistratura.
9/2900/71.Aprea, Garagnani, Vitali, Boscetto.
La Camera,
premesso che:
l'elevazione dell'età del mantenimento in servizio dei magistrati a 75 anni è disposizione del tanto atipica nell'ordinamento pensionistico italiano e non favorisce il ricambio generazionale in un settore delicatissimo;
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure idonee al fine di portare nuovamente a 72 anni il limite massimo di età per il mantenimento in servizio dei magistrati oltre l'età di ordinario collocamento a riposo.
9/2900/72.Crosetto, Casero, Gioacchino Alfano.