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Allegato A
Seduta n. 20 del 6/7/2006
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(A.C. 17 - Sezione 7)
ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 17 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento
di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.